Sentenza n. 3316/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1535/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1535/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, la somma complessiva di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Poiché il Ministero non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, depositata e successivamente corretta, relativa all'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto. Poiché la pretesa sostanziale è stata soddisfatta dopo la proposizione del ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza necessità di adottare ulteriori misure di ottemperanza o di nominare il commissario ad acta. La soddisfazione tardiva della pretesa ha giustificato la condanna del Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato se dovuto e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, quale modalità attraverso cui doveva essere attribuito l'importo riconosciuto dal giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio di ottemperanza a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Attesta il passaggio in giudicato della sentenza civile posta a fondamento dell'ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'eventuale onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue spontaneamente il giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa comporta la cessazione della materia del contendere, non il rigetto del ricorso.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione non elimina la rilevanza causale del ricorso per ottemperanza ai fini della regolazione delle spese; queste possono essere poste a carico dell'amministrazione che abbia soddisfatto la pretesa solo dopo l'instaurazione del giudizio.
- La dichiarazione documentata del creditore circa l'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto è idonea a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando risulti integralmente soddisfatta la pretesa oggetto del giudicato.
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