Cassazione Civile, Sentenza n. 30933/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della destituzione intimata il 15/6/2016 per avere il lavoratore, in qualità di autista addetto alla riscossione, trattenuto dall'incasso il corrispettivo di un biglietto relativo al figlio (viaggio del 23/3/2016), con richiamo a precedenti addebiti e per insubordinazione al superiore che gli aveva ordinato la consegna dell'intero incasso. Il ricorrente deduceva buona fede e l'esistenza di una prassi aziendale esoneratrice, nonché la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito delle corti di grado (Tribunale e Corte d'appello), le quali hanno accertato l'elemento soggettivo (consapevolezza della violazione di procedure aziendali), l'insubordinazione al superiore e la sussistenza di comportamenti reiterabili, configurando appropriata la sanzione espulsiva ai sensi degli artt. 42 e 45 R.d. 148/1931 e dell'art. 2119 c.c. La censura sulla recidiva e sulla proporzionalità è stata ritenuta infondata; il ricorso è stato condannato alle spese e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato prevista dalla normativa.
Norme richiamate
R.d. 14 aprile 1931, n. 148 - art. 45
Il dipendente "che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo"
La Corte ha ritenuto che la trattenuta dell'incasso, unita al rifiuto di restituirlo nonostante l'ordine del superiore e alla prova documentale della conoscenza delle procedure aziendali, integri la fattispecie di rilevanza disciplinare più grave prevista dall'art. 45 (destituzione).
R.d. 14 aprile 1931, n. 148 - artt. 42 e 50
Art. 42 (insubordinazione) e art. 50 (recidiva) sono stati richiamati insieme all'art. 45: la Corte territoriale ha valutato la insubordinazione al superiore e la gravità complessiva delle condotte, ritenendo che la recidiva non fosse l'unico fondamento della sanzione ma un elemento integrativo della valutazione disciplinare.
Codice civile - art. 2119
Applicata come clausola generale che consente la destituzione per giusta causa; la Corte ha ricordato che l'art. 2119 è una norma 'elastica' la cui operatività richiede valutazione dei parametri di proporzionalità, affidamento, intenzionalità e nocumento. Tuttavia la valutazione concreta è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se irragionevole o viziata.
Codice civile - art. 2104
Richiamato in relazione all'obbligo di diligenza del lavoratore; la Corte territoriale ha ritenuto violato tale obbligo nel comportamento del conducente.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 - art. 23, comma 8-bis
"Per la decisione sui ricorsi ... la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale"
Norma processuale applicata al procedimento; nel caso non è stata richiesta la discussione orale, perciò la Cassazione ha deciso in camera di consiglio sulla base degli atti e delle conclusioni scritte del P.G.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
"Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione"
La Corte ha dato atto che, essendo il ricorso integralmente respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Codice di procedura civile - art. 360 e art. 348-ter
L'art. 360 è stato richiamato a riferimento per i motivi di cassazione (violazione di legge); la Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla rinnovazione del giudizio di fatto, specie in presenza di doppia pronuncia conforme, richiamando l'art. 348-ter che disciplina i casi in cui il ricorso per cassazione può riproporre censure di merito non ammesse.
Codice di procedura civile - art. 91
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali in capo al soccombente; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La trattenuta o appropriazione di somme spettanti alla società, anche se di modesta entità, può integrare giusta causa di licenziamento se sussiste l'elemento intenzionale, la conoscenza delle procedure aziendali e il rifiuto di restituire o regolarizzare l'incasso dopo richiesta del superiore.
- L'insubordinazione al diretto superiore (rifiuto di obbedire a un ordine di regolarizzazione dell'incasso) aggrava la posizione disciplinare e può giustificare una sanzione più severa rispetto a una semplice infrazione formale.
- La prova della buona fede o dell'esistenza di una prassi aziendale esonerativa grava sul lavoratore: occorrono elementi documentali e testimoniali convincenti per contrastare l'accertamento di conoscenza delle procedure aziendali operato dal datore di lavoro.
- La previsione di recidiva non impedisce di applicare la sanzione espulsiva quando la condotta contestata presenti, oltre alla recidiva, profili di particolare gravità (appropriazione, insubordinazione, rischio di reiterazione).
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione del fatto è limitato: quando vi siano due pronunce conformi di merito fondate su valutazioni logiche e supportate da prove, la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rivedere le risultanze probatorie.
- Se il ricorso viene respinto integralmente, è possibile l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n. 115/2002, come integrato dalla legge di stabilità 2013.
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