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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26758/2020 del 25/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (vittima di reato)

La controversia

La controversia trae origine da reati sessuali e altri reati intenzionali violenti commessi ai danni di una minorenne nel periodo compreso tra l’estate 2007 e gennaio 2008. Con sentenza del 2008, divenuta definitiva nel 2010, il Tribunale penale di Pordenone condannò l’autore, tra l’altro, al risarcimento di 100.000 euro oltre accessori; il condannato, cittadino straniero, non pagò. Nell’ottobre 2011 i genitori della vittima agirono davanti al Tribunale di Trieste contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione della direttiva 2004/80/CE, che avrebbe imposto un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti. Il Tribunale respinse la domanda nel maggio 2013 e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 172/2015 depositata il 16 marzo 2015, rigettò l’appello, ritenendo che la direttiva riguardasse le sole situazioni transfrontaliere e lasciasse agli Stati discrezionalità circa i reati indennizzabili. Divenuta maggiorenne, la vittima propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: 1) l’erronea interpretazione restrittiva della direttiva 2004/80/CE, la cui finalità sarebbe quella di assicurare un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti commessi in ciascuno Stato membro; 2) la violazione dell’art. 12, par. 2, della direttiva, perché l’obbligo di predisporre il sistema di indennizzo riguarderebbe tutte le vittime e non soltanto quelle transfrontaliere, senza discrezionalità statale tale da escludere categorie di reati; 3) l’erronea esclusione della responsabilità dello Stato italiano per mancata o tardiva attuazione della direttiva e, quindi, del diritto al risarcimento del danno conseguente. La Presidenza eccepì inoltre la cessazione della materia del contendere in ragione della disciplina nazionale sopravvenuta sull’indennizzo.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere: l’indennizzo introdotto dalla L. n. 122/2016, come modificata dalla L. n. 167/2017, è una prestazione ex lege e ha petitum e causa petendi distinti dal risarcimento richiesto per l’inadempimento statale all’obbligo di trasposizione della direttiva. La disciplina sopravvenuta riconosce, alle condizioni previste, l’indennizzo anche alle vittime di reati intenzionali violenti commessi dopo il 30 giugno 2005 e prima dell’entrata in vigore della legge, ma non elimina l’interesse a decidere la domanda risarcitoria. I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. In base all’interpretazione della CGUE, l’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE impone a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, comprese quelle residenti nello Stato in cui il reato è avvenuto; l’obbligo riguarda ogni reato intenzionale violento, inclusa la violenza sessuale. È quindi errata la duplice ratio della sentenza d’appello, sia quanto alla pretesa discrezionalità di escludere specifiche fattispecie di reato, sia quanto alla limitazione dell’obbligo alle sole vittime transfrontaliere. La Cassazione non ha tuttavia accertato definitivamente la responsabilità risarcitoria: restano da verificare le ulteriori condizioni richieste per la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione, compresa la violazione sufficientemente qualificata e il nesso causale diretto, e da liquidare l’eventuale danno, anche con riguardo a perdite supplementari rispetto all’indennizzo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, par. 2, direttiva 2004/80/CE

    Di qui, pertanto, l’affermazione che “l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera” (p. 52), conferendo, dunque, “il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato non solo alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione transfrontaliera, ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio di tale Stato membro” (p. 55).

    La disposizione obbliga ciascuno Stato membro a istituire un sistema di indennizzo che copra tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel suo territorio, incluse quelle residenti nello Stato in cui il reato è stato commesso; non opera soltanto per le situazioni transfrontaliere.

  • art. 1173 c.c.

    La prima – alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 17 maggio 2011, n. 10813 e, più di recente, Cass., 22 novembre 2019, n. 30502) – il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu e cioè dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente.

    Il diritto al risarcimento per omessa o tardiva trasposizione di una direttiva non autoesecutiva è ricondotto dalla Corte alla responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, in quanto derivante dalla violazione di un rapporto obbligatorio preesistente.

  • art. 2043 c.c.

    La prima – alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 17 maggio 2011, n. 10813 e, più di recente, Cass., 22 novembre 2019, n. 30502) – il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu e cioè dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente.

    La Corte esclude che il risarcimento per omessa o tardiva attuazione della direttiva trovi titolo nell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.; lo riconduce invece all’inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato.

  • art. 267, par. 3, TFUE

    A tal riguardo, con ordinanza interlocutoria n. 2964 del 2019, questa Corte, quale giudice di ultima istanza, ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione

    La disposizione è applicata quale base per il rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del giudice nazionale di ultima istanza; la sentenza non enuncia un ulteriore principio sostanziale sulla sua portata.

  • art. 384 c.p.c.

    A tal fine, nel termine assegnato, hanno depositato memoria la ricorrente e la P.C.M. controricorrente.

    La norma è richiamata nel contesto dell’interlocuzione delle parti sugli effetti della legge sopravvenuta; la decisione non formula uno specifico principio interpretativo dell’art. 384 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della direttiva 2004/80/CE, per aver la Corte territoriale erroneamente adottato una interpretazione restrittiva della direttiva medesima, in contrasto con la sua ratio che – in base alla lettura dei “Considerando” n. 3, n. 6, n. 7 e n. 8, – sarebbe quella di istituire, in ciascuno Stato membro, un sistema tale da garantire, per i reati intenzionali violenti ivi commessi, una copertura risarcitoria rivolta a tutti i cittadini Europei, sia quelli residenti nel medesimo Stato, sia quelli solo in transito, armonizzando, quindi, le normative vigenti nei vari Stati membri, così prevenire anche eventuali discriminazioni a seconda del luogo in cui viene commesso il reato o del paese di residenza della vittima.

    La disposizione è indicata come norma processuale sulla base della quale sono state proposte le censure di violazione o falsa applicazione; la Corte decide nel merito le questioni così sollevate, senza formulare un autonomo principio sulla portata dell’art. 360.

Massime di principio

  • L’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE impone agli Stati membri di predisporre un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul loro territorio, incluse le vittime abitualmente residenti nello Stato in cui il reato è avvenuto e non soltanto quelle coinvolte in situazioni transfrontaliere.
  • L’obbligo di predisporre il sistema di indennizzo riguarda tutti i reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro; la discrezionalità statale non consente di escludere in via generale specifiche fattispecie di reato intenzionale violento, tra cui la violenza sessuale.
  • La responsabilità dello Stato per omessa o tardiva trasposizione di una direttiva non autoesecutiva è ricondotta alla responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, e non all’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
  • La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione richiede, oltre all’attribuzione di diritti ai singoli, una violazione sufficientemente qualificata e un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo statale e il danno; il giudice di merito deve accertare le condizioni non esaminate nei gradi precedenti e liquidare il danno effettivamente provato.
  • L’indennizzo previsto da una disciplina nazionale sopravvenuta e il risarcimento del danno per mancata o tardiva trasposizione di una direttiva hanno causa petendi e petitum distinti; il riconoscimento dell’indennizzo non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere sulla domanda risarcitoria.
  • Il danno da trasposizione tardiva non è necessariamente limitato all’importo dell’indennizzo: possono essere risarcibili anche perdite supplementari dimostrate, derivanti dal fatto di non avere potuto beneficiare tempestivamente delle prestazioni garantite dalla direttiva.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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