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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26759/2020 del 25/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR di Milano riformata in sede di rinvio dopo cassazione: la società deduceva quattro motivi di ricorso. 1) e 2) censuravano omessa/insufficiente motivazione e violazione di norme probatorie (art. 360 c.p.c. nn. 5 e 3; art. 2697 c.c.; artt.115 e 167 c.p.c.) in relazione alla mancata presa in considerazione del pagamento di Euro 23.941,33 e alla mancata declaratoria del relativo credito. 3) e 4) contestavano l'esclusione dal calcolo dell'IVA dovuta per il 1991 di un credito IVA risultante dalla dichiarazione 1990, lamentando omessa/insufficiente motivazione e violazione di norme processuali (art.360 c.p.c.), nonché errata interpretazione della normativa sulla definizione/condono.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi (perché le doglianze introducevano fatti/pretese nuove non proponibili nel giudizio di rinvio: il pagamento effettuato per ottenere la "rottamazione" non poteva dar luogo a nuova domanda in sede di rinvio). Rigetta gli altri motivi: la Corte conferma la legittimità della determinazione dell'ufficio che ha escluso la detrazione del credito IVA 1990 in ragione della rinuncia al credito prevista dalla L. 30/12/1991 n.413, art.49, comma 2; integra la motivazione spiegando che la rinuncia resa con il condono ha precluso la detrazione nell'anno 1991. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 7.300 oltre spese prenotate a debito) e dispone l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Distinzione tra vizio di motivazione sui fatti (n.5) e sulla legge (n.3); i primi rilevano solo se attengono all'accertamento dei fatti, mentre le doglianze di diritto sono sindacabili ai sensi del n.3; la Corte può correggere la motivazione di diritto (art.384 c.p.c.)

  • art. 2697 c.c.

    Richiamata nella prospettazione del ricorrente in tema di onere della prova rispetto al pagamento e al credito, ma la Corte ritiene che la questione rilevante fosse di interpretazione normativa non di fatto/prova

  • artt. 115 e 167 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di istruzione e valutazione della prova; la Corte li ritiene inidonei a riformare la decisione quando la controversia verte sull'interpretazione delle norme sostanziali

  • L. 30 dicembre 1991, n. 413

    Stabilisce limiti alla compensazione di crediti IVA degli anni precedenti e prevede che la definizione sia ammessa solo rinunciando all'eventuale credito residuo; la Corte ha ritenuto che la rinuncia resa con il condono abbia impedito la detrazione del credito 1990 dal debito 1991

  • L. 28 dicembre 2001 / L. n. 289/2002

    La norma sulla cd. "rottamazione" delle cartelle è stata ritenuta incompatibile con la direttiva IVA dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite 3674/2010) e quindi disapplicata; di conseguenza i pagamenti parziali eseguiti in base a quella normativa non estinguevano il debito IVA

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Unite n. 3674/2010

    Ha dichiarato l'incompatibilità, alla luce della sentenza C-132/06 della Corte di Giustizia, della disciplina nazionale che consentiva la "rottamazione" con rinuncia parziale alla riscossione dell'IVA; tale pronuncia ha effetti nel giudizio in esame (disapplicazione della norma)

  • Corte di Giustizia UE, causa C-132/06

    Giurisprudenza comunitaria che ha condotto alla disapplicazione della normativa nazionale sul "condono/rottamazione" in quanto incompatibile con la disciplina IVA comunitaria

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, nel sindacare questioni di diritto, di correggere/integrare la motivazione del giudice di merito quando il dispositivo sia conforme al diritto; usata per integrare la motivazione sul punto dell'interpretazione dell'art.49 L.413/1991

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente; norma procedurale sulle memorie per la Cassazione

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115

    Norma che disciplina il contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo previsto

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio dopo cassazione le parti non possono introdurre nuove domande o eccezioni fondate su fatti sopravvenuti: il processo di rinvio è "chiuso" e delimitato dalle questioni devolute dalla cassazione
  • I pagamenti effettuati in esecuzione di una disciplina poi disapplicata (es. per incompatibilità con il diritto UE) non estinguono il debito tributario, salvo diversa e specifica statuizione
  • La distinzione tra vizio motivazionale di fatto (art.360 n.5 c.p.c.) e di diritto (art.360 n.3 c.p.c.) è cruciale: carenze di motivazione relative a interpretazioni di diritto possono essere corrette dalla Corte di cassazione
  • La rinuncia espressa a un credito IVA prevista da una norma (es. art.49 L.413/1991) impedisce la sua successiva deduzione nell'anno successivo se la normativa consente o prescrive tale rinuncia
  • Quando la controversia verte principalmente sull'interpretazione di norme giuridiche, la strategia processuale deve privilegiare il contrasto di diritto (argomentazioni giuridiche), mentre contestazioni probatorie su fatti non provati non sono ammissibili se introdotte tardivamente
  • Le spese seguono la soccombenza: il soccombente sarà normalmente condannato al pagamento delle spese di lite e degli oneri connessi (compenso avvocati, contributo unificato, ecc.)

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