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Legge

L.R. Campania 14/2015

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190. [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 14/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge campana ridistribuisce le funzioni amministrative non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Napoli, riallocandone molte alla Regione e mantenendo o escludendo alcune materie. Disciplina trasferimento di personale, beni e risorse tramite intese entro termini brevi, con effetti finanziari dal 1° gennaio 2016. Il testo vigente include modifiche del 2016 e 2018.

Riordino delle funzioni amministrative non fondamentali di Province e Città metropolitana di Napoli

Riordino delle funzioni amministrative provinciali in Campania

La legge disciplina il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province campane e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione della riforma Delrio e della legge di stabilità 2015. Definisce la riallocazione delle competenze, il trasferimento di personale e risorse e i profili finanziari del nuovo assetto organizzativo.

Finalità e principi generali

Il provvedimento mira a razionalizzare l’esercizio delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Tra gli obiettivi principali vi sono:

  • tutela dei livelli occupazionali del personale provinciale;
  • semplificazione e digitalizzazione delle procedure;
  • soppressione delle funzioni divenute superflue;
  • attribuzione delle funzioni al livello di governo più vicino ai cittadini;
  • riassorbimento in Regione delle funzioni che richiedono esercizio unitario sull’intero territorio;
  • subentro dell’ente che meglio assicura un esercizio efficiente delle funzioni, indipendentemente dal titolo originario di conferimento. L’attuazione deve essere coerente con il piano di stabilizzazione finanziaria regionale.

Riparto delle funzioni tra Regione, Province e Città metropolitana

Sono riallocate alla Regione le funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province nelle materie di:

  • agricoltura, caccia e pesca;
  • assistenza sanitaria, infanzia, disabilità e altri servizi sociali;
  • industria, commercio e artigianato;
  • sport e tempo libero;
  • turismo;
  • valorizzazione dei beni storico-artistici e altre attività culturali;
  • istruzione e politiche giovanili. Restano in capo alle Province, per garantire l’esercizio unitario e la tutela delle identità culturali locali, le attività e i servizi relativi a biblioteche, musei e pinacoteche. Sono inoltre escluse dal riordino, in attesa della normativa nazionale, le attività connesse a:
  • mercato del lavoro;
  • centri per l’impiego;
  • politiche attive del lavoro;
  • formazione professionale;
  • forestazione e protezione civile. Per la Città metropolitana restano altresì escluse dal riordino alcune attività rientranti in industria, commercio e artigianato e in biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali. Resta fermo l’esercizio regionale delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale. Le funzioni non oggetto di riordino o escluse continuano a essere esercitate da Province e Città metropolitana secondo la normativa vigente.

Atti attuativi e individuazione delle attività trasferite

La Giunta regionale deve individuare, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino. Tale passaggio serve a delimitare concretamente il perimetro delle competenze trasferite o mantenute.

Rapporti con la Città metropolitana di Napoli

La Regione favorisce il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana di Napoli nella programmazione dello sviluppo economico e territoriale. La Città metropolitana e gli altri enti di area vasta continuano a svolgere, per conto dei Comuni, funzioni di:

  • predisposizione dei documenti di gara;
  • stazione appaltante;
  • monitoraggio dei contratti di servizio;
  • organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Avvalimento, deleghe e gestione associata

A conclusione del riordino, la Regione può adottare forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intese o convenzioni con gli enti territoriali, per conferire ai Comuni, anche associati, e alle Province funzioni e compiti attinenti allo sviluppo dei territori, con particolare riferimento ad agricoltura, caccia e pesca. La legge prevede anche la possibilità di conferire o delegare ai Comuni associati funzioni attinenti allo sviluppo economico locale, con specifico riferimento a turismo e politiche sociali. La Giunta regionale può inoltre stabilire misure di premialità, nei limiti di bilancio, per incentivare le gestioni associate delle funzioni e dei servizi, comprese associazioni e fusioni di Comuni, nel rispetto di dimensioni minime ottimali.

Trasferimento di risorse: intese, termini ed effetti

I trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali devono avvenire tramite intese tra gli enti interessati da stipulare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali per la ricollocazione del personale. Le intese devono tener conto della tipologia e del dimensionamento delle attività trasferite e dei criteri fissati dalla normativa statale e dall’accordo in Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014. La sottoscrizione avviene dopo l’approvazione con deliberazione della Giunta regionale e dell’organo competente dell’ente interessato. Se l’intesa non viene conclusa nel termine, la Giunta regionale provvede con proprio atto nei successivi 45 giorni. Gli effetti finanziari del riordino decorrono comunque dal 1° gennaio 2016.

Trasferimento del personale

Il personale a tempo indeterminato di Province e Città metropolitana addetto, alla data dell’8 aprile 2014, alle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione e dichiarato soprannumerario è individuato secondo i criteri definiti a livello nazionale, con eventuali criteri integrativi nell’Osservatorio regionale. Non rientrano negli elenchi del personale soprannumerario:

  • coloro che vanno in pensione entro il 31 dicembre 2016;
  • il personale di polizia provinciale;
  • il personale dei servizi per l’impiego. Il personale individuato è trasferito nei ruoli della Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della dotazione organica e delle capacità assunzionali riferite agli anni 2015 e 2016. Il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva alle funzioni da trasferire e ancora in servizio al momento del trasferimento resta in essere fino alla scadenza naturale, senza proroga. Fino alla conclusione delle procedure di mobilità, il personale rimane in servizio presso gli enti di area vasta, con possibilità di avvalimento da parte della Regione. I provvedimenti di trasferimento devono rispettare le forme di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dai contratti. Il personale trasferito alla Regione conserva il trattamento economico e giuridico previsto dalla legge statale di riordino; dal trasferimento si formano i fondi delle risorse decentrate secondo le regole della medesima legge. Entro 90 giorni dal completamento dei trasferimenti, la Giunta regionale può riorganizzare i propri uffici e assegnare il personale alle strutture competenti. Il personale può essere assegnato anche al Consiglio regionale, per un periodo non superiore alla legislatura in corso, mediante apposito protocollo d’intesa.

Trasferimento di beni, procedimenti e rapporti giuridici

Nelle intese devono essere individuati i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle funzioni trasferite, sulla base della ricognizione dell’ente interessato. Devono essere disciplinati anche:

  • la prosecuzione dei procedimenti già avviati;
  • la realizzazione delle opere in corso;
  • i progetti e le attività finanziati con fondi comunitari e nazionali. Sono esclusi dalla successione i debiti derivanti da eventuale contenzioso relativo all’esercizio delle funzioni fino alla data del trasferimento. Sono altresì esclusi società ed enti partecipati dalle Province e dalla Città metropolitana, anche se operanti in materie oggetto di riordino.

Profili finanziari e bilancio

Per il triennio considerato dalla legge, la Regione incrementa il bilancio per le spese del personale riallocato e istituisce un fondo speciale per gli oneri correnti derivanti dall’attuazione della legge Delrio. Dal momento in cui ciascuna funzione viene effettivamente riallocata alla Regione cessano i trasferimenti regionali precedentemente erogati alle Province per le medesime funzioni; contestualmente spettano alla Regione le entrate tributarie, extra-tributarie e gli altri proventi connessi all’esercizio della funzione. Per gli esercizi successivi le somme necessarie sono determinate annualmente con le leggi regionali di bilancio, nel rispetto degli equilibri. Le spese per il personale trasferito non rilevano ai fini del limite di spesa per il personale previsto dalla normativa statale, e la corrispondente quota non può essere conteggiata dagli enti di area vasta.

Monitoraggio e clausola valutativa

Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione della legge entro il 31 ottobre 2016 e poi con cadenza annuale per tutto il periodo necessario al riordino. La verifica riguarda anche gli effetti sui servizi ai cittadini e sull’organizzazione amministrativa.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la legge a decorrere dalla sua entrata in vigore. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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