L.R. Campania 13/2015
Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Campania un fondo per sostenere socio-educazione, scuola e formazione dei figli di lavoratori deceduti per infortuni mortali sul lavoro, anche in itinere. Fissa requisiti anagrafici, reddituali e di iscrizione ai percorsi formativi, disciplina le spese finanziabili, rinvia a un regolamento attuativo e prevede applicazione anche a eventi anteriori alla legge, ma con domande richiedibili solo dall’anno di entrata in vigore.
Fondo regionale per il sostegno ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro
Fondo regionale per il sostegno ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro
La legge istituisce in Campania un fondo regionale di solidarietà per sostenere i figli di lavoratori deceduti in seguito a incidenti mortali sul lavoro. La misura ha finalità socio-educative, scolastiche e formative e opera nel quadro della solidarietà regionale verso le famiglie colpite dall’evento luttuoso.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione Campania. Il sostegno è destinato a contribuire ai costi connessi alla crescita, all’istruzione e alla formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, includendo anche gli eventi verificatisi in itinere.
Istituzione e alimentazione del Fondo
La Regione istituisce un Fondo regionale specifico per realizzare le finalità della legge. Le risorse del Fondo possono essere integrate anche da eventuali entrate provenienti dallo Stato, nonché da persone fisiche o giuridiche.
Beneficiari e requisiti di accesso
Possono accedere alle risorse i figli di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, se in possesso dei seguenti requisiti:
- status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
- età non superiore a 28 anni;
- età non superiore a 35 anni per il completamento del percorso universitario;
- genitore residente, al momento del decesso, in un comune della Campania;
- iscrizione a un servizio socio-educativo per la prima infanzia, a un percorso scolastico di ogni ordine e grado, all’università o a un corso di formazione professionale;
- reddito del nucleo familiare non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, secondo la disciplina ISEE;
- nei casi in cui la vittima sia priva della copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Spese finanziabili
Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere il percorso socio-educativo, d’istruzione e formazione dei beneficiari, con priorità per iscrizione e frequenza a:
- servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- scuole pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;
- università;
- corsi di formazione professionale.
Sono finanziabili, in particolare:
- tasse di iscrizione;
- rette di frequenza;
- acquisto dei libri di testo;
- ausili scolastici per studenti con disabilità;
- servizio mensa;
- abbonamenti per uso scolastico al trasporto pubblico.
Il contributo è riconosciuto entro i criteri e i limiti fissati dal regolamento attuativo e previa presentazione di documentazione idonea che attesti iscrizione, frequenza diligente e completamento dei cicli scolastici e formativi annuali.
Modalità e criteri di erogazione
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento per definire:
- criteri di accesso;
- modalità di richiesta;
- termini per la presentazione delle domande;
- entità massima dei contributi;
- modalità di erogazione.
La Giunta determina inoltre ogni anno, con propria deliberazione, il limite reddituale richiesto per l’accesso.
Limiti temporali e disciplina transitoria
Il contributo può essere riconosciuto anche per eventi mortali avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge. Tuttavia il beneficio non ha efficacia retroattiva illimitata: la richiesta può essere presentata solo a partire dall’anno solare di entrata in vigore della legge.
Abrogazione e copertura finanziaria
Dalla data di entrata in vigore è abrogato l’articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 100.000 euro, coperta mediante prelievo da specifiche risorse del bilancio di previsione 2015. Gli interventi sono autorizzati nei limiti delle risorse assegnate e gli oneri degli anni successivi sono coperti con la legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
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