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Legge

L.R. Campania 20/2015

Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 20/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge campana istituisce un servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale, disciplina piano annuale, poteri, procedure e controlli, e riforma gli organi di ASL e aziende ospedaliere, con nuove regole su direttori generali, collegio sindacale e collegio di direzione. Sopprime inoltre l’ARSAN e detta misure su So.Re.Sa. e CEINGE, senza nuovi oneri regionali.

Riordino del servizio sanitario regionale e istituzione del servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario

Riordino del servizio sanitario regionale della Campania

La legge interviene sull’organizzazione del servizio sanitario regionale della Campania introducendo un servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario, riformando gli organi delle aziende sanitarie e ospedaliere, sopprimendo l’ARSAN e prevedendo ulteriori misure di riordino per So.Re.Sa. e CEINGE. L’intervento è impostato in termini di invarianza finanziaria e, per la fase commissariale del piano di rientro, è subordinato alle disposizioni del Commissario ad acta.

Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale

La Regione istituisce una struttura amministrativa deputata al servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale, disciplinata dalla Giunta regionale. L’ufficio svolge verifiche e sopralluoghi su atti e fatti di gestione in materia sanitaria e socio-sanitaria presso aziende sanitarie, ospedaliere, IRCCS pubblici e privati, aziende ospedaliere universitarie, Istituto Zooprofilattico, enti accreditati e farmacie pubbliche e private.

La composizione dell’ufficio è definita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; è preposto un dirigente, con supporto di professionalità sanitarie, giuridiche, economiche e contabili, utilizzando personale regionale o del SSR, senza nuovi oneri. Il personale proveniente dall’ente ispezionato non può vigilare sulle strutture del proprio ente.

L’ufficio può avvalersi temporaneamente di professionisti di altri uffici regionali o di altri enti pubblici, nonché di personale messo a disposizione dalle aziende sanitarie, sempre a costo invariato. L’attività ispettiva non sostituisce i controlli ordinari attribuiti ad altre strutture regionali.

Ambito e contenuto dei controlli

L’attività ispettiva si svolge mediante verifiche documentali e sopralluoghi. Le verifiche comprendono esame e riscontro di informazioni, documenti, atti, registri e dati acquisiti; i sopralluoghi comprendono ricognizioni di luoghi, strutture e impianti, anche con riscontri documentali.

Gli accertamenti riguardano, tra l’altro:

  • funzionamento delle strutture pubbliche e private, ospedaliere e ambulatoriali;
  • qualità degli ambienti ospedalieri e delle prestazioni rese ai cittadini;
  • regolare esecuzione degli appalti;
  • appropriatezza di prestazioni, ricoveri e assistenza specialistica ambulatoriale;
  • controllo di cartelle cliniche, documentazione e schede di dimissione;
  • corretta attuazione della disciplina sull’accreditamento e sugli accordi contrattuali;
  • permanenza dei requisiti delle strutture private accreditate;
  • corretto ricorso a strutture private accreditate;
  • corretto uso del farmaco;
  • ogni altro aspetto delle attività delle aziende sanitarie che presenti scostamenti normativi, secondo il Piano annuale.

Durante la gestione commissariale per il piano di rientro, l’ufficio opera nel rispetto delle disposizioni del Commissario ad acta.

Piano annuale, attivazione delle ispezioni e contraddittorio

Ogni anno, entro il 30 marzo, la Giunta regionale approva il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria, predisposto dall’ufficio ispettivo. Il Piano individua le aree prioritarie di intervento e può essere modificato in caso di situazioni eccezionali. In prima applicazione, il Piano è predisposto entro 60 giorni dalla costituzione dell’ufficio.

L’attività ispettiva ordinaria deve essere coerente con il Piano; in casi di particolare gravità e urgenza può essere svolta anche un’ispezione straordinaria, su iniziativa propria o su segnalazione formale degli organi regionali competenti, nel rispetto di imparzialità, buon andamento e riservatezza fino alla conclusione.

L’ufficio può richiedere documenti, informazioni e chiarimenti e ha libero accesso a sedi, locali, atti e documenti. Può sentire interessati, utenti e altri soggetti utili, nonché esaminare i verbali dei collegi sindacali.

Il procedimento ispettivo prevede un contraddittorio strutturato:

  • entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, prorogabili motivatamente, l’ufficio archivia se non emergono irregolarità oppure redige una relazione con esiti, irregolarità, misure correttive e possibili proposte sanzionatorie;
  • il soggetto ispezionato può presentare osservazioni scritte entro 10 giorni;
  • entro i successivi 10 giorni l’ufficio trasmette la relazione ispettiva finale alla struttura regionale competente.

La struttura regionale competente adotta poi, entro 20 giorni, i provvedimenti conseguenti, prescrivendo le misure correttive e applicando eventuali sanzioni previste dall’ordinamento. I soggetti ispezionati devono riferire sulle azioni intraprese entro 30 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti.

Le relazioni ispettive sono coperte da riservatezza fino alla conclusione dell’attività. Se emergono fatti penalmente rilevanti o danno erariale, il dirigente dell’ufficio denuncia alle autorità competenti e trasmette copia della denuncia agli organi regionali e ai vertici dell’ente ispezionato.

Effetti delle verifiche e regime sanzionatorio

Il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti, in assenza di adeguate controdeduzioni, costituisce elemento di valutazione nella verifica dei risultati di gestione; nei casi più gravi può rilevare ai fini della decadenza dei direttori generali ai sensi della disciplina statale. Per le strutture private accreditate si applicano le sanzioni previste dalla normativa settoriale.

L’attività ispettiva e il trattamento dei dati personali devono rispettare la normativa privacy; i dati sono utilizzati solo per finalità istituzionali e devono essere custoditi in modo non accessibile al pubblico.

Riforma degli organi delle aziende sanitarie e ospedaliere

La legge riscrive la disciplina degli organi delle ASL e delle aziende ospedaliere, individuando come organi il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione.

Per la nomina dei direttori generali vengono introdotti criteri più strutturati:

  • aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei affidato a una commissione composta da un dirigente AGENAS, un dirigente dell’Avvocatura regionale e un esperto universitario;
  • durata della commissione di tre anni;
  • aggiornamento dell’elenco almeno ogni tre mesi;
  • avviso pubblico emesso almeno 60 giorni prima della scadenza dell’incarico;
  • formazione di una rosa di cinque candidati da parte della commissione;
  • nomina da parte del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

È previsto il possibile rinnovo per una sola volta del direttore generale uscente, se in possesso dei requisiti e con valutazione positiva sugli obiettivi.

Non può essere nominato componente della commissione, né direttore generale, chi sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di svolgimento delle procedure. Per le aziende ospedaliero-universitarie resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 517 del 1999, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Tutti gli atti delle commissioni sono pubblici e pubblicati entro 10 giorni sul sito istituzionale regionale.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale verifica la gestione economica, vigila sull’osservanza della legge, controlla la contabilità e la coerenza del bilancio con scritture e libri contabili, effettua verifiche di cassa e riferisce almeno trimestralmente alla Regione, denunciando immediatamente eventuali gravi irregolarità. Trasmette inoltre una relazione almeno semestrale alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo.

Le comunicazioni sono trasmesse per conoscenza anche al Consiglio regionale. Il collegio può svolgere atti di ispezione e controllo anche individualmente. Dura tre anni ed è composto da tre membri designati rispettivamente da Presidente della Giunta regionale, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della salute, scelti tra revisori contabili o funzionari ministeriali con esperienza specifica.

Le aziende che non avevano ancora nominato il collegio alla data di entrata in vigore della legge dovevano provvedere entro 30 giorni.

Collegio di direzione

La legge introduce il collegio di direzione come organo di partecipazione al governo clinico, alla programmazione e alla valutazione delle attività aziendali.

Le sue funzioni principali riguardano:

  • formulazione di proposte e pareri sul governo delle attività cliniche;
  • partecipazione alla pianificazione aziendale, inclusi didattica, ricerca, sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane;
  • definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità e degli indicatori di esito;
  • espressione di pareri obbligatori su atto aziendale per la parte clinica, piano annuale della formazione e piano annuale del rischio clinico.

Per le aziende ospedaliero-universitarie il collegio contribuisce anche alla programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e ad alta integrazione sanitaria, nonché alla coerenza fra assistenza, didattica, ricerca e innovazione. Per gli IRCCS esprime parere sulla coerenza fra assistenza e ricerca/innovazione.

La composizione varia in base al tipo di azienda, includendo dirigenti delle aree amministrative e professionali, responsabili del risk management e della prevenzione, rappresentanti delle professioni sanitarie, direttori di dipartimento, distretto e presidio, medici e pediatri responsabili delle cure primarie e, per AOU e IRCCS, ulteriori direttori di presidio o dipartimento.

Il collegio:

  • è nominato dal direttore generale e dura tre anni;
  • adotta un regolamento interno con vice presidente, calendario annuale e riunioni almeno mensili;
  • delibera con quorum minimo della metà più uno e, per alcuni atti, a maggioranza assoluta o qualificata;
  • se il regolamento non è approvato entro un mese dall’insediamento, provvede la Giunta regionale;
  • rende disponibili i verbali ai componenti, al direttore generale e ai collegi sindacali; i pareri sono espressi entro 30 giorni e, se non resi, si intendono favorevoli;
  • se il direttore generale intende discostarsi dal parere espresso, deve motivare con relazione trasmessa al collegio, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge i direttori generali o i commissari straordinari devono nominare e convocare il collegio e adeguare gli atti aziendali. Le funzioni di componente sono istituzionali e non danno diritto a compensi, indennità o rimborsi.

Modifiche ulteriori alla disciplina del servizio sanitario regionale

La legge interviene anche sulla disciplina regionale del 1994, precisando che nella nomina del direttore sanitario restano ferme le disposizioni statali richiamate dalla norma. Inoltre, attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire linee guida per la determinazione omogenea delle unità di personale da assegnare ai servizi ospedalieri e territoriali e per la definizione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie negli atti aziendali.

Soppressione dell’ARSAN

L’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) è soppressa e le funzioni, compreso il supporto al piano di rientro, sono trasferite alle competenti strutture regionali. Durante la gestione commissariale tali funzioni sono esercitate nel rispetto delle disposizioni del Commissario ad acta.

Alla data di entrata in vigore cessano gli incarichi di direzione, dirigenza e i rapporti di collaborazione o lavoro, salvo quanto previsto per il personale già in comando. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale deve ricognire le risorse in comando e valutarne l’eventuale assegnazione agli uffici regionali.

La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ARSAN, salvo quanto previsto per il personale. Entro 60 giorni la Giunta effettua una ricognizione dei progetti già proposti per finanziamenti UE e ne disciplina l’attuazione tramite strutture regionali o altro soggetto attuatore. Sono abrogati i commi 244 e 245 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/2011 e il relativo regolamento regionale n. 5/2014.

Riordino funzionale di So.Re.Sa. S.p.A.

La Giunta regionale deve adottare, entro 90 giorni, un regolamento per il riordino funzionale e organizzativo di So.Re.Sa. S.p.A. secondo criteri di razionalizzazione del personale e delle risorse, contenimento dei costi di collaborazione e consulenza, efficientamento amministrativo e rafforzamento del ruolo di centrale acquisti.

Il riordino deve inoltre garantire maggiore imparzialità, buon andamento e trasparenza, con pubblicazione degli atti di gara e appalti e di tabelle bimestrali sui prezzi dei beni e servizi acquisiti confrontati con quelli di altre regioni e di Consip. È imposto anche l’obbligo di adeguati controlli interni e organismo di vigilanza secondo il decreto legislativo n. 231/2001.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento è abrogato l’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003. Durante la gestione commissariale per il piano di rientro, le competenze eventualmente coinvolte sono esercitate secondo le disposizioni del Commissario ad acta.

Trasformazione di CEINGE scarl in fondazione

La Giunta regionale avvia le procedure per trasformare CEINGE scarl in fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, mantenendo i medesimi scopi statutari e nel rispetto della normativa societaria e delle eventuali prescrizioni del Commissario ad acta. La trasformazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Disposizioni finanziarie e finale

La legge dichiara espressamente l’invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Molte disposizioni hanno natura organizzativa e transitoria e sono collegate a termini puntuali già decorso; per questo, nel contesto attuale, la legge conserva rilievo soprattutto come testo di disciplina storica e di coordinamento del servizio sanitario regionale, ma non presenta contenuti programmatori di durata indefinita tali da renderla particolarmente operativa oggi.

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