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Legge

L.R. Campania 15/2015

Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 15/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina il servizio idrico integrato in Campania, istituisce l’Ente Idrico Campano (EIC) come ente di governo dell’ATO regionale, disciplina ambiti distrettuali, pianificazione, tariffe, partecipazione e fase transitoria. Prevede l’assetto organizzativo e il subentro ai precedenti enti d’ambito, con regole transitorie ormai in gran parte esaurite.

Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell’Ente Idrico Campano

Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell’Ente Idrico Campano

La legge disciplina il servizio idrico integrato nel territorio della Regione Campania, istituendo l’Ente Idrico Campano quale ente di governo dell’ambito territoriale ottimale regionale. Il provvedimento definisce principi, competenze, pianificazione, governance, tariffe e norme transitorie per il subentro ai precedenti enti d’ambito.

Principi generali e finalità

La Regione riconosce l’acqua come bene collettivo naturale da tutelare e utilizzare prioritariamente per i bisogni della vita umana, nel rispetto degli altri usi e delle generazioni future. La disciplina regionale mira a:

  • individuare l’ambito territoriale ottimale regionale del servizio idrico integrato;
  • riordinare la disciplina del servizio e della tutela della risorsa idrica;
  • garantire la continuità del sistema nella fase di transizione.

Il servizio deve essere gestito secondo efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale cooperazione, nonché degli esiti del referendum del 2011. La Regione e gli enti locali perseguono il bilanciamento tra domanda e offerta idrica, la tutela del minimo vitale giornaliero e il riuso delle acque, anche mediante reti duali e tecniche di recupero e riutilizzo conformi ai parametri vigenti.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce le nozioni di sistema idrico integrato, servizio idrico integrato, ambito territoriale ottimale, Ente Idrico Campano, ambito distrettuale, piano d’ambito regionale, piano d’ambito distrettuale e tariffa. La tariffa si articola in tariffa d’ambito e tariffa di distretto, secondo il metodo tariffario definito da ARERA. Sono inoltre qualificate come infrastrutture strategiche le grandi reti di adduzione da fonti esterne alla Regione, quelle che servono più ambiti distrettuali e le opere individuate dalla Giunta regionale sulla base del piano regionale.

Competenze della Regione Campania

La Regione esercita funzioni di disciplina, programmazione, pianificazione e vigilanza nel rispetto delle competenze statali e locali. In particolare:

  • adotta e aggiorna il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti;
  • destina risorse agli interventi del Piano d’ambito;
  • vigila sull’EIC ed esercita poteri sostitutivi, anche con commissari ad acta;
  • promuove il coordinamento tra EIC e gestori;
  • definisce modalità di raccolta e omogeneizzazione dei dati territoriali, tecnici, economici e gestionali;
  • costituisce un sistema informativo regionale delle reti, degli impianti e degli interventi;
  • partecipa al controllo sugli investimenti e verifica coerenza e compatibilità del Piano d’ambito con la programmazione regionale;
  • promuove istituti perequativi sociali, compreso il minimo vitale di 50 litri per persona al giorno, nei limiti delle risorse disponibili;
  • esercita le competenze tariffarie sulle tariffe all’ingrosso per la parte di approvvigionamento idrico dell’utenza campana, secondo la regolazione ARERA.

La Giunta regionale individua le infrastrutture strategiche e collabora alla predisposizione dei relativi piani di intervento; relaziona inoltre annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del servizio idrico integrato campano.

Competenze degli enti locali

Gli enti locali svolgono, attraverso l’EIC, le funzioni di organizzazione del servizio, scelta della forma di gestione, determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, affidamento della gestione e controllo.

Ambito territoriale ottimale e ambiti distrettuali

L’ATO del servizio idrico integrato coincide con l’intero territorio regionale ed è suddiviso in ambiti distrettuali individuati dalla Giunta regionale. La Giunta può modificare composizione e numero degli ambiti, anche per effetto di nuovi Comuni o modifiche territoriali, assegnando all’EIC un termine massimo di 30 giorni per adeguare lo Statuto.

Ente Idrico Campano: natura, patrimonio e statuto

L’EIC è l’ente di governo dell’ATO regionale e partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni campani. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, sede legale a Napoli e sedi periferiche nei distretti.

Il patrimonio è composto da:

  • fondo di dotazione iniziale;
  • conferimenti in natura degli enti locali e altri conferimenti di beni o servizi;
  • acquisizioni effettuate con mezzi propri.

L’ente opera con criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuto al pareggio di bilancio. Lo Statuto è approvato dalla Giunta regionale e disciplina ordinamento, partecipazione degli enti locali, funzionamento degli organi e riparto dei conferimenti patrimoniali, sulla base della popolazione residente alla data di approvazione. Il costo di funzionamento dell’EIC grava sulla tariffa nei limiti previsti da ARERA, salvo diversa previsione statutaria.

Competenze dell’EIC

L’EIC:

  • predispone, adotta, approva e aggiorna il Piano d’ambito regionale e lo trasmette a Regione, ARERA e Ministero competente;
  • affida la gestione del servizio per ciascun ambito distrettuale sulla base delle indicazioni dei Consigli di distretto;
  • predispone convenzioni e disciplinari con i gestori;
  • esercita le ulteriori funzioni previste dal decreto legislativo 152/2006.

Nell’esercizio delle funzioni definisce indici di produttività, individua modelli tecnologici e organizzativi ottimali, supporta le politiche tariffarie, rileva criticità e irregolarità, promuove tecnologie innovative e verifica la fattibilità dei programmi di investimento in relazione alle risorse disponibili.

Organi dell’EIC

Gli organi dell’EIC sono il Presidente, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto e il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore generale, previsto originariamente, è stato successivamente soppresso e poi reintrodotto come figura disciplinata dall’articolo 15-bis.

Il Presidente e il Comitato esecutivo sono gli organi di indirizzo e governo; ai loro rapporti si applica, per quanto compatibile, la disciplina del testo unico degli enti locali.

Comitato esecutivo e Presidente

Il Comitato esecutivo è composto da 20 membri: ne fanno parte di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto; gli altri sono eletti dai Consigli di distretto in proporzione alla popolazione. Il Comitato:

  • adotta il Piano d’ambito regionale;
  • approva le forme di gestione nei distretti;
  • elabora il bilancio idrico;
  • formula proposte alla Regione su interventi non previsti nel Piano;
  • definisce gli standard qualitativi;
  • impartisce indirizzi al Direttore generale;
  • predispone la tariffa di base del SII;
  • approva il piano economico-finanziario;
  • approva la pianta organica;
  • gestisce le attività obbligatorie di informazione e consultazione;
  • approva la carta dei servizi idrici;
  • approva il contratto del Direttore generale.

Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza assoluta, dura in carica cinque anni, rappresenta legalmente l’EIC, convoca e presiede il Comitato, cura i rapporti con i coordinatori dei distretti, vigila sull’esecuzione dello Statuto e attribuisce al Direttore generale incarico e obiettivi. Il Comitato approva inoltre il regolamento interno con il voto favorevole del 60% dei componenti.

Consigli di distretto

Per ciascun ambito distrettuale è istituito un Consiglio di distretto, organo permanente composto da 30 membri eletti tra i Sindaci dei Comuni del distretto o loro delegati. Per il distretto “Napoli città” i componenti sono eletti dal Consiglio comunale di Napoli. Se l’elezione non avviene dopo tre convocazioni, provvede il Presidente della Giunta regionale.

Ogni Consiglio elegge un coordinatore e approva un regolamento interno con il voto favorevole del 60% dei componenti. L’EIC assicura il supporto tecnico-operativo e amministrativo, anche tramite uffici territoriali.

I Consigli di distretto:

  • approvano il Piano d’ambito distrettuale;
  • definiscono la forma di gestione da sottoporre al Comitato esecutivo;
  • formulano proposte sul bilancio idrico;
  • verificano l’attuazione del piano e il raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari;
  • svolgono funzioni consultive e propositive;
  • predispongono e propongono la tariffa di distretto.

Devono inoltre consultare le organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e le associazioni degli utenti; inviano ai Comuni una relazione annuale sullo stato dei servizi e pubblicano i resoconti delle sedute entro 5 giorni sul sito istituzionale dell’EIC.

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, eletti dal Comitato esecutivo, che scelgono tra loro il Presidente. Il Collegio esercita le funzioni di verifica e controllo previste dalla legge, può compiere ispezioni, chiedere informazioni, partecipare alle riunioni del Comitato e deve informare gli organi regionali e dell’EIC in caso di irregolarità. I componenti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

Direttore generale

L’articolo 15-bis disciplina il Direttore generale dell’EIC, nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo, mediante procedura ad evidenza pubblica e previa pubblicazione dell’avviso. L’incarico richiede laurea magistrale o equivalente, qualificata professionalità e specifica esperienza documentata. Il contratto è a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.

Il Direttore generale ha responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’EIC. In particolare:

  • cura le procedure di affidamento del servizio per ciascun ambito distrettuale;
  • gestisce le convenzioni di affidamento;
  • controlla i gestori, applica sanzioni e penali e, previa deliberazione del Comitato, esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa statale;
  • predispone atti, regolamenti interni e atti generali di organizzazione;
  • formula proposte e pareri ai Consigli di distretto;
  • redige la relazione annuale da trasmettere entro il 30 dicembre al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale;
  • dirige l’organizzazione interna, assegna incarichi e risorse, predispone bilanci, esercita poteri di spesa ed entrata, cura l’esecuzione delle delibere e invia alla Regione i bilanci d’esercizio entro 30 giorni dall’approvazione.

Pianificazione: Piano d’ambito regionale

Il Piano d’ambito regionale è composto da:

  • ricognizione delle infrastrutture;
  • programma degli interventi;
  • modello gestionale e organizzativo;
  • piano economico-finanziario.

È adottato dal Comitato esecutivo e trasmesso ai Consigli di distretto entro 10 giorni. I Consigli dispongono di 30 giorni per osservazioni, proposte e integrazioni. Il Comitato approva poi il Piano definitivo a maggioranza assoluta. La medesima procedura si applica agli aggiornamenti del Piano, anche su richiesta dei Consigli di distretto.

Il Piano approvato è trasmesso entro 10 giorni al Ministero competente, ad ARERA e alla Regione. Quest’ultima verifica la coerenza con la programmazione regionale entro 45 giorni; decorso tale termine senza osservazioni, il Piano diviene esecutivo. Il Piano deve inoltre prevedere interventi di salvaguardia e rivalutazione naturalistica nei territori interessati dalle opere di captazione, considerati strategici anche ai fini della programmazione degli investimenti.

Pianificazione: Piano d’ambito distrettuale

Il Piano d’ambito distrettuale è strumento attuativo del Piano regionale ed elemento del contratto con il gestore. Comprende:

  • programma operativo degli interventi, con dettaglio delle opere e priorità;
  • modello gestionale e organizzativo di distretto;
  • piano economico-finanziario di distretto.

Il piano economico-finanziario è articolato in stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, aggiorna annualmente i costi di gestione e investimento al netto dei finanziamenti a fondo perduto e definisce la tariffa di distretto garantendo efficienza ed economicità. Per la sua approvazione si applica la valutazione ambientale strategica, se l’autorità competente ritiene che produca effetti significativi sull’ambiente non già considerati dal Piano regionale, in particolare sulle modalità di approvvigionamento della risorsa idrica.

Tariffe e fondo perequativo

La tariffa è determinata dall’EIC secondo il metodo ARERA e comprende tariffa d’ambito e tariffa di distretto. Il Comitato esecutivo predispone la tariffa di base e il piano economico-finanziario, mentre i Consigli di distretto predispongono e propongono la tariffa di distretto.

È istituito presso l’EIC un fondo unico perequativo regionale, alimentato con fonti individuate dalla Giunta regionale, per:

  • favorire l’equilibrio costi/ricavi nei distretti in caso di tariffa sociale per utenti in disagio economico, secondo i parametri ARERA;
  • sostenere gli incrementi tariffari con criteri di progressività pluriennale.

Lo Statuto disciplina criteri, modalità di formazione e utilizzo del fondo.

Tutela degli utenti e partecipazione

La legge istituisce il Comitato consultivo sul servizio idrico integrato, finalizzato a garantire diritto all’acqua, uso sostenibile della risorsa, qualità del servizio e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, alla consultazione, alla gestione dei reclami e alla customer satisfaction. L’EIC ne disciplina composizione e funzionamento con regolamento, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.

Il sistema di partecipazione deve assicurare:

  • rappresentanza degli utenti, con particolare attenzione a persone con disabilità, residenti in aree rurali o isolate e utenti in disagio economico;
  • informazione trasparente e semplificazione dell’accesso ai servizi;
  • partecipazione alla Carta del servizio idrico integrato e formulazione di pareri e proposte sui principali atti di programmazione.

È inoltre previsto che l’EIC individui un responsabile dei rapporti con l’utenza. Il gestore deve adottare misure per il contenimento della morosità e la tutela dei nuclei familiari disagiati secondo le direttive ARERA richiamate dalla legge.

Regime transitorio e subentro

La Giunta regionale definisce, d’intesa con l’EIC, le modalità di subentro nei rapporti giuridici dei precedenti enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. Gli enti locali devono aderire all’EIC entro 15 giorni dalla pubblicazione dello Statuto; in caso di inerzia, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi previa diffida.

Fino all’approvazione del nuovo Piano d’ambito regionale continuano ad applicarsi i piani vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Il gestore individuato dall’EIC subentra ai soggetti operanti nel medesimo ambito, salvo che vi sia un affidamento legittimo ancora efficace, nel qual caso il subentro avviene alla scadenza del contratto.

Per la verifica della legittimità delle gestioni esistenti l’EIC può avvalersi del supporto degli uffici regionali. Sono consentite operazioni societarie di aggregazione e razionalizzazione delle gestioni, nel rispetto della normativa nazionale, e i nuovi soggetti subentrano per la durata prevista nei contratti originari, salvo eventuale perequazione della durata nei casi consentiti.

Disposizioni sui procedimenti pendenti e sui commissari

Sono fatti salvi i procedimenti in corso relativi a impianti di depurazione comprensoriali individuati dalla Giunta regionale, se conformi alla normativa sugli appalti pubblici.

I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito cessano entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; se gli organi dell’EIC non sono ancora costituiti, i Commissari continuano ad assicurare gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla continuità. Gli atti tariffari e di conguaglio adottati dai Commissari e oggetto di contenzioso amministrativo restano inefficaci fino alle determinazioni definitive dell’EIC.

Nelle more della piena operatività dell’EIC, le competenze tariffarie sulle tariffe all’ingrosso sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia ambientale. È inoltre previsto un Commissario unico liquidatore per completare l’estinzione degli enti d’ambito, con possibilità di nominare un subcommissario e di trasferire partecipazioni societarie ai Comuni consorziati mantenendo il controllo pubblico congiunto.

Personale

Il personale a tempo indeterminato già in servizio presso le gestioni commissariali continua a svolgere i compiti relativi al servizio fino al trasferimento all’EIC; entro 30 giorni dal completamento degli organi dell’EIC viene distaccato con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione. Il personale conserva il proprio trattamento giuridico ed economico.

Gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali cessano al trasferimento. I rapporti a tempo determinato proseguono con l’EIC fino a naturale scadenza. Entro sei mesi dal trasferimento, il Comitato esecutivo ridetermina la dotazione organica e, entro cinque anni, la aggiorna definitivamente.

Per il personale addetto al ciclo integrato delle acque, la legge richiama il passaggio diretto al nuovo gestore nei casi previsti dalla normativa statale, con tutela delle condizioni contrattuali e con imputazione dei costi alla tariffa. Sono previsti monitoraggi annuali del personale non ancora ricollocato, priorità di riassorbimento e possibilità di utilizzo tramite clausole sociali anche in appalti di opere e manutenzioni. Sono inoltre possibili distacchi temporanei e accordi tra gestori per programmi di risanamento e razionalizzazione.

Abrogazioni, valutazione e clausola finanziaria

La legge abroga la precedente legge regionale n. 14 del 1997 sul servizio idrico integrato. La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, entro due anni dall’entrata in vigore, una relazione sullo stato di attuazione e sulle criticità emerse.

È prevista infine una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, e gli adempimenti per l’organizzazione dell’EIC devono essere svolti con risorse già disponibili.

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