L.R. Lazio 16/2004
Modifica del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kv (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 16/2004 fissa in un anno dall’entrata in vigore il termine entro cui richiedere le autorizzazioni previste dall’art. 19, comma 1, della l.r. n. 42/1990 per opere concernenti linee e impianti elettrici fino a 150 kV. Ha quindi effetto solo per quella finestra temporale, ormai decorso.
Proroga del termine per richiedere autorizzazioni per linee e impianti elettrici fino a 150 kV
Proroga del termine per le autorizzazioni su linee e impianti elettrici fino a 150 kV
La legge regionale del Lazio n. 16 del 2004 interviene sulla disciplina delle opere concernenti linee e impianti elettrici fino a 150 kV, modificando il termine entro cui presentare le richieste di autorizzazione previste dalla normativa regionale previgente. Si tratta di una disposizione puntuale e a efficacia temporale limitata, riferita a una specifica finestra procedurale.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente le autorizzazioni di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, relativa alle opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV nel territorio della Regione Lazio.
Termine per la presentazione delle richieste
La legge stabilisce che la scadenza del termine per richiedere tali autorizzazioni è fissata:
- ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2004.
La norma non introduce altri requisiti procedurali o sostanziali, ma si limita a rideterminare il termine finale per la presentazione delle istanze.
Effetti temporali e attualità della disciplina
La disposizione aveva una portata transitoria e limitata nel tempo, essendo finalizzata a consentire la presentazione delle richieste entro il termine annuale decorrente dall’entrata in vigore della legge. Poiché tale termine è ormai ampiamente decorso, l’atto non ha oggi utilità applicativa pratica ed è da considerarsi obsoleto per finalità operative.
Coordinamento con la normativa previgente
Resta ferma, per il resto, la disciplina dell’articolo 19 della legge regionale n. 42/1990, che continua a costituire il riferimento sostanziale per le autorizzazioni in materia di linee e impianti elettrici fino a 150 kV, salvo la modifica del termine introdotta da questa legge.
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