Sentenza n. 9082/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 5854/2025, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5854/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente di cui all'art. 1 l. 107/2015 ed era stato condannato il Ministero a riconoscerle l'importo nominale di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023, oltre alle spese di lite. L'Amministrazione aveva accreditato, nel corso del giudizio, le spese processuali al difensore antistatario, sicché tale profilo è divenuto privo di oggetto, salvo quanto dovuto a titolo di interessi. È invece rimasta ineseguita la statuizione relativa all'attribuzione della carta docente sul plafond online. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento delle spese legali, fermo il dovuto a titolo di interessi, poiché tale parte della pronuncia era stata adempiuta in corso di causa. Ha accolto per il resto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di contestazioni o chiarimenti dell'Amministrazione, ha ritenuto provato l'inadempimento, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, attribuendo alla ricorrente l'importo riconosciuto mediante la carta elettronica del docente, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e del contenzioso seriale.
Norme richiamate
art. 1 l. 107/2015
cd. carta elettronica del docente
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato civile per l'anno scolastico 2022/2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Attribuisce al TAR la competenza sul giudizio di ottemperanza nei casi esaminati.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, verificati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo nelle forme prescritte e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale della statuizione, senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali ormai coperti dal giudicato.
- Quando l'Amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti o documentazione sulla corretta esecuzione del titolo, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- L'adempimento intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pronuncia effettivamente eseguita, mentre il giudizio prosegue per le statuizioni ancora ineseguite.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta del creditore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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