Sentenza n. 1194/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - della nota di informazione antimafia della Prefettura della Provincia di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del 9.12.2025, notificata in pari data; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione antimafia sostenendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 89-bis e seguenti del d.lgs. 159/2011 e l'eccesso di potere per illogicità manifesta, assenza dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha dedotto che i precedenti del legale rappresentante non riguardavano reati associativi, che i meri rapporti di parentela non dimostravano un effettivo condizionamento mafioso dell'impresa e che i rapporti di lavoro o di parentela di alcuni dipendenti non erano sufficienti a comprovare il rischio di infiltrazione. L'amministrazione aveva previamente comunicato gli elementi potenzialmente indicativi dell'infiltrazione, aveva acquisito le deduzioni del legale rappresentante e, all'esito della riunione del Gruppo Interforze Antimafia, aveva adottato il provvedimento impugnato. La domanda cautelare è stata rinunciata dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che la valutazione prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa è caratterizzata da ampia discrezionalità e può fondarsi, secondo il criterio del "più probabile che non", anche sui rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui ad associazioni mafiose, quando tali rapporti, valutati insieme alle concrete caratteristiche del caso, facciano presumere una conduzione collettiva o una regia familiare dell'impresa ovvero la possibile influenza mafiosa sulle decisioni societarie. Nel caso concreto, la Prefettura non si è limitata ai legami familiari, ma ha considerato una pluralità convergente di elementi: precedenti del legale rappresentante e dei familiari; rapporti di lavoro con soggetti gravati da precedenti o condanne per reati anche associativi; ruoli gestionali e direttivi ricoperti da soggetti controindicati; cointeressenze economiche e societarie; identità della sede delle tre imprese; proprietà e locazione degli immobili riconducibili al legale rappresentante; analogia delle attività economiche; collegamenti con società sottoposte a sequestro preventivo e con procedimenti penali. Tali elementi sono stati ritenuti idonei, nel loro complesso, a dimostrare il rischio di condizionamento mafioso e la funzione della società quale strumento di supporto, anche logistico, agli interessi del clan familiare. Il TAR ha inoltre escluso che la cessazione dei rapporti di lavoro o l'affidamento di un soggetto ai servizi sociali fossero sufficienti a superare il quadro indiziario, poiché non recidevano i legami gestionali ed economici complessivamente accertati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina l'informazione antimafia interdittiva e consente l'interdizione dei rapporti con la pubblica amministrazione in presenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 92 d.lgs. 159/2011
Rileva per la comunicazione alla società degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e per l'acquisizione delle osservazioni difensive prima dell'adozione dell'informazione antimafia.
artt. 89-bis e ss. d.lgs. 159/2011
Il quadro normativo è stato invocato dalla ricorrente per contestare i presupposti e la legittimità dell'interdittiva.
Massime di principio
- La valutazione prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa è espressione di discrezionalità amministrativa e deve essere condotta secondo il criterio del "più probabile che non", senza richiedere la dimostrazione di una responsabilità penale o di un condizionamento mafioso già consumato.
- I rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui ad associazioni mafiose possono assumere rilievo ai fini dell'interdittiva quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, si inseriscano in un quadro di conduzione collettiva, regia familiare o possibile influenza indiretta sulle decisioni dell'impresa.
- I legami familiari, considerati isolatamente, non sono necessariamente sufficienti; tuttavia, possono fondare l'informazione antimafia quando risultino corroborati da elementi convergenti quali cointeressenze economiche, collegamenti societari, comunanza di sedi o immobili, ruoli gestionali, rapporti di lavoro e analogia delle attività imprenditoriali.
- Nella valutazione del rischio infiltrativo, la cessazione formale di rapporti di lavoro o societari non è decisiva se permangono ulteriori elementi indicativi di un collegamento gestionale, economico o organizzativo sostanziale tra l'impresa e soggetti controindicati.
- Anche fatti e precedenti risalenti nel tempo possono concorrere alla valutazione dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa, se inseriti in un quadro complessivo di elementi indiziari convergenti.
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