Deliberazione n. 347 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti avevano imposto l’adozione immediata di strumenti per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali, senza ulteriori valutazioni sanzionatorie.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati il 27 maggio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della disciplina speciale sul c.d. revenge porn. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione dell’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, cioè il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.
Il Garante richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere tali segnalazioni;
- il termine di 48 ore per la decisione previsto dalla stessa norma;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti adottate il 27 maggio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 27 maggio 2024.
Le misure hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali attività all’Autorità.
Ratifica del provvedimento
Nella riunione del 6 giugno 2024, con relatore l’avv. Guido Scorza, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 234/2024 e 235/2024 adottati in via d’urgenza. La decisione ha natura confermativa delle misure cautelari e conservative già disposte.
Profili applicativi per i gestori delle piattaforme
Il provvedimento evidenzia, in concreto, l’obbligo per i gestori di piattaforme digitali di attivare tempestivamente misure di prevenzione della diffusione in presenza di segnalazioni riconducibili all’art. 144-bis del Codice privacy. Rileva inoltre la conservazione limitata nel tempo e finalizzata esclusivamente alla prova, con vincolo di anonimizzazione o comunque di protezione dell’identificabilità degli interessati.
Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già adottate.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
La decisione nasce da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi dell’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche la disciplina speciale introdotta per il c.d. revenge porn e il meccanismo di decisione entro 48 ore.
Provvedimenti urgenti adottati il 27 maggio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto d’urgenza l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme. Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 27 maggio 2024.
Prescrizione di conservazione del materiale
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione, per soli fini probatori, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 6 giugno 2024, il Garante ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 234/2024 e 235/2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure cautelari e conservative già adottate in via urgente.
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