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Legge

L.R. Calabria 40/2022

Disciplina della cremazione. Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2019, n.

Normativa regionaleL.R. Calabria 40/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la l.r. Calabria 48/2019 introducendo una disciplina organica su cremazione, autorizzazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, tumulazione con animali d’affezione, programmazione regionale dei crematori e informazione ai cittadini. Prevede anche il registro comunale, l’area cimiteriale per cinerari e la gratuità nei casi di indigenza, senza nuovi oneri regionali.

Disciplina regionale della cremazione e integrazione della normativa funeraria calabrese

Disciplina regionale della cremazione in Calabria

La legge regionale Calabria 30 novembre 2022, n. 40 integra la l.r. 29 novembre 2019, n. 48 con una disciplina specifica sulla cremazione e sugli istituti connessi. Il testo si applica esclusivamente nel territorio della Regione Calabria e coordina la materia con la normativa statale, in particolare con la legge n. 130/2001 e, per quanto applicabile, con il d.P.R. n. 285/1990.

Nozione di cremazione e principi generali

La cremazione è definita come la pratica funeraria mediante la quale il cadavere o i resti mortali, attraverso combustione, sono trasformati in ceneri. Il processo si svolge nel rispetto della Costituzione, della normativa statale e delle relative modalità applicative. L’elemento centrale dell’impianto è il forno crematorio, presso il quale ogni salma, nella propria bara, deve essere introdotta singolarmente.

Registri comunali, aree cimiteriali e impianti di cremazione

Ogni Comune deve istituire un apposito registro per annotare:

  • i soggetti che hanno espresso la volontà alla cremazione;
  • le indicazioni relative ad affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri.

Il soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal registro.

Ogni Comune deve inoltre individuare, all’interno del perimetro cimiteriale, un’area destinata ai cinerari comuni e alla dispersione delle ceneri.

I crematori devono essere realizzati nell’area cimiteriale e possono essere gestiti dai Comuni, anche in forma associata, direttamente oppure affidati a terzi secondo le regole dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e del piano regionale di coordinamento.

Il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assicura la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio in caso di accertata indigenza del defunto o dei familiari.

Autorizzazione alla cremazione

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, previa acquisizione del certificato necroscopico. Per la cremazione dei resti mortali non è richiesta la certificazione del medico necroscopo.

L’autorizzazione è concessa sulla base della volontà manifestata:

  • dal defunto;
  • dai familiari;
  • dal legale rappresentante, nei casi di minori e persone interdette.

Le modalità di manifestazione della volontà sono quelle previste dalla legge statale n. 130/2001.

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

Le ceneri devono essere conservate in un’urna cineraria sigillata ermeticamente e recante i dati anagrafici del defunto.

La volontà di affidamento, conservazione o dispersione delle ceneri segue le forme previste dalla legge n. 130/2001.

La consegna dell’urna per affidamento o dispersione deve risultare da un verbale redatto in triplice originale alla presenza del funzionario addetto, con indicazione del soggetto affidatario, della destinazione finale dell’urna o del luogo di dispersione. Il verbale va trasmesso al responsabile del servizio cimiteriale e all’ufficiale di stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione, oltre a essere consegnato all’affidatario; le relative informazioni devono essere annotate anche nel registro comunale della cremazione.

Per la conservazione, l’affidatario deve custodire l’urna presso la propria abitazione o in area cimiteriale, garantendone la sicurezza e la protezione da profanazioni. Ogni spostamento dell’urna, all’interno dello stesso Comune o in altro Comune, deve essere comunicato tempestivamente agli enti interessati.

La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati ed è ammessa:

  • in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con consenso del proprietario e senza finalità lucrative;
  • in mare, laghi e fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

I soggetti autorizzati alla dispersione sono:

  • il coniuge o altro familiare avente diritto;
  • l’esecutore testamentario;
  • il rappresentante legale dell’associazione riconosciuta cui il defunto era iscritto, se l’associazione ha tra i propri fini statutari la cremazione;
  • in mancanza dei precedenti, il personale autorizzato dal Comune.

Se manca la volontà del defunto e non vi sono parenti prossimi, la dispersione non è consentita e l’urna è affidata al personale autorizzato dal Comune per la conservazione nelle aree cimiteriali.

Tumulazione con animali d’affezione

Se il defunto o gli eredi lo hanno espressamente voluto, è possibile tumulare, previa cremazione, le ceneri degli animali d’affezione in un’urna separata, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia.

L’operazione deve rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico-sanitaria applicabile agli animali d’affezione.

La volontà deve essere espressa con dichiarazione in carta libera da presentare al Comune nel cui territorio si trova il cimitero di tumulazione. La presenza delle ceneri dell’animale deve essere annotata nei registri cimiteriali.

Non è consentito apporre sulla lapide o sulla tomba fotografie o iscrizioni riferite all’animale tumulato.

Programmazione regionale dei crematori

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, un Piano regionale di coordinamento di durata quinquennale per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, anche associati.

Il Piano deve tener conto della distribuzione della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria nei diversi territori comunali, utilizzando anche le informazioni delle associazioni che hanno tra i propri fini la cremazione dei cadaveri.

Attraverso il Piano, la Giunta definisce:

  • un modello previsionale per individuare il numero dei crematori in Calabria, secondo criteri di sostenibilità economico-ambientale ed efficienza;
  • requisiti e caratteristiche degli impianti, con il più basso impatto ambientale;
  • la presenza di strutture per il commiato;
  • forme di collaborazione e coordinamento tra gli impianti regionali esistenti;
  • modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla cremazione;
  • forme di cooperazione con le associazioni del settore.

Informazione ai cittadini

La Regione Calabria, senza oneri per il bilancio regionale e in cooperazione con i Comuni, anche tramite le associazioni del settore, deve fornire e promuovere l’informazione ai cittadini sulla cremazione, anche sotto il profilo economico.

L’informazione deve riguardare in particolare:

  • le modalità per manifestare la volontà alla cremazione;
  • l’affidamento delle ceneri;
  • la dispersione o conservazione delle ceneri.

Il medico che redige il certificato di morte deve informare i familiari del defunto sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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