L.R. Calabria 47/2022
Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria la Riserva naturale Foce del fiume Mesima, tra i territori di Nicotera, San Ferdinando, Rosarno e aree limitrofe, per tutelare habitat e specie di interesse europeo. Disciplina confini, gestione affidata al WWF, piano naturalistico, regolamento, programmi triennali e annuali, controlli e contributi regionali fino a 100.000 euro annui dal 2023.
Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima
Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima
La legge istituisce nella Regione Calabria la Riserva naturale Foce del fiume Mesima, quale ente di diritto pubblico, lungo il corso del fiume Mesima verso la foce nel Mar Tirreno. L’intervento è finalizzato alla tutela degli habitat e delle specie di interesse europeo, nel quadro della normativa statale, regionale e delle direttive europee in materia di aree protette e conservazione della natura.
Finalità della tutela
La disciplina regionale riconosce il valore degli habitat naturali come elemento strutturale del paesaggio e della rete ecologica regionale. La Riserva è orientata a:
- conservare e riqualificare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area;
- tutelare specie e habitat di interesse europeo;
- favorire fruizione, educazione ambientale, birdwatching e ricerca scientifica;
- salvaguardare l’ambiente fluviale anche in funzione del recupero urbanistico, sociale e culturale dell’area interessata;
- ridurre l’impatto degli scarichi inquinanti tramite interventi di rinaturazione;
- promuovere vigilanza e monitoraggio degli scarichi.
Obiettivi gestionali
Le finalità sono attuate mediante obiettivi gestionali che comprendono:
- progetti di ricerca scientifica su biodiversità e monitoraggio di specie sentinella;
- interventi di recupero e salvaguardia di habitat e specie;
- accoglienza dei visitatori e accessibilità per le persone con disabilità;
- educazione ambientale per le scuole e visite guidate;
- riduzione dei fabbisogni energetici e uso razionale dell’energia, anche con fonti rinnovabili compatibili con l’ambiente naturale;
- sostegno all’agricoltura biologica e alle attività connesse, nei limiti della compatibilità ambientale.
Ambito territoriale e perimetrazione
La Riserva comprende le aree delimitate dalla planimetria allegata, ricadenti nei comuni di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno, oltre a un’area di rispetto di 300 metri dal confine dell’area protetta. I confini e le eventuali aree a diverso regime di tutela devono essere tabellati con appositi segnali entro sei mesi dall’istituzione.
Piano di assetto naturalistico
Entro dodici mesi dalla pubblicazione della legge, l’Ente di gestione, in collaborazione con il competente settore regionale, deve elaborare il Piano di assetto naturalistico secondo la procedura prevista dalla l.r. 10/2003. Il Piano è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di conservazione in un quadro di uso sostenibile delle risorse e deve prevedere la zonizzazione della Riserva in:
- zona di riserva integrale, con conservazione dell’ambiente nella sua integrità;
- zona di riserva orientata, con possibilità di misure di riqualificazione ambientale;
- zona di fruizione, con realizzazione di strutture per l’accoglienza dei visitatori. Il Piano è adottato e pubblicato secondo la procedura regionale prevista per le aree protette, e restano comunque applicabili i divieti previsti dalla l.r. 10/2003.
Gestione e partecipazione degli enti locali
La gestione della Riserva è affidata all’Organizzazione Aggregata “WWF Provincia di Vibo Valentia”, facente parte della rete WWF Italia Onlus, individuata come soggetto dotato di competenza e specializzazione ai sensi della normativa regionale sulle aree protette. La sede legale e operativa dell’Ente di gestione è individuata secondo la disciplina regionale vigente. È garantita la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della Riserva.
Regolamento della Riserva
Il regolamento è redatto dall’Ente di gestione contestualmente al Piano di assetto naturalistico e ne costituisce parte integrante. Esso disciplina:
- le attività consentite nel territorio della Riserva;
- le attività disciplinate dall’organo gestore;
- attività, prodotti e servizi concessi a terzi;
- l’uso del nome e dell’emblema della Riserva;
- divieti e sanzioni. Le modifiche seguono il medesimo procedimento. Il regolamento acquista efficacia dalla pubblicazione sul BURC.
Programmazione triennale e annuale
L’Ente di gestione adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, un Programma triennale per la valorizzazione della Riserva, previo parere non vincolante dei Comuni di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno, da rendere entro 60 giorni dalla richiesta. Il Programma individua indirizzi generali, priorità, attribuzioni economico-finanziarie, obiettivi, azioni e procedure di verifica e controllo. È prevista la possibilità di modifica annuale con la stessa procedura.
Entro il mese di ottobre di ogni anno l’Ente predispone e adotta anche un Programma annuale degli interventi, coerente con Piano e Programma triennale, contenente le misure da realizzare nell’anno successivo e la relativa previsione di spesa. Su tale base la Regione sostiene le spese di funzionamento con un contributo annuale determinato in sede di legge di stabilità regionale.
Controllo, monitoraggio e poteri sostitutivi
L’attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva segue le modalità previste dalla l.r. 10/2003. Entro marzo di ogni anno l’Ente di gestione trasmette una relazione su:
- stato di attuazione delle attività programmate e realizzate;
- motivi dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi dei programmi;
- rendicontazione contabile annuale, nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti. In caso di grave e reiterata inadempienza nella predisposizione del Piano o nell’attuazione dei programmi, la Regione, previa diffida, può esercitare il potere sostitutivo o la revoca nei confronti del soggetto inadempiente.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dalla legge gravano sull’Ente gestore. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento esclusivamente mediante un contributo annuale, nei limiti delle risorse disponibili. Dal 2023 il contributo è fissato nel limite massimo di 100.000 euro annui ed è coperto mediante le risorse regionali destinate alla gestione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali. Il contributo è erogato previa rendicontazione con documentazione della spesa sostenuta e degli obiettivi raggiunti.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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