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Legge

L.R. Calabria 42/2022

Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i

Normativa regionaleL.R. Calabria 42/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il sistema dei controlli interni della Regione Calabria, disciplina controlli di regolarità, strategici, di gestione e performance, istituisce l’Organismo regionale per i controlli di legalità e ne definisce composizione, funzioni e compensi. Abroga la previgente legge regionale n. 3/2012. Disposizioni vigenti dalla pubblicazione, con adeguamenti anche per enti strumentali e società controllate.

Riordino dei controlli interni della Regione Calabria e istituzione dell’O.RE. CO.L.

Riordino del sistema dei controlli interni della Regione Calabria

La legge disciplina, per la Regione Calabria, modalità, strumenti e procedure dei controlli interni dell’amministrazione regionale, con l’obiettivo di garantire legittimità, regolarità, correttezza, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La disciplina si estende, per alcune disposizioni, anche agli enti strumentali e alle società controllate che fanno parte del gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. 118/2011.

Ambito di applicazione e principi generali

Il sistema dei controlli riguarda principalmente le strutture organizzative della Giunta regionale e si coordina con le sezioni pertinenti del Piano integrato di attività e organizzazione. Le regole sui controlli interni si applicano anche agli enti strumentali e alle società controllate per quanto previsto espressamente dalla legge, in particolare con riferimento all’Organismo regionale per i controlli di legalità e ai controlli ispettivi.

I controlli devono essere improntati a proporzionalità rispetto ai rischi, corretta relazione costi-benefici, tracciabilità delle responsabilità, trasparenza delle procedure, adeguati flussi informativi, separazione delle funzioni e tempestività delle azioni correttive.

Tipologie di controllo previste

La Giunta regionale assicura:

  • il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
  • il controllo strategico, per valutare la coerenza tra risultati conseguiti e obiettivi del programma di governo del Presidente e delle direttive di Giunta;
  • il controllo di gestione, per misurare efficacia, efficienza ed economicità e correggere tempestivamente eventuali scostamenti;
  • la valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini della quota variabile della retribuzione contrattuale.

La Giunta assicura inoltre il controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, rispetto della legge n. 136/2010 e degli obblighi previsti dalla legge regionale n. 9/2018 in materia di legalità e contrasto alla ‘ndrangheta.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile-finanziario

I dirigenti generali dei dipartimenti esprimono parere di regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché di legittimità, sulle proposte di provvedimenti da sottoporre al Presidente della Giunta. I dirigenti proponenti esprimono gli stessi pareri sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale; il dirigente generale della struttura preposta al bilancio appone il visto di regolarità contabile e finanziaria.

I dirigenti garantiscono la regolarità amministrativa dei propri atti. I decreti dirigenziali sono immediatamente esecutivi, ma quelli con effetti finanziari diretti o indiretti e quelli con effetti sul patrimonio regionale sono sottoposti a controllo preventivo di regolarità contabile-finanziaria da parte della struttura competente sulle entrate e sulle spese.

È inoltre previsto un controllo successivo di regolarità amministrativa sui decreti dirigenziali, svolto dalla struttura competente del Dipartimento Segretariato Generale sulla base di un piano di controllo con campionamento. Il controllo successivo mira a verificare il rispetto del principio di legalità e a favorire autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell’attività amministrativa.

La procedura per il controllo contabile-finanziario e per il controllo successivo è definita con regolamento della Giunta regionale.

Controllo strategico, controllo di gestione e programmazione

La Giunta regionale attua il programma di governo mediante un ciclo completo e sistematico di programmazione e controllo, a livello strategico e operativo. Il controllo strategico e quello di gestione sono esercitati unitariamente sulla propria struttura amministrativa.

L’assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti apicali degli enti strumentali di nomina regionale rientra nel ciclo di programmazione e controllo strategico-operativo, ma la regola non si applica agli enti del sistema sanitario regionale.

La Giunta definisce programmi e azioni da sottoporre a controllo, verifica la coerenza delle azioni annuali con il programma di governo, monitora l’attuazione degli obiettivi strategici e operativi e rileva gli scostamenti tra azioni pianificate e risultati conseguiti mediante indicatori. Deve inoltre rendere una lettura sintetica e coordinata dei risultati, anche per l’aggiornamento dei documenti di programmazione.

Le modalità di attuazione del controllo strategico e di gestione sono demandate a regolamento, con obbligo di adeguamento dei regolamenti vigenti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Valutazione della performance organizzativa e individuale

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa deve evidenziare il risultato conseguito dall’organizzazione regionale o da una sua articolazione. Il regolamento attuativo definisce le modalità di rilevazione.

La Giunta approva una relazione annuale sui risultati delle misurazioni degli obiettivi strategici e operativi e degli indicatori sintetici di performance, con indicazione degli eventuali scostamenti e delle ragioni che li hanno determinati.

La relazione è validata dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV), e tale validazione è condizione indispensabile per l’erogazione di premi e incentivi al personale. La valutazione dei dirigenti, del personale con autonoma responsabilità gestionale e del restante personale dipendente costituisce il presupposto del sistema di performance individuale, disciplinato dal regolamento di attuazione.

Organismi indipendenti di controllo interno

Presso la Giunta regionale operano tre organismi indipendenti di controllo interno:

  • l’Organismo indipendente di valutazione (OIV);
  • il Collegio dei revisori dei conti;
  • l’Organismo regionale per i controlli di legalità (O.RE. CO.L.).

Organismo indipendente di valutazione

L’OIV è composto da tre membri di entrambi i generi, esterni all’amministrazione regionale, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta e scelti secondo la normativa statale sui requisiti e sulle modalità di nomina.

L’OIV:

  • valida il sistema di misurazione e valutazione della performance e prescrive interventi correttivi;
  • monitora il controllo strategico e il controllo di gestione;
  • valida la relazione sulla performance;
  • propone la valutazione dei dirigenti apicali dei dipartimenti, delle strutture equiparate e degli enti strumentali cui sono stati assegnati obiettivi individuali;
  • fornisce supporto metodologico a Giunta e dirigenti;
  • valida regole metodologiche e linee guida del sistema integrato di controllo e valutazione;
  • promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità;
  • esprime parere obbligatorio e vincolante sulle proposte di regolamento relative al sistema di misurazione e valutazione della performance.

Gli enti strumentali si avvalgono dell’OIV regionale per la verifica e rendicontazione delle attività di controllo e per la valutazione della performance. La Giunta individua le strutture di supporto necessarie. L’OIV già costituito alla data di entrata in vigore della legge resta in carica fino alla naturale scadenza.

Verifiche ispettive

Quando emergono fatti anche solo potenzialmente lesivi degli interessi dell’amministrazione, la Giunta può disporre una verifica ispettiva per accertare eventuali responsabilità disciplinari e amministrative.

La verifica può riguardare:

  • le strutture amministrative della Giunta regionale;
  • gli enti strumentali;
  • le società controllate del gruppo di amministrazione pubblica.

L’accertamento è svolto da una commissione composta da personale interno, senza oneri aggiuntivi, oppure, su richiesta della Giunta, dall’Organismo regionale per i controlli di legalità. La verifica deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio e le modalità operative sono definite con regolamento.

Organismo regionale per i controlli di legalità (O.RE. CO.L.)

La legge istituisce l’Organismo regionale per i controlli di legalità, organismo indipendente di controllo interno, con finalità di tutela della legalità e del buon funzionamento delle amministrazioni regionali e del perimetro pubblico allargato.

Le sue finalità riguardano:

  • il corretto funzionamento delle strutture amministrative della Giunta, degli enti strumentali e delle società controllate;
  • la vigilanza sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti;
  • la valutazione dell’efficacia del sistema dei controlli interni;
  • il supporto agli adempimenti di prevenzione della corruzione.

L’Organismo è composto da cinque membri: quattro esterni all’amministrazione regionale, compreso il Presidente, e uno interno, coincidente con il responsabile della struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa dei decreti dirigenziali. I componenti esterni sono scelti dalla Giunta tra esperti di elevata e accertata professionalità, sulla base di un elenco di idonei formato tramite manifestazione di interesse.

Non possono farne parte, e decadono se già nominati, i soggetti condannati, anche non definitivamente, per i reati di cui ai titoli II e III del libro secondo del codice penale; si applicano inoltre le cause di incompatibilità e inconferibilità del d.lgs. 39/2013.

L’Organismo resta in carica per la durata della legislatura. Se per dimissioni o altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti esterni, esso decade e deve essere ricostituito entro sessanta giorni.

Funzioni dell’O.RE. CO.L.

L’Organismo svolge funzioni di indirizzo, verifica e supporto sul sistema dei controlli, con particolare attenzione a trasparenza, legalità, prevenzione della corruzione e rischio di infiltrazioni criminali.

In particolare:

  • propone linee guida per i sistemi di controllo interno della Giunta, degli enti strumentali e delle società controllate, anche per semplificare e rendere più trasparenti le attività delle stazioni appaltanti;
  • valuta l’incidenza dei rischi sistemici sui controlli interni e favorisce il coordinamento tra prevenzione della corruzione, gestione dei rischi e controlli interni;
  • verifica a campione la conformità delle procedure di acquisto ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità e appropriatezza, raccogliendo dati e informazioni utili per valutare trasparenza e legalità dell’intero ciclo contrattuale;
  • verifica a campione la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l’imparzialità, la regolarità e l’efficienza dei procedimenti;
  • supporta Giunta, enti strumentali, società controllate e responsabili anticorruzione nella predisposizione e attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
  • verifica l’idoneità e l’efficacia del controllo analogo sugli enti operanti nei regimi previsti dall’art. 5 del d.lgs. 50/2016.

Le funzioni sono svolte sulla base di un Piano annuale di attività approvato dalla Giunta, su proposta dell’Organismo, entro il 31 dicembre di ogni anno. L’Organismo può anche svolgere, su richiesta della Giunta, le verifiche ispettive previste dalla legge.

Per l’esercizio delle funzioni ha accesso a informazioni, documenti e atti detenuti dalle strutture regionali e dagli enti/società interessati; i responsabili delle strutture devono consentire tempestivamente l’accesso e fornire i dati richiesti, nel rispetto della disciplina privacy.

L’Organismo relaziona annualmente alla Giunta entro il 31 dicembre. Opera in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l’OIV e con il Collegio dei revisori. Deve inoltre favorire il rafforzamento degli organi di controllo decentrati negli enti strumentali e nelle società controllate, garantendo indipendenza e terzietà e l’integrazione tra controlli centrali e decentrati.

Le modalità di organizzazione, funzionamento e raccordo con gli altri organismi di controllo sono definite con regolamento della Giunta, su proposta dell’Organismo.

Indennità dei componenti dell’O.RE. CO.L.

Al Presidente dell’Organismo spetta un’indennità omnicomprensiva pari a quella prevista per il Presidente dell’OIV. Ai componenti esterni spetta un’indennità omnicomprensiva pari a quella prevista per i componenti dell’OIV.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

L’amministrazione regionale deve garantire gli adempimenti per la prevenzione e il contrasto della corruzione, un adeguato livello di trasparenza e di cultura dell’integrità, l’accessibilità totale alle informazioni concernenti organizzazione e attività amministrativa, la pubblicazione dei dati e documenti obbligatori sul sito istituzionale e la tutela dell’accesso civico e del riuso gratuito delle informazioni pubblicate.

Rapporti con la Corte dei conti

La Regione promuove intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per realizzare ulteriori forme di collaborazione finalizzate alla regolare gestione finanziaria e al miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

Disciplina finanziaria

Gli oneri derivanti dal funzionamento dell’Organismo di cui all’articolo 12 sono quantificati in euro 216.778,70 annui e sono coperti mediante utilizzo di un fondo del bilancio 2022-2024 destinato a spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi successivi all’approvazione del bilancio. La copertura degli esercizi successivi è rinviata alla legge di bilancio.

La Giunta è autorizzata a effettuare le variazioni di bilancio necessarie, prelevando dalle risorse della Missione 20, Programma 03 e trasferendole alla Missione 01, Programma 01.

Abrogazioni e decorrenza

Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e da 8 a 14 della legge regionale Calabria 3 febbraio 2012, n. 3.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Il testo risulta coordinato con le modifiche introdotte dalla legge regionale 17 marzo 2025, n. 10, che ha aggiunto un comma all’articolo 9.

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