L.R. Calabria 43/2022
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 43/2022 aggiorna la l.r. n. 7/1996 sulla struttura organizzativa della Giunta e sulla dirigenza, ampliando e precisando le figure ammesse nelle segreterie particolari e nelle strutture speciali, introducendo nuovi trattamenti economici accessori e tabelle retributive. Non prevede nuovi oneri, essendo la spesa coperta con le risorse già stanziate per il 2022-2024. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Modifiche all’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e alla disciplina della dirigenza in Calabria
Modifiche all’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e della dirigenza in Calabria
La legge regionale Calabria 14 dicembre 2022, n. 43 interviene sulla l.r. 13 maggio 1996, n. 7, incidendo sulla disciplina delle strutture speciali della Giunta regionale, delle segreterie particolari e del relativo trattamento economico del personale. L’obiettivo è aggiornare composizione, modalità di reclutamento e compensi delle figure di supporto politico-amministrativo.
Ambito di applicazione e finalità delle modifiche
Le modifiche riguardano la struttura organizzativa della Giunta regionale e la dirigenza regionale, con specifico riferimento alle segreterie particolari, all’Ufficio di Gabinetto, al personale addetto alle strutture speciali e ad alcune unità dell’autoparco regionale. La disciplina opera esclusivamente nell’ordinamento della Regione Calabria.
Figure ammesse nelle strutture speciali e nell’Ufficio di Gabinetto
La legge amplia e specifica i soggetti che possono essere impiegati nelle strutture di supporto degli organi di vertice politico-amministrativo. In particolare:
- il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l’autista del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori, nonché il responsabile amministrativo dell’Ufficio di Gabinetto, possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, con rapporto di diritto privato a termine;
- il restante personale delle segreterie particolari e della struttura speciale dell’Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche in aspettativa, comando o fuori ruolo, oppure tra dipendenti del ruolo della Giunta regionale.
Trattamento economico del personale assegnato alle strutture speciali
Per il personale disciplinato dai contratti collettivi assegnato alle strutture speciali, fino a una specifica disciplina contrattuale, è previsto un trattamento economico accessorio mensile aggiuntivo rispetto alla retribuzione tabellare. L’importo è determinato in base alla tabella dell’Allegato A ed è giustificato dalle responsabilità, dagli obblighi di reperibilità, dalla disponibilità ad orari disagevoli e dalle funzioni assegnate.
Per il personale esterno di cui al comma 1-bis:
- segretario particolare e responsabile amministrativo: trattamento commisurato alla categoria giuridica D6, maggiorato dell’importo previsto in Allegato A;
- autista: trattamento commisurato alla categoria giuridica B3, maggiorato dell’importo previsto in Allegato A.
Il trattamento così determinato sostituisce i compensi per lavoro straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione individuale.
Estensione delle indennità e personale dell’autoparco regionale
La legge prevede che le indennità di cui al comma 3-bis siano corrisposte anche a un massimo complessivo di otto unità in servizio presso l’autoparco regionale, con funzioni di autista, per garantire, tramite turnazione, gli spostamenti necessari al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.
Allegato A: parametri economici
Viene inserito l’Allegato A alla l.r. n. 7/1996, che definisce categorie, tipologie di rapporto e importi del trattamento economico/indennità annua per le diverse figure interessate, distinguendo tra personale interno ed esterno e indicando anche le previsioni di spesa massima associate.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli oneri sono coperti con le somme già stanziate per il funzionamento delle strutture speciali, entro il limite massimo della spesa già prevista nel bilancio di previsione 2022-2024.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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