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Circolare

Circolare numero 120 del 28-12-2005

Rinnovo delle pensioni per l’anno 2006.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per il 2006 e illustra le regole applicate a perequazione, rinnovo delle prestazioni INVCIV, assegni di invalidità, trattamenti straordinari, pensioni ai superstiti, maggiorazioni sociali, verifiche reddituali, tassazione, addizionali, conguagli, periodicità di pagamento e invio delle comunicazioni ai pensionati. Sono inoltre richiamati gli adempimenti delle Sedi per ricostituzioni, verifiche sanitarie e reddituali, nonché le modalità di gestione dei conguagli e dei codici di memorizzazione nei data base. Vengono indicati anche gli allegati con tabelle e modulistica, oltre ai termini per la consegna del CUD 2006 e per le dichiarazioni di responsabilità INVCIV.

Rinnovo 2006 dei mandati di pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali

Rinnovo 2006 dei mandati di pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2006 e descrive, in modo sistematico, gli effetti del rinnovo sulle pensioni e sulle principali prestazioni gestite dall’Istituto. Vengono disciplinati perequazione automatica, rivalutazioni, verifiche reddituali e sanitarie, trattamento fiscale, addizionali, conguagli e modalità di comunicazione ai pensionati.

Perequazione automatica e criterio del cumulo

Per il 2006 viene applicata la perequazione automatica previsionale nella misura dell’1,7 per cento; per il 2005 il decreto richiamato fissa l’aumento nella misura del 2,0 per cento, mentre il decreto del 20 novembre 2004 aveva stabilito per il 2005 un aumento previsionale dell’1,9 per cento. Gli importi dei trattamenti minimi per il 2005 e il 2006 e le fasce di pensione utili per l’applicazione degli aumenti sono rinviati all’allegato 1.

La circolare precisa che, anche per il rinnovo 2006, si applica l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con calcolo della rivalutazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale per ciascun pensionato. Ai fini della determinazione dell’importo complessivo da rivalutare, sono considerate le pensioni INPS diverse da alcune categorie espressamente escluse e le pensioni degli altri Enti per le quali sia stata comunicata la cumulabilità ai fini della perequazione. Per queste ultime, l’informazione è memorizzata nel campo GP1AV35N con codice 2.

L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo è ripartito proporzionalmente tra le pensioni coinvolte. La circolare richiama, per i criteri dettagliati di individuazione e rivalutazione, la circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

La perequazione all’1,7 per cento è stata applicata anche ad alcuni importi dovuti a soggetti diversi dal pensionato nell’ambito della procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti" e, analogamente, all’importo "Altra pensione" memorizzato per il piano N1 Trattenuta Fondo Clero.

Rinnovo delle prestazioni INVCIV

Le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti sono state rinnovate dal 1° gennaio 2006 con i seguenti aumenti, sulla base della comunicazione ISTAT:

  • limiti di reddito per il diritto alla pensione aumentati dell’1,7 per cento;
  • quota perequabile delle indennità aumentata del 3,04 per cento;
  • pensioni e assegni aumentati dell’1,7 per cento.

Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza sono rinnovate con modalità differenziate in funzione della fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre, ripresa da ottobre;
  • fascia 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo zero.

Talassemia major e drepanocitosi

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per i lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi, liquidate come prestazioni INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate adeguando l’importo al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale e controlli sanitari

Per gli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2006, la prestazione viene ricalcolata attribuendo l’importo dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché negli archivi siano presenti i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura. Se i dati reddituali non sono stati trasmessi in tempo utile dalle Sedi, la prestazione deve essere ricostituita; in mancanza di dati aggiornati viene attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti previsti dall’articolo 67 della legge n. 448 del 1998 e dall’articolo 52 della legge n. 488 del 1999. Le Sedi devono quindi ricostituire le pensioni con i dati reddituali aggiornati del titolare e, se coniugato, del coniuge.

Per le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta, gli importi sono azzerati dal mese successivo alla scadenza per evitare indebite erogazioni. Restano in pagamento le prestazioni per le quali la revisione è prevista dopo il compimento del 65° anno. Quando la revisione consente il ripristino del pagamento, le Sedi devono confermarla con la procedura REVSAN e attivare la ricostituzione. Le pensioni confermate dopo revisione sanitaria saranno elaborate centralmente con cadenza mensile, secondo quanto già indicato nel messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

Analogamente, gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono sospesi con azzeramento dalla data di scadenza del triennio, salvo i casi in cui il titolare abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, per la riattivazione del pagamento è necessaria la segnalazione REVSAN e la ricostituzione, mentre gli assegni confermati sono elaborati centralmente con cadenza mensile.

Trattamenti straordinari, superstiti e maggiorazioni sociali

Gli assegni straordinari di sostegno all’esodo e al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le regole specifiche previste per tali prestazioni. La circolare ribadisce che non viene attribuita alcuna perequazione e che l’importo resta invariato dalla decorrenza originaria. Per i trattamenti di categoria VOCRED e VOCOOP è richiamata la disciplina fiscale già illustrata in precedenti interventi, mentre per alcuni assegni del Fondo di solidarietà del personale ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato viene ricordato il regime di tassazione ordinaria e il successivo adeguamento dell’importo per effetto del contratto collettivo del 26 maggio 2004, con rinnovo all’importo spettante da gennaio 2004.

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare e scadenti nell’anno 2006 sono rinnovate con importo mensile perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e con importo pari a zero dal mese della perdita del diritto. Le Sedi devono eliminare la pensione se il diritto cessa, oppure ricostituirla quando venga documentato il permanere del diritto, ad esempio come studente o inabile. In caso di eliminazione devono essere corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.

È inoltre disposto l’attribuzione dell’incremento previsto dall’articolo 38 della legge finanziaria 2002, anche per i soggetti che compiono l’età prevista nel corso del 2006 e che al 31 dicembre 2005 hanno diritto alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno sociale o della pensione sociale, utilizzando i dati reddituali e contributivi memorizzati.

Verifica reddituale e dati memorizzati

Nel rinnovo sono stati aggiornati i dati reddituali mediante la procedura QRED. In presenza di redditi analitici nell’archivio reddituale, la procedura ha aggregato i redditi dichiarati con quelli derivanti da pensioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati, sia INPS sia di altri Enti, e li ha elaborati secondo le rilevanze della pensione in pagamento, memorizzandoli nell’area GP2. In assenza di redditi analitici, la procedura ha considerato le pensioni influenti del Casellario e ha memorizzato l’importo solo se superiore a quello già presente in archivio.

A seguito della verifica, alcune pensioni vengono pagate da gennaio 2006 con importo inferiore rispetto a dicembre 2005, mentre altre risultano aumentate per effetto della riduzione dei redditi. Per le pensioni con dichiarazione reddituale da elaborare con conguaglio a debito è stato memorizzato il valore 9 nel campo GP1CIDEMIN, così da lasciare invariato l’importo in pagamento per il 2006.

Conguagli da rinnovo

Tutti i conguagli da rinnovo sono stati memorizzati nell’archivio CONGUAGLI come "validati" e vengono gestiti in sede di estrazione della rata mensile, con visualizzazione tramite procedura ARTE. Le procedure centrali hanno calcolato conguagli imponibili e non imponibili IRPEF a credito, conguagli deducibili e non deducibili a debito, recuperi richiesti dalla Sede sui rimborsi fiscali, acconti IRPEF, addizionali regionali e comunali e contributo di solidarietà.

Conguagli IRPEF

I conguagli IRPEF a debito sono registrati con codice 140 nel campo GP8MD52 e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2006; se l’importo non supera 6 euro, il recupero avviene in unica soluzione. I conguagli IRPEF a credito sono corrisposti con la rata di gennaio 2006 e registrati con codice 139.

Per i recuperi richiesti dalla Sede sui rimborsi IRPEF o per acconti IRPEF disposti dalla procedura di estrazione della rata mensile, è previsto il codice 141, con trattenuta in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2006.

I conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito sono assoggettati a ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media GP3PMED; vengono registrati sul segmento GP8 con codici 526 e 133, mentre sul segmento GP3 sono registrati l’imponibile anni precedenti e le ritenute. I conguagli non imponibili IRPEF a credito sono registrati con codice 528 e sommati all’importo in pagamento. I conguagli deducibili IRPEF a debito e quelli non deducibili IRPEF a debito sono trattenuti in due rate, salvo importi non superiori a 6 euro, con compensazione preventiva se sulla stessa pensione risultano anche importi a credito; sono registrati rispettivamente con i codici 525 e 527.

Addizionali e contributo di solidarietà

I conguagli relativi alle addizionali regionale e comunale per l’anno 2005 sono memorizzati all’estrazione della rata mensile con i codici 539 e 540. Il contributo di solidarietà a debito è recuperato in unica soluzione, registrato con codice 522 e sottratto dall’importo in pagamento; il contributo di solidarietà a credito è registrato con codice 523 e sommato all’importo in pagamento.

Tassazione delle pensioni e addizionali IRPEF

Le ritenute IRPEF per il 2006 sono determinate secondo la riforma fiscale sulle pensioni contenuta nei commi da 349 a 353 dell’articolo unico della legge n. 311 del 2004 e secondo le istruzioni dell’Agenzia delle entrate. La tassazione congiunta dei titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, è operata in misura proporzionale.

Per le quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4), la tassazione segue l’articolo 2 della legge n. 289 del 2002.

L’addizionale regionale dovuta per il 2005 è trattenuta nel 2006 in 11 mensilità; se l’importo annuo è inferiore a 0,55 euro, il recupero avviene in unica soluzione. Analogamente, l’addizionale comunale è determinata sulla base dell’elenco dei Comuni e delle aliquote prelevato dal sito del Ministero delle Finanze al 31 ottobre 2005 e viene trattenuta in 11 mensilità, con recupero unico sotto la soglia di 0,55 euro. Le modalità di calcolo delle addizionali regionali per Regione sono riportate nella tabella N 6 dell’allegato 1.

Contributo di solidarietà

Nel rinnovo è applicato il contributo di solidarietà del 3 per cento istituito dall’articolo 3, comma 102, della legge n. 350 del 2003, per un periodo di tre anni decorrente dal 1° gennaio 2004, sui trattamenti pensionistici superiori alla soglia individuata dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, rivalutata annualmente. I criteri di calcolo sono quelli già illustrati con la circolare n. 160 del 16 dicembre 2004 e gli importi di pensione a partire dai quali opera il contributo sono indicati nella tabella R dell’allegato 1.

Periodicità di pagamento

I limiti per la corresponsione annuale, semestrale o mensile anticipata restano invariati dopo la perequazione, in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 350 del 10 marzo 1998. In particolare:

  • fino a 5 euro mensili, pagamento in rate annuali anticipate;
  • oltre 5 euro e fino a 60 euro mensili, pagamento in rate semestrali anticipate;
  • oltre 60 euro mensili, pagamento in rate mensili anticipate.

Comunicazioni ai pensionati e modulistica

Per il 2006 viene inviato un unico plico contenente Mod. ObisM, Mod. CUD 2006 e la modulistica specifica per le prestazioni INVCIV. Il Mod. ObisM riepiloga i dati del pensionato, gli importi mensili di tutte le pensioni erogate e le informazioni su perequazione, detrazioni e addizionali; viene inviato al domicilio del pensionato o, in presenza di tutore, al suo indirizzo.

Il modello non riporta le informazioni sulla rata di gennaio, salvo i casi in cui il pagamento comprenda conguagli comunicati dagli enti pagatori.

La certificazione unica CUD 2006 è emessa secondo il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 25 novembre 2005 e deve essere consegnata agli interessati entro il 15 marzo 2006.

Per le prestazioni INVCIV soggette alle dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996, vengono inviati con il Mod. ObisM:

  • il Mod. ICRIC01 per i titolari di indennità di accompagnamento tenuti a dichiarare la situazione di ricovero gratuito in istituto entro il 31 marzo;
  • il Mod. ICINC01 per i titolari di assegno mensile tenuti a dichiarare la permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento entro il 31 marzo.

Le dichiarazioni vanno restituite alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL; per i residenti in Sicilia la restituzione avviene alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL, in attesa del passaggio di competenze regionale. Le dichiarazioni non sono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che abbiano presentato il certificato medico e per i quali nel campo GP1AJ11 è memorizzato il codice 4.

Mandati di pagamento e adempimenti delle Sedi

I mandati di pagamento di gennaio 2006 sono stati forniti a Poste Italiane e agli istituti bancari; i relativi importi sono consultabili con la procedura AGENDA1. Le Sedi sono invitate a dare ampia diffusione alle informazioni attraverso la stampa locale, radio, televisioni e incontri con patronati e sindacati dei pensionati.

La circolare richiama inoltre la necessità di intervenire con tempestività sulle pensioni sospese, sui casi di decesso segnalato dall’ente pagatore e sui rendiconti di non riscossi, nonché di effettuare le verifiche sulle pensioni con importo pari a zero per procedere, se necessario, a ricostituzione o eliminazione.

Allegati richiamati

La circolare richiama quattro allegati:

  • allegato 1: tabelle del rinnovo 2006;
  • allegato 2: modello CUD 2006;
  • allegato 3: Mod. ICRIC01;
  • allegato 4: Mod. ICINC01.

Punti principali

Perequazione automatica e cumulo dei trattamenti

Per il 2006 è applicato l’aumento previsionale dell’1,7 per cento, mentre per il 2005 il decreto ministeriale richiamato stabilisce l’aumento del 2,0 per cento. La rivalutazione è calcolata, ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998, sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale, con ripartizione proporzionale dell’importo tra le pensioni interessate. Sono esclusi o considerati secondo specifiche categorie i trattamenti indicati nella circolare; la cumulabilità ai fini della perequazione per le pensioni degli Enti è memorizzata nel campo GP1AV35N con codice 2. La perequazione dell’1,7 per cento è stata applicata anche ad alcuni importi dovuti a beneficiari diversi dal pensionato nei piani di pagamenti ridotti o disgiunti e alla voce "Altra pensione" per il piano N1 Fondo Clero.

Rinnovo prestazioni INVCIV, indennità di frequenza e prestazioni speciali

Le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti sono state rinnovate dal 1° gennaio 2006 con aumento del 1,7 per cento per limiti di reddito, pensioni e assegni, e del 3,04 per cento per la quota perequabile delle indennità. Per l’indennità di frequenza sono previste modalità differenziate: fascia 49 con pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre e ripresa da ottobre; fascia 50 per tutto l’anno; fascia 97 con importo zero. Le indennità per talassemia major e drepanocitosi, liquidate come INVCIV fasce 70 e 71, sono state adeguate al trattamento minimo.

Trasformazioni, revisione sanitaria e assegni di invalidità

Le prestazioni agli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2006 sono ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché risultino memorizzati i dati reddituali necessari; in mancanza di dati aggiornati le Sedi devono ricostituire le prestazioni. Per le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta, gli importi sono azzerati dal mese successivo alla scadenza, salvo i casi in cui la revisione sia prevista dopo i 65 anni; il ripristino richiede conferma con procedura REVSAN e ricostituzione. Anche gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono sospesi alla scadenza del triennio, salvo chi abbia maturato la vecchiaia; per la ripresa del pagamento è necessaria la procedura REVSAN e la ricostituzione.

Trattamenti straordinari, pensioni ai superstiti e maggiorazioni sociali

Gli assegni straordinari di sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono rinnovati senza perequazione, con importo invariato dalla decorrenza originaria; sono richiamate le regole fiscali già illustrate in precedenti interventi e l’adeguamento per alcuni assegni del Fondo Monopoli di Stato, rinnovati con l’importo spettante da gennaio 2004. Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare e scadenti nel 2006 sono rinnovate con importo perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e a zero dal mese della perdita; le Sedi devono eliminare o ricostituire la pensione a seconda del permanere del diritto e corrispondere i ratei di tredicesima maturati in caso di eliminazione. L’incremento fino a 516,46 euro previsto dalla legge finanziaria 2002 è attribuito anche a chi compie l’età prevista nel 2006 e ha titolo alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno/pensione sociale al 31 dicembre 2005.

Verifica dei redditi e trattamento dei conguagli fiscali

Nel rinnovo 2006 i dati reddituali sono stati aggiornati tramite la procedura QRED, che aggrega i redditi dichiarati e quelli presenti nel Casellario centrale, memorizzandoli nell’area GP2. In assenza di redditi analitici, QRED considera le pensioni influenti del Casellario e memorizza l’importo solo se superiore a quello già presente. Alcune pensioni risultano pagate da gennaio 2006 con importo inferiore o superiore rispetto a dicembre 2005 per effetto della verifica reddituale; per le posizioni con conguaglio a debito è memorizzato il valore 9 nel campo GP1CIDEMIN per lasciare invariato l’importo in pagamento per il 2006. I conguagli da rinnovo sono gestiti come validati nell’archivio CONGUAGLI e comprendono IRPEF, addizionali regionali e comunali, contributo di solidarietà e recuperi specifici, con regole di rateizzazione o recupero in unica soluzione a seconda dell’importo.

Tassazione, addizionali e contributo di solidarietà

Le ritenute IRPEF 2006 sono determinate secondo la riforma fiscale sulle pensioni e le istruzioni dell’Agenzia delle entrate; la tassazione congiunta tra trattamenti di Enti diversi è operata in misura proporzionale. Per le quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4) si applicano le disposizioni dell’articolo 2 della legge n. 289 del 2002. Le addizionali regionale e comunale relative al 2005 sono trattenute nel 2006 in 11 mensilità, con recupero in unica soluzione se l’importo annuo è inferiore a 0,55 euro. È inoltre applicato il contributo di solidarietà del 3 per cento sui trattamenti superiori alla soglia prevista dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, con i relativi importi riportati nella tabella R dell’allegato 1.

Comunicazioni ai pensionati, CUD e moduli INVCIV

Per il 2006 è disposto l’invio in un unico plico del Mod. ObisM, del Mod. CUD 2006 e della modulistica INVCIV. Il modello ObisM contiene i dati del pensionato e gli importi mensili di tutte le pensioni erogate dall’Istituto, oltre alle informazioni su perequazione e addizionali; non riporta la rata di gennaio, salvo i casi con conguagli comunicati dagli enti pagatori. Il CUD 2006 deve essere consegnato agli interessati entro il 15 marzo 2006. Ai titolari di specifiche prestazioni INVCIV sono inviati i modelli ICRIC01 e ICINC01 per le dichiarazioni di responsabilità da rendere entro il 31 marzo; per la Sicilia la restituzione avviene tramite Prefetture, Comuni o ASL, mentre non è richiesta per i soggetti con codice 4 nel campo GP1AJ11.

Mandati di pagamento, periodicità e adempimenti delle Sedi

I mandati di pagamento di gennaio 2006 sono stati trasmessi a Poste Italiane e agli istituti bancari e sono consultabili con la procedura AGENDA1. La periodicità dei pagamenti resta invariata: annuale fino a 5 euro mensili, semestrale oltre 5 e fino a 60 euro, mensile oltre 60 euro. Le Sedi sono sollecitate a effettuare tempestivamente le verifiche sui pagamenti sospesi, sui decessi e sulle pensioni con importo pari a zero, provvedendo a ricostituzione o eliminazione se necessario. La circolare richiama infine la necessità di informare i pensionati anche tramite stampa, radio, televisioni e incontri con patronati e sindacati.

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