Cassazione Penale, Ordinanza n. 36259/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 febbraio 2026 del Giudice dell’udienza preliminare di Trani, applicativa della pena, deducendo un motivo relativo alla confisca del denaro sequestrato e, nel resto, la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Il testo non specifica il reato contestato, la pena applicata, l’importo del denaro confiscato né il contenuto ulteriore dei motivi. È menzionata una memoria difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla confisca, poiché il giudice aveva adeguatamente motivato perché il denaro sequestrato non potesse considerarsi di legittima provenienza. Ha dichiarato inammissibile, per il resto, la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.: contro una sentenza di applicazione della pena, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso alle ipotesi tassativamente indicate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
Il ricorso per cassazione contro una sentenza applicativa della pena è ammissibile soltanto per le ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dalla disposizione; non è quindi ammissibile la censura che deduca la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo ammissibile di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, in ragione dei limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è circoscritto alle ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è ammissibile la censura che lamenta la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La motivazione sulla confisca del denaro sequestrato è adeguata quando espone le ragioni per cui le somme non possono essere ritenute di legittima provenienza.
Come è indicizzato
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