Sentenza n. 3302/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3069/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, il valore complessivo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'avvenuto adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile e ordinando all'Amministrazione di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e ancora dovuti, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati secondo il giudicato e la legge. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso, adottando gli atti contabili necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14 decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997
Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire le condanne al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Regolano la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi, la cui quantificazione deve essere verificata dall'Amministrazione sulla base del titolo e della legge e non è automaticamente vincolata dai conteggi del creditore.
art. 1283 c.c.
È richiamato quale parametro legale per la verifica degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alla disciplina civilistica applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro è fondato quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione, il termine dilatorio previsto dalla legge è decorso e l'amministrazione non ha dimostrato l'adempimento.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito già riconosciuto dal titolo, ma mira esclusivamente a consentirne il soddisfacimento; l'entità del credito deve quindi essere ricostruita sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione, che deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute secondo il titolo esecutivo e le disposizioni di legge applicabili.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'apposita istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza sono dovuti, se risultano fondati nel titolo e ancora spettanti, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale da eseguire.
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