Messaggio numero 1 del 5-1-2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS comunica l'adeguamento al 9% dell'interesse di dilazione e differimento, con effetti dal 10 novembre 1999, e ridetermina le somme aggiuntive collegate, indicando anche le regole transitorie e il trattamento dei ruoli esattoriali.
Nuova misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive
Nuova misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive
Il documento dell'INPS, emanato dalla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, recepisce il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1999 e fornisce istruzioni applicative sulla nuova misura dell'interesse di dilazione e di differimento, nonché sull'adeguamento delle somme aggiuntive per omissioni e ritardi contributivi. Le indicazioni riguardano sia le rateazioni e i differimenti, sia il calcolo delle sanzioni e la gestione delle procedure automatizzate.
Fonte normativa e presupposto del provvedimento
Il messaggio dà conto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999 del decreto 20 dicembre 1999, adottato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il decreto è emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e in relazione all'art. 14 della legge 448/1998.
La nuova misura è collegata al "tasso ufficiale di riferimento" fissato dalla Banca d'Italia al 3% con provvedimento pubblicato in G.U. il 10 novembre 1999, in sostituzione della cessata ragione normale dello sconto, secondo il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213. La maggiorazione di riferimento richiamata nel messaggio è pari al 6%.
Interesse di dilazione
Per le rateazioni concesse dal 10 novembre 1999, l'interesse di dilazione deve essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 9%.
Il documento precisa inoltre che le tabelle dei tassi utilizzate nella procedura di dilazione dei crediti da DM, il cui manuale operativo era stato trasmesso con la circolare n. 134 del 10 giugno 1993, verranno aggiornate dalla Direzione Generale.
Interesse di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 1999.
Somme aggiuntive: nuove aliquote
L'adeguamento del tasso degli interessi di dilazione comporta anche la revisione dell'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive. In particolare:
- per le inadempienze previste dal comma 217 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, la somma aggiuntiva è pari al tasso di dilazione del 9% maggiorato di tre punti, quindi 12%;
- per i debiti relativi a periodi contributivi rientrati nella disciplina della legge n. 48/1988, il tasso del 9% va maggiorato di 5 punti, quindi 14%;
- per le inadempienze previste dal comma 218 del medesimo art. 1, la somma aggiuntiva coincide con il nuovo tasso di dilazione, quindi 9%;
- per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal TUR, pari al 3%.
Il messaggio ricorda inoltre che l'importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, ossia agli interessi legali.
Aggiornamento delle procedure automatizzate
L'INPS informa che sono in corso di aggiornamento le procedure automatizzate per il calcolo delle somme aggiuntive secondo le nuove misure. Vengono inoltre precisati i criteri temporali di applicazione della procedura:
- per i versamenti effettuati prima del 14 aprile 1999, in conto di debiti contributivi ancora pendenti, si applicano le somme aggiuntive nella misura indicata dalla circolare n. 64/1999;
- per i versamenti effettuati dal 14 aprile 1999 al 9 novembre 1999, si applica la misura prevista dal Decreto Ministeriale 18 giugno 1999, richiamato dal messaggio n. 4701 del 28 luglio 1999;
- per i versamenti effettuati dal 10 novembre 1999, si applica la misura prevista dal Decreto Ministeriale 20 dicembre 1999.
Ruoli esattoriali in trasmissione
Per i ruoli esattoriali attualmente in fase di trasmissione ai concessionari, le somme aggiuntive già calcolate alla data di consegna dei ruoli non vengono aggiornate e restano cristallizzate fino alla scadenza dei 60 giorni utili per il pagamento della cartella. Il messaggio richiama gli artt. 11 e 24 del d.lgs. 46/99, quest'ultimo come modificato dal d.lgs. 326/99.
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