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Messaggio

Messaggio numero 19018 del 7-12-1999

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quando possono essere riconosciuti i benefici contributivi in caso di trasformazione di contratti a termine, sia per lavoratori in mobilità ex art. 8, c. 2, L. 223/1991, sia per lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento ai fini dell’art. 8, c. 9, L. 407/1990. Viene precisato che, per la prima fattispecie, l’agevolazione può spettare anche se la comunicazione è tardiva ma entro i termini di slittamento e con continuità del rapporto; per la seconda, la trasformazione da tempo determinato a indeterminato non è prevista, ma i benefici possono comunque spettare se sussistono i requisiti soggettivi di lavoratori e datori di lavoro.

Agevolazioni contributive per trasformazione di contratti a termine e assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento

Agevolazioni per trasformazione di contratti a termine e assunzioni agevolate

Il documento interviene su due fattispecie distinte: la trasformazione di contratti a termine stipulati nell’ambito dei lavoratori in mobilità e la trasformazione di contratti a termine di lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. In entrambi i casi vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di riconoscere i benefici contributivi previsti dalla normativa richiamata.

Trasformazione di contratti a termine per lavoratori in mobilità

Con riferimento ai contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il documento richiama la circolare INPS n. 134 del 15 giugno 1999. Tale circolare aveva già consentito la concessione delle agevolazioni per ulteriori dodici mesi anche quando la comunicazione alla sezione circoscrizionale per l’impiego fosse stata effettuata oltre il termine di 5 giorni, purché entro i termini di slittamento previsti dall’art. 12 della legge n. 196/1997.

I limiti temporali indicati sono i seguenti:

  • non oltre il ventesimo giorno, se il contratto ha durata inferiore a sei mesi;
  • non oltre il trentesimo giorno, se il contratto ha durata superiore a sei mesi.

Il documento precisa inoltre che, per rendere meno rigida la gestione della fase successiva all’entrata in vigore del D.L. 1 ottobre 1996, n. 511 e anteriore alla circolare citata, si ritiene possibile concedere i benefici contributivi derivanti dalla trasformazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, a condizione che:

  • l’impiego dei lavoratori sia avvenuto senza soluzione di continuità;
  • la comunicazione dell’avvenuta trasformazione sia stata effettuata nei termini previsti.

Trasformazione di contratti a termine per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento

Il documento affronta poi il caso dei lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento assunti con contratto a tempo determinato e successivamente trasformati in contratto a tempo indeterminato, chiedendosi se possano essere riconosciute le agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Viene precisato che tale fattispecie, cioè l’assunzione a termine seguita da trasformazione, non è prevista per le assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

Requisiti per le agevolazioni ex legge n. 407/1990

Il documento ricorda che per le assunzioni agevolate ai sensi della legge n. 407/1990 devono sussistere due ordini di requisiti, riferiti rispettivamente ai lavoratori e ai datori di lavoro.

Per i lavoratori, è richiesto che siano:

  • disoccupati da almeno 24 mesi; oppure
  • sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento CIGS nello stesso periodo.

A tale riguardo viene richiamato quanto chiarito nel manuale "L’istituto della mobilità" redatto da INPS e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, § 10.1, nota n. 169, pagina 44, secondo cui conservano l’iscrizione nella prima classe di collocamento:

  • i lavoratori avviati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro mesi nell’anno solare;
  • i lavoratori occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali.

Per i datori di lavoro, è richiesto che non abbiano effettuato:

  • licenziamenti;
  • sospensioni nei dodici mesi precedenti l’assunzione.

Conclusione operativa

Se risultano soddisfatte le condizioni richieste per i lavoratori e per i datori di lavoro, il documento afferma che non sussistono elementi ostativi all’attribuzione dei benefici previsti dalla legge richiamata. Il chiarimento finale è quindi favorevole al riconoscimento delle agevolazioni nei casi in cui i requisiti normativi siano integralmente rispettati.

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