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Messaggio

Messaggio numero 20 del 31-1-2000

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che la proroga della riduzione contributiva per il settore edile, prevista per il triennio 1999-2001 dalla legge n. 144/1999, era operativa solo per il 1999 in base al decreto interministeriale del 7 ottobre 1999. Poiché tale operatività è cessata il 31 dicembre 1999, le aziende devono sospendere l'applicazione dello sgravio per il 2000 fino a nuove istruzioni.

Sospensione della riduzione contributiva per il settore edile in attesa di decreto per il 2000

Riduzione contributiva nel settore edile e cessazione dell'operatività per il 1999

Il documento riguarda la speciale riduzione contributiva prevista per il settore edile dalla legge n. 341/1995 e prorogabile, ai sensi dell'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il triennio 1999-2001. Tale proroga era però subordinata all'emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale.

Quadro normativo richiamato

Viene richiamato in particolare:

  • l'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che consente la proroga della riduzione contributiva per il triennio 1999-2001;
  • la legge n. 341/1995, che aveva introdotto la riduzione contributiva speciale per il settore edile;
  • il decreto interministeriale Lavoro-Tesoro del 7 ottobre 1999, che ha reso operativa la riduzione limitatamente all'anno 1999.

Istruzioni già impartite per il 1999

Il testo segnala che con circolare n. 198 del 12 novembre 1999 erano già state fornite le istruzioni operative per il conguaglio della riduzione contributiva relativa al solo anno 1999, sulla base del decreto interministeriale del 7 ottobre 1999.

Termine di efficacia e conseguenze operative

Il documento evidenzia che l'operatività del disposto legislativo si è esaurita al 31 dicembre 1999. Ne deriva che, in assenza di un ulteriore decreto interministeriale valido per l'anno 2000, le aziende del settore edile devono:

  • astenersi dall'operare la riduzione contributiva;
  • attendere specifiche istruzioni operative prima di applicare nuovamente lo sgravio.

Indicazione conclusiva

Il contenuto ha natura essenzialmente applicativa e di chiarimento: dopo la scadenza del 31 dicembre 1999, la riduzione contributiva non può essere utilizzata automaticamente per il 2000, ma solo se e quando venga emanato il relativo decreto interministeriale e siano impartite nuove istruzioni.

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