Sentenza del 15/01/2015 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Motivi di appello - Requisiti - Grado di specificità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Nel giudizio tributario di secondo grado, la cognizione del giudice è limitata alle questioni dedotte mediante motivi specifici, che devono contrapporsi alle argomentazioni della sentenza di primo grado. Non è sufficiente censurare la decisione nella sua interezza o ripetere le difese già svolte in precedenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello contestava la decisione di primo grado riproponendo in modo stringato e senza adeguati approfondimenti le argomentazioni già contenute nel ricorso introduttivo, senza confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata né formulare censure specifiche idonee a contrastarla.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione. L'appellante deve individuare gli errori della decisione di primo grado e spiegare perché la relativa motivazione dovrebbe essere riformata.
Cassazione, sentenza n. 22781/2014
Conferma che l'appello privo di una critica concreta e specifica alla sentenza impugnata è inammissibile, anche quando la decisione sia contestata nella sua interezza.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non può limitarsi a riproporre le argomentazioni del ricorso introduttivo: deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di primo grado.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni motivo deve indicare quale passaggio della sentenza è contestato, quale errore viene imputato al giudice e per quali ragioni la decisione dovrebbe essere modificata.
- La contestazione generica o meramente assertiva non soddisfa il requisito di specificità, anche se l'appello dichiara di impugnare integralmente la sentenza.
- Il giudice d'appello decide soltanto sulle questioni e sui motivi effettivamente dedotti nell'atto di gravame; le questioni non riproposte con specifiche censure restano fuori dal giudizio.
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