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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34381/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputata, nata ad Avellino il 25 settembre 1982, ha proposto ricorso per cassazione, tramite due difensori, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 20 novembre 2025, relativa al reato di evasione. Ha contestato l’affermazione di responsabilità sostenendo che, sotto l’influenza dell’alcol, non avrebbe sentito i carabinieri bussare; ha inoltre richiamato, come elemento a sostegno, l’assenza dell’autovettura a lei in uso durante le ore in cui si era protratta l’assenza dal luogo di restrizione. Ha censurato anche il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, in uno dei ricorsi, la responsabilità e il trattamento sanzionatorio. La sentenza non specifica ulteriori dettagli sulla pena inflitta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Le censure sulla responsabilità riproponevano questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’appello con motivazione logica e giuridicamente corretta, non sindacabile in sede di legittimità; in particolare, il protrarsi delle verifiche dei carabinieri era stato considerato nel disattendere la spiegazione secondo cui l’imputata non avrebbe udito bussare. È stata ritenuta corretta anche l’esclusione della particolare tenuità: la Corte d’appello aveva valorizzato la durata dell’assenza, protrattasi per un’intera notte, e la disponibilità di un mezzo che consentiva ampia libertà di movimento e di raggiungere luoghi distanti. La censura sul trattamento sanzionatorio e quella sulla responsabilità contenute in uno dei ricorsi sono state inoltre considerate generiche, perché formulate senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e senza indicare le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

    Per valutare la particolare tenuità dell’offesa occorre riferirsi ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., ma il giudice non deve esaminare ogni elemento previsto: è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

    I criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. orientano il giudizio sulla tenuità dell’offesa; la motivazione può concentrarsi sugli elementi valutativi concretamente rilevanti.

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata, relativa a reato di evasione

    La decisione identifica il reato oggetto del giudizio come evasione, ma non espone una specifica interpretazione della fattispecie incriminatrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto, il riferimento ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. non impone l’esame analitico di tutti gli elementi ivi previsti: è sufficiente che il giudice motivi indicando quelli che ritiene rilevanti.
  • È inammissibile in cassazione la censura che si limiti a riproporre questioni di fatto già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito con motivazione logica, poiché la rivalutazione degli apprezzamenti di merito non rientra nel sindacato di legittimità.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sostengono; la mera enunciazione di doglianze è generica e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàEvasioneImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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