Ordinanza n. 5/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota della Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina del 13.10.2025, prot. n. 24354 (prot. entrata Comune di Vadena del 13.10.2025, n. 9719), con la quale la Comunità ha comunicato al Comune di Vadena che, in disapplicazione dell’art. 12, comma 4, lett. c), dello Statuto della Comunità, per asserito contrasto con la legge della Provincia autonoma di Bolzano (PAB) n. 7 del 1991, non sarebbe spettata ad esso la designazione di un rappresentante della minoranza linguistica italiana; - in quanto occorra, la deliberazione del Consiglio comunale di Laives n. 70 del 21.10.2025, con la quale, su invito della Comunità comprensoriale, tale Comune ha provveduto alla designazione di un rappresentante della minoranza linguistica italiana; - di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi espressamente compresa, in quanto occorra, la presa di posizione via email dell’Ufficio vigilanza della Provincia autonoma di Bolzano di data 8.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota della Comunità comprensoriale relativa alla titolarità del diritto di designare un rappresentante aggiuntivo della minoranza linguistica italiana, nonché delibera del Comune di Laives di designazione del proprio rappresentante e presa di posizione dell'Ufficio vigilanza provinciale
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Vadena ha impugnato, chiedendone cautelarmente la sospensione, la nota con cui la Comunità comprensoriale aveva comunicato che, in asserita disapplicazione della disposizione statutaria che riconosceva al Comune ricorrente il diritto di designare un rappresentante della minoranza linguistica italiana, tale designazione sarebbe spettata al Comune di Laives per contrasto con la legge provinciale. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, la delibera del Comune di Laives recante la designazione del rappresentante e la presa di posizione dell'Ufficio vigilanza della Provincia autonoma di Bolzano. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità, mentre emerge che il ricorso contestava la pretesa prevalenza della legge provinciale sulla norma statutaria e il riconoscimento del diritto di designazione in capo al Comune di Laives anziché al Comune di Vadena.
La decisione
Il TRGA ha rigettato la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris, ravvisando il difetto di un interesse concreto e attuale del Comune ricorrente. La nota della Comunità comprensoriale è stata qualificata come semplice comunicazione informativa, priva di effetti autonomamente lesivi: essa non ha comportato alcuna effettiva disapplicazione dello statuto e non ha travolto la precedente delibera del Comune di Vadena, rimasta valida ed efficace. Anche la delibera del Comune di Laives è stata ritenuta un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, così come la presa di posizione della Provincia. Il pregiudizio concreto potrebbe derivare soltanto dal successivo atto di insediamento del nuovo Consiglio della Comunità comprensoriale, qualora questo recepisca l'interpretazione del Presidente uscente, disapplichi lo statuto e la nomina del Comune di Vadena e riconosca quale membro il rappresentante designato dal Comune di Laives. In assenza, allo stato, di un atto lesivo e di interesse attuale, il giudice ha ravvisato anche i presupposti per la prospettata inammissibilità dell'azione, senza tuttavia definire in rito il giudizio principale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, incluso il fumus boni iuris; la domanda è stata rigettata per l'assenza di sufficienti elementi di fondatezza e di un interesse concreto e attuale.
art. 12, comma 4, lett. c), Statuto della Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina
La disposizione statutaria costituiva la base della precedente designazione del rappresentante da parte del Comune di Vadena; secondo il giudice, tale designazione non è stata travolta dalla nota informativa impugnata ed è rimasta valida ed efficace.
art. 4, comma 2, L.P. n. 7/1991
La norma provinciale prevede i rappresentanti aggiuntivi nel Consiglio della Comunità comprensoriale ed è stata richiamata in relazione alla controversia sulla titolarità del diritto di designazione.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa meramente informativa, che esprima un'interpretazione dell'ordinamento senza produrre effetti autonomi e concretamente lesivi e senza incidere sull'efficacia di un precedente atto favorevole, non è di regola idonea a fondare un interesse concreto e attuale all'impugnazione.
- La designazione di un componente destinato a un organo collegiale in corso di costituzione può avere natura di atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività; l'interesse a ricorrere sorge quando l'atto conclusivo di insediamento recepisca tale designazione producendo l'effetto pregiudizievole.
- Nel giudizio cautelare, il fumus boni iuris difetta quando gli atti impugnati non incidono attualmente sulla sfera giuridica del ricorrente, anche se prospettano una futura possibile lesione derivante da un successivo atto conclusivo.
- La contestazione di un possibile futuro esercizio del potere non sostituisce l'interesse concreto e attuale richiesto per l'impugnazione: il ricorso deve essere rivolto contro l'atto che effettivamente realizza la lesione.
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