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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06405/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una serie di accordi e operazioni economiche tra più membri di una medesima famiglia e società ad essi riconducibili, finalizzati a fronteggiare la situazione debitoria di alcuni di essi e di società collegate, anche tramite l’acquisto di crediti bancari, il pagamento di creditori concorsuali, la gestione degli attivi di procedure fallimentari e di concordato, e la costituzione di una nuova società (Gestafin). I ricorrenti sostenevano che le quote della nuova società fossero state solo fittiziamente intestate ad altro soggetto e che dovessero invece essere riconosciute in capo ai loro danti causa, con conseguente trasferimento delle quote e restituzione di utili e somme percepite; in via subordinata deducevano ripetizione dell’indebito e, in ulteriore subordine, arricchimento senza causa. In un separato giudizio, il controinteressato assumeva di essere creditore per effetto di una scrittura privata del 2005 relativa al trasferimento di un immobile, con prezzo compensato per avere estinto posizioni debitorie dei falliti. Definiti i giudizi di merito con esito sfavorevole ai ricorrenti, questi avevano proposto ricorso per cassazione, respinto con ordinanza n. 27541/2023; con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducevano tre errori revocatori, lamentando che la Corte di cassazione non avesse considerato: 1) che la questione dell’obbligo di rendiconto derivante da un mandato collegato al finanziamento era stata effettivamente devoluta in appello e che la Corte territoriale avrebbe errato nel calcolare i rapporti economici tra le parti senza tener conto delle somme effettivamente erogate; 2) che il richiamo all’obbligo di rendiconto e ai documenti prodotti era stato specificamente svolto nei motivi di appello e nelle difese, sicché la questione non poteva dirsi nuova e l’affermazione di inammissibilità per carenza di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. sarebbe stata frutto di errore percettivo; 3) che la Corte di appello non si era limitata a trascurare singole argomentazioni, ma aveva omesso di pronunciarsi sulla questione centrale relativa alla natura del rapporto tra le parti, che non sarebbe stata riconducibile a un mero pagamento di debiti altrui ma a un articolato rapporto contrattuale con obbligo di rendiconto e determinazione del dovuto in base al finanziamento effettivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i primi due motivi di revocazione fossero manifestamente inammissibili: le censure non evidenziavano un errore di fatto revocatorio, ma tendevano a contestare il modo in cui la precedente ordinanza aveva valutato la specificità del ricorso per cassazione e la novità della questione del mandato/rendiconto, chiedendo in sostanza un nuovo giudizio sul merito. In particolare, la Corte ha osservato che la precedente ordinanza aveva fondato l’inammissibilità del motivo di ricorso su due autonome rationes decidendi: la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. e la novità della questione; i ricorrenti non avevano aggredito in modo idoneo la prima ratio e avevano comunque sollecitato una rivalutazione degli atti di causa, incompatibile con la revocazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile, perché la precedente ordinanza aveva effettivamente esaminato la censura sulla supposta omessa pronuncia della Corte d’appello, escludendo che fosse necessario confutare tutte le argomentazioni sviluppate in appello; la doglianza odierna mirava ancora una volta a una revisione del giudizio di legittimità, non a far emergere una svista percettiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese dei controricorrenti e al pagamento della sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., liquidata in euro 4.000 in favore della cassa delle ammende/tesoro secondo la formula usata nel provvedimento, oltre accessori ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    costituisce il rimedio azionato per la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione, ma è esperibile solo per errore di fatto nei limiti propri della revocazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio deve essere un errore percettivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può consistere in una rivalutazione del merito o dell’interpretazione delle censure.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, indicando e riproducendo il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    i riferimenti idonei a identificare la fase del processo in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati possono soddisfare il requisito di specificità del ricorso, insieme alla riproduzione del loro contenuto.

  • art. 96 c.p.c.

    l’inammissibilità del ricorso, per la sua evidente infondatezza e strumentalità, è stata ritenuta indice di abuso dello strumento processuale e ha giustificato la condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    "l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. [...] consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa [...] non può concernere l'attività interpretativa e valutativa"

    la Corte richiama i criteri rigorosi dell’errore revocatorio: deve essere evidente, decisivo, riferito ad atti interni al giudizio di cassazione e non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, non per contestare la lettura giuridica o valutativa degli atti e delle censure già esaminate.
  • Se una precedente decisione di legittimità ha fondato l’inammissibilità del motivo su più rationes decidendi autonome, la revocazione deve colpirle tutte; l’omessa censura di una sola ratio rende il ricorso comunque inidoneo a ottenere la revoca.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l’apparenza della svista percettiva, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti di merito o del significato delle censure originarie.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone la riproduzione o quantomeno la puntuale indicazione del contenuto degli atti e documenti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico o assertivo.
  • L’omessa confutazione di tutte le argomentazioni svolte dal giudice di merito non coincide necessariamente con omessa pronuncia, quando la questione centrale sia stata comunque decisa con una ratio sufficiente a sorreggere il giudizio.
  • L’uso del rimedio revocatorio per riproporre questioni di merito già scrutinare o per sollecitare un terzo grado di giudizio può integrare abuso del processo e giustificare la condanna per responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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