Sentenza n. 585/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del Questore di -OMISSIS- n. 47 del 17 novembre 2023, notificata il successivo giorno 20, con cui, ai sensi dell’art. 13-bis, d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, conv. nella l. 18 aprile 2017 n. 48, è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso per anni due ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, ubicati nel Comune di -OMISSIS-, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 6.00, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento datata 20 ottobre 2023 e notificata il successivo giorno 21.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Questore che disponeva per due anni il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento e di stazionamento nelle immediate vicinanze, in una determinata fascia oraria
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza del Questore adottata ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017, nonché gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 aprile 2026, ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla coltivazione del gravame. Il giudizio non è stato quindi definito mediante esame dei vizi dedotti contro il provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità dell'ordinanza questorile. Le spese processuali sono state compensate per giusti motivi. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella l. 18 aprile 2017, n. 48
Norma indicata quale base giuridica del divieto di accesso disposto dal Questore; non esaminata nel merito dal TAR.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la dichiarazione del ricorrente di non avere ulteriore interesse è stata ritenuta sufficiente a integrare tale presupposto.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamati come presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6, regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese processuali qualora ravvisi giusti motivi.
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