Parere del Garante n. 35 del 29/01/2023
Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT di un Comune, su un diniego di accesso civico generalizzato a copie di ordinanze di demolizione relative ad abusi edilizi. L’Autorità ribadisce che non esiste una prevalenza automatica della trasparenza sulla protezione dei dati personali e che occorre un bilanciamento caso per caso, tenendo conto del pregiudizio concreto per i controinteressati e dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità. Nel caso concreto, ritiene ostensibili i dati già soggetti a pubblicazione obbligatoria, ma invita il Comune a valutare un accesso parziale con oscuramento dei dati personali eccedenti e non necessari. Restano salvi gli strumenti di accesso documentale ex l. 241/1990, ove l’istante dimostri un interesse qualificato.
Parere su istanza di accesso civico generalizzato a ordinanze di demolizione per abusi edilizi e relativi dati personali
Parere su accesso civico a ordinanze di demolizione per abusi edilizi
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT del Comune di Cava de’ Tirreni relativa al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a documenti concernenti ordinanze di demolizione per abusi edilizi. Il parere si colloca nel quadro dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e del bilanciamento con la disciplina di protezione dei dati personali.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il GDPR, in particolare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), nonché l’art. 10 per gli eventuali dati giudiziari. Richiama inoltre l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, che consente di negare l’accesso quando dalla divulgazione derivi un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, e l’art. 3, comma 1, dello stesso decreto, che rende pubblici e riutilizzabili i dati acquisiti tramite accesso civico nei limiti della normativa privacy.
Sono inoltre richiamate le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, nonché precedenti provvedimenti del Garante in materia di trasparenza e abusi edilizi.
Bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali
L’Autorità ribadisce che non esiste alcuna automatica prevalenza della trasparenza sulla protezione dei dati personali. In linea con la Corte costituzionale, la tutela della trasparenza va contemperata con i diritti fondamentali degli interessati e, prima di ricorrere a forme di ostensione integrale, occorre verificare se siano possibili soluzioni meno lesive.
Il Garante richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, evidenziando che il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche non è generale e può rilevare, in casi particolari, come strumento funzionale alla libertà di ricevere e diffondere informazioni, ma solo in presenza di specifiche condizioni e di un effettivo interesse pubblico.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, l’oggetto dell’accesso riguarda copie di ordinanze di demolizione relative ad abusi edilizi effettuati nel garage di un condominio. Il Garante osserva che, mentre alcuni dati presenti negli atti possono essere ostensibili perché già soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 31, comma 7, del d.P.R. 380/2001, altri dati personali eccedono quanto necessario rispetto alle finalità dell’accesso civico generalizzato.
Sono considerati non problematici, sotto il profilo privacy, dati quali:
- numero di protocollo del rapporto;
- data;
- organo da cui proviene il rapporto;
- località;
- tipo di abuso.
Dati da non ostendere integralmente
Il Garante ritiene invece che l’ostensione integrale di dati quali nominativi, data di nascita, indirizzi del proprietario committente, nominativi dei tecnici incaricati dal Comune o di terzi incidentalmente citati, nonché eventuali dati catastali, indirizzi e numeri civici, comporti un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati.
Tale divulgazione è ritenuta idonea a determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, anche tenuto conto del particolare regime di pubblicità dell’accesso civico e delle possibili conseguenze reputazionali per gli interessati.
Il Garante considera inoltre che, in alcuni casi, gli autori dell’abuso potrebbero aver già rimosso l’opera o presentato domanda in sanatoria e che potrebbero essere pendenti procedimenti penali, con possibile emersione di dati giudiziari oggi disciplinati dall’art. 10 GDPR.
Indicazioni operative per il Comune
Alla luce di quanto sopra, il Garante invita il Comune a rivalutare la domanda e a verificare la possibilità di consentire un accesso civico parziale, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013, limitatamente alle ordinanze di demolizione prive della documentazione fotografica e dei dati eccedenti, con adeguato oscuramento delle informazioni non necessarie.
In particolare, dovrebbero essere oscurati:
- il nominativo;
- la data di nascita;
- l’indirizzo del proprietario committente;
- i nominativi dei tecnici incaricati dal Comune o di altri soggetti incidentalmente citati;
- eventuali dati catastali, indirizzi e numeri civici.
Rapporti con l’accesso documentale ex l. 241/1990
Il parere precisa, infine, che resta ferma la possibilità per l’istante di richiedere i dati personali negati mediante accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora motivi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Conclusione
Il parere è dunque favorevole alla trasparenza solo in forma limitata: il Garante non ammette l’ostensione integrale degli atti, ma orienta l’amministrazione verso un accesso parziale, rispettoso dei principi di minimizzazione, proporzionalità e tutela dei diritti dei controinteressati.
Punti principali
Oggetto della richiesta e contesto procedurale
Il parere riguarda la richiesta del RPCT del Comune di Cava de’ Tirreni, formulata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a ordinanze di demolizione per abusi edilizi commessi tra il 2017 e il 2021 in un condominio identificato in atti.
Nessuna prevalenza automatica della trasparenza
Il Garante richiama la necessità di bilanciare il diritto di accesso civico con la protezione dei dati personali, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed europea. La trasparenza non può automaticamente prevalere sulla riservatezza: la p.a. deve verificare la sussistenza di un pregiudizio concreto e adottare, ove possibile, soluzioni meno invasive.
Accesso civico e limiti per dati personali e giudiziari
L’Autorità sottolinea che l’accesso civico generalizzato ha una diffusione ampia, perché i documenti acquisiti diventano pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Per questo, quando gli atti contengono dati personali non necessari allo scopo di controllo diffuso, va privilegiato l’accesso parziale o l’oscuramento, nel rispetto degli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), e 10 del GDPR.
Dati ostensibili perché oggetto di pubblicazione obbligatoria
Il Garante ritiene non ostativi alla conoscibilità i dati e le informazioni già soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 31, comma 7, del d.P.R. 380/2001, come ad esempio numero di protocollo del rapporto, data, organo di provenienza, località e tipo di abuso, anche se contenuti nell’ordinanza di demolizione.
Dati da oscurare e pregiudizio concreto
La piena ostensione di nominativi, data di nascita, indirizzi dei proprietari committenti, nominativi di tecnici o terzi incidentalmente citati, dati catastali, indirizzi e numeri civici è ritenuta sproporzionata e idonea a determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e alla reputazione degli interessati, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Esito e indicazioni operative
Il Garante invita il Comune a rivalutare la domanda e a consentire, se possibile, un accesso civico parziale alle sole ordinanze prive di documentazione fotografica e dei dati eccedenti, con oscuramento delle informazioni non necessarie. Resta salva la possibilità per l’istante di agire con accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale.
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