Parere del Garante n. 37 del 29/01/2023
Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Comune di Sale Marasino sul parziale diniego di accesso civico generalizzato a documentazione relativa a nove procedimenti paesaggistici. L’Autorità distingue tra dati/documenti riferiti a persone giuridiche o contenenti informazioni già ostensibili con oscuramenti, e documentazione dettagliata su abitazioni private, progetti, fotografie, elaborati tecnici e un procedimento sanzionatorio, per la quale ritiene sussistente un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il parere è quindi favorevole solo in parte: invita il Comune a rivalutare alcuni casi, ma conferma la legittimità del diniego per l’ulteriore documentazione richiesta, salvo accesso parziale o richiesta ex l. 241/1990.
Parere su un’istanza di accesso civico generalizzato a documenti relativi a procedimenti paesaggistici del Comune di Sale Marasino
Parere su istanza di accesso civico relativa a procedimenti paesaggistici del Comune di Sale Marasino
Il Garante si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sale Marasino, sul parziale diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013. Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, dello stesso decreto legislativo e riguarda documentazione relativa a nove procedimenti in materia di autorizzazioni e valutazioni paesaggistiche.
Quadro procedurale e documentazione già resa disponibile
L’istanza aveva ad oggetto autorizzazioni paesaggistiche dell’ultimo quinquennio relative a interventi edilizi su coperture esistenti e modifiche di aperture, terrazze, finestre e abbaini, nonché i relativi verbali della Commissione per il paesaggio e ogni altro documento istruttorio utile a comprendere le valutazioni e le ragioni dell’assenso.
Il Comune aveva già trasmesso al richiedente:
- gli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, semplificate, di compatibilità paesaggistica e dei giudizi di impatto paesaggistico;
- gli estratti dei verbali della Commissione per il paesaggio relativi ai procedimenti interessati.
Il richiedente, ritenendo la documentazione insufficiente, ha chiesto anche elaborati allegati, relazioni paesaggistiche, progetti e ulteriore carteggio istruttorio. L’amministrazione ha negato l’ulteriore ostensione per ragioni di tutela dei dati personali, anche in considerazione dell’opposizione di alcuni controinteressati.
Principi generali richiamati dal Garante
Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato è funzionale al controllo diffuso sull’attività della pubblica amministrazione e che, secondo l’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013, i dati e documenti acquisiti tramite tale istituto diventano pubblici e riutilizzabili, pur nel rispetto della disciplina privacy.
Nel valutare il pregiudizio concreto di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, occorre applicare anche i principi del GDPR di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b) e c)). Il Garante richiama inoltre le linee guida ANAC, secondo cui l’amministrazione deve preferire le modalità meno pregiudizievoli, incluso l’accesso parziale con oscuramento dei dati non necessari.
Dati riferiti a persone giuridiche e accesso parziale
Il Garante ribadisce che la nozione di dato personale del GDPR si riferisce alle sole persone fisiche. Ne consegue che persone giuridiche, enti e associazioni non possono invocare la tutela di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Nel caso di un procedimento riferito a una società in nome collettivo, il Garante osserva che i dati personali di committente e progettista possono essere agevolmente oscurati. Invita quindi il Comune a rivalutare la motivazione del diniego, verificando se, rispetto a quel solo procedimento, sussistano effettivi motivi di pregiudizio alla protezione dei dati personali di soggetti fisici eventualmente coinvolti, e tenendo conto di eventuali altri limiti di settore applicabili alle società. In alternativa, segnala la possibilità di concedere un accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013.
Documentazione su abitazioni private: rilievi del Garante
Per gli altri otto procedimenti, la documentazione richiesta riguarda abitazioni private e comprende domande di autorizzazione, elaborati grafici, progetti, tavole, documentazione fotografica di interni ed esterni, planimetrie e, in un caso, atti di un procedimento sanzionatorio poi sanato.
Il Garante ritiene che si tratti di una fattispecie diversa da quella richiamata dall’istante con riferimento alla sentenza del T.A.R. Brescia n. 136/2022, che riguardava invece una società e una diversa tipologia di intervento. Nel caso esaminato, l’ostensione integrale della documentazione dettagliata sulle abitazioni private inciderebbe sulla sfera personale e familiare dei controinteressati in modo sproporzionato e ingiustificato.
Documenti già noti e dati da oscurare
Per alcuni atti già trasmessi o comunque necessari a comprendere l’iter amministrativo, come le domande di autorizzazione, gli elaborati essenziali, le relazioni del committente, le autorizzazioni integrali e i pareri ministeriali sulla compatibilità paesaggistica, il Garante osserva che essi contengono dati già forniti all’istante. In tali casi non appare coerente negare l’accesso, ma occorre procedere all’oscuramento dei dati eccedenti e non pertinenti.
Tra gli esempi indicati figurano codici fiscali, residenze, numeri di telefono, indirizzi e-mail e p.e.c. di proprietari e tecnici incaricati, oltre ad altre informazioni di dettaglio non necessarie alla finalità dell’accesso civico.
Diniego integrale per la documentazione più dettagliata
Per la restante documentazione non già ostensibile, in particolare progetti completi, riproduzioni fotografiche, relazioni tecniche illustrative, tavole grafiche ed elaborati grafici, nonché gli atti del procedimento sanzionatorio, il Garante conferma che l’ostensione integrale determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Il parere valorizza anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati al momento della raccolta dei dati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla loro diffusione indiscriminata tramite accesso civico.
Esito e alternative per l’istante
Il parere è quindi favorevole nei limiti sopra indicati: invita il Comune a riesaminare il solo procedimento riferito alla società, valutando l’accesso parziale con oscuramenti, mentre conferma la legittimità del diniego per gli ulteriori documenti relativi alle abitazioni private e al procedimento sanzionatorio.
Resta salva la possibilità per l’istante di ripresentare la richiesta ai sensi della disciplina sull’accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, ove dimostri un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedurale
Il RPCT del Comune di Sale Marasino chiede il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sul parziale accoglimento di un’istanza di accesso civico generalizzato relativa a nove procedimenti in materia di autorizzazioni e valutazioni paesaggistiche. Il Garante opera in urgenza ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, dato il termine di dieci giorni previsto dalla legge.
Documentazione già ostesa e ulteriore richiesta
Il Comune aveva già trasmesso elenchi dei procedimenti, con dati identificativi e sintetici, nonché estratti dei verbali della Commissione per il paesaggio. Il richiedente, ritenendo insufficiente la risposta, aveva chiesto anche elaborati allegati, relazioni paesaggistiche, progetti e ulteriore carteggio istruttorio. L’amministrazione ha negato l’ulteriore accesso invocando la tutela dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche
Il Garante ribadisce che la nozione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR riguarda solo le persone fisiche. Pertanto, persone giuridiche, enti e associazioni non beneficiano della protezione richiamata dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Su tale base, segnala che in uno dei procedimenti, riferito a una società in nome collettivo, i dati personali di committente e progettista possono essere oscurati e invita il Comune a rivalutare la motivazione del diniego, verificando anche eventuali altri limiti di settore e valutando l’accesso parziale.
Valutazione sugli altri procedimenti paesaggistici
Per gli altri otto procedimenti, la documentazione riguarda abitazioni private e comprende domande, elaborati grafici, progetti, tavole, fotografie di interni ed esterni, planimetrie e, in un caso, atti di un procedimento sanzionatorio poi definito in sanatoria. Il Garante ritiene che l’ostensione integrale di tali documenti comporti un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera privata dei controinteressati, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
Accesso parziale e oscuramenti
Il Garante osserva che, per gli atti già trasmessi o comunque contenenti informazioni necessarie a comprendere le valutazioni dell’amministrazione, non sarebbe coerente negare l’accesso, purché siano oscurati i dati eccedenti, come codici fiscali, residenza, recapiti telefonici, e-mail, p.e.c. e altre informazioni di dettaglio riferite a proprietari, tecnici e professionisti. Il richiamo è all’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013, che impone di scegliere le modalità meno pregiudizievoli.
Principi applicati e conclusioni
Il parere valorizza i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché il carattere “pubblico” dei documenti acquisiti tramite accesso civico ex art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013. Conclude che il diniego integrale è giustificato per la documentazione più dettagliata sulle abitazioni private e sul procedimento sanzionatorio, ferma la possibilità per l’istante di riproporre la richiesta come accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, motivando un interesse diretto, concreto e attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 29 gen 2023Parere del Garante n. 36 del 29/01/2023
- Parere · 29 gen 2023Parere del Garante n. 35 del 29/01/2023
- Parere · 26 gen 2023Parere del Garante n. 24 del 26/01/2023
- Parere · 11 gen 2023Parere del Garante n. 1 del 11/01/2023
- Parere · 20 feb 2023Parere del Garante n. 40 del 20/02/2023
- Parere · 23 feb 2023Parere del Garante n. 45 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →