Parere del Garante n. 36 del 29/01/2023
Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta del RPCT del Comune di Cles sul diniego parziale di un accesso civico generalizzato avente a oggetto gli elaborati scritti di un concorso pubblico, oltre alle domande della prova orale. Richiamando il GDPR, il d.lgs. 33/2013, le Linee guida ANAC e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, conclude che l’ostensione dei compiti scritti può arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati e che non è sufficiente una semplice oscurazione del nominativo per rendere accessibili gli elaborati. Resta ferma, in via distinta, la possibilità di accesso documentale ex l. 241/1990 per chi dimostri un interesse qualificato.
Parere sul diniego parziale di accesso civico generalizzato a elaborati scritti di un concorso pubblico per Comandante di Polizia locale
Accesso civico a elaborati scritti di concorso pubblico
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla richiesta del RPCT del Comune di Cles relativa al diniego parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava la copia degli elaborati scritti, prima e seconda prova, dei primi tre classificati in un concorso per un posto di Comandante di Polizia locale, oltre alle domande della prova orale.
Quadro normativo richiamato
Nel parere sono richiamati il Regolamento (UE) 2016/679, l’art. 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. 196/2003, il d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico e le Linee guida ANAC approvate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016, adottate d’intesa con il Garante. È richiamato anche il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016 sull’intesa relativa alle Linee guida ANAC. Il procedimento è esaminato in urgenza, considerato il termine di dieci giorni previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013.
Natura dei documenti richiesti e precedenti rilevanti
Il Garante osserva che gli elaborati manoscritti costituiscono documenti riferibili a persone fisiche identificabili. La questione dell’accesso civico generalizzato agli elaborati scritti dei concorsi pubblici è già stata affrontata in precedenti pareri dell’Autorità, richiamati nel provvedimento. La valutazione viene coordinata con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e con le indicazioni del Gruppo Art. 29 in tema di anonimizzazione.
Elaborati scritti come dati personali
Richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 dicembre 2017, causa C-434/16, il Garante ribadisce che le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale sono "dati personali" ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Questo perché il contenuto delle risposte esprime il livello di conoscenza e competenza, i processi di riflessione, il giudizio, lo spirito critico e, negli elaborati redatti a mano, anche informazioni grafologiche. La Corte sottolinea inoltre che non rileva il fatto che l’esaminatore conosca o meno l’identità del candidato al momento della correzione, poiché l’ente organizzatore dispone delle informazioni necessarie per l’identificazione.
Bilanciamento tra accesso civico e protezione dei dati personali
Il Garante ricorda che l’accesso civico consente a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ma sempre nel rispetto dei limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. In particolare, l’accesso va rifiutato quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a).
Nel bilanciamento occorre considerare anche che, a differenza dell’accesso documentale ex l. 241/1990, i documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici e liberamente conoscibili, fruibili, utilizzabili e riutilizzabili, nei limiti della normativa privacy. Tale regime di ampia diffusione impone una particolare attenzione alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e alla prevedibilità delle conseguenze della divulgazione.
Rilievi sul contenuto degli elaborati e sui rischi di pregiudizio
Secondo il Garante, il contenuto degli elaborati scritti di un concorso rivela elementi personali significativi: preparazione professionale, cultura, capacità espressive, modalità di ragionamento e, talvolta, anche opinioni o convinzioni tali da poter rientrare, in ipotesi, nei dati particolari di cui all’art. 9 GDPR. Poiché la prova concorsuale ha la funzione di valutare la prestazione individuale del candidato, l’ostensione dei compiti scritti può determinare effetti negativi sui diritti e sugli interessi del candidato, incidendo sulle sue opportunità professionali e relazionali.
Il Garante conclude quindi che, nel caso concreto, la divulgazione degli elaborati scritti dei candidati promossi all’orale può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei loro dati personali, anche in ragione del particolare ruolo messo a concorso e della conseguente sensibilità delle informazioni contenute nei compiti.
Inidoneità dell’anonimizzazione parziale
Non è ritenuto possibile concedere l’accesso civico parziale limitandosi a oscurare il nominativo del candidato e la valutazione. Tale soluzione non elimina la natura personale delle informazioni contenute negli elaborati. Il Garante sottolinea che, per un elaborato manoscritto, la grafia costituisce un elemento idoneo a rendere possibile la re-identificazione dell’autore, anche da parte di soggetti terzi esterni all’amministrazione.
Viene richiamato, a supporto, il principio europeo secondo cui l’identificazione non coincide solo con il recupero del nome o dell’indirizzo, ma comprende anche la potenziale identificabilità tramite individuazione, correlabilità e deduzione. È inoltre richiamato il parere del Gruppo Art. 29 sulle tecniche di anonimizzazione, che segnala la possibilità di identificare un autore anche attraverso l’analisi stilometrica del testo.
Esito del parere
Il Garante ritiene quindi che il Comune abbia correttamente negato l’accesso civico generalizzato alla copia degli elaborati scritti del concorso. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole al diniego opposto dall’amministrazione, in quanto l’ostensione integra un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Possibile accesso documentale ex legge n. 241/1990
Il Garante precisa infine che la decisione sull’accesso civico non esclude la diversa disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi prevista dagli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241. Chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale può eventualmente ottenere l’ostensione dei documenti del concorso secondo i presupposti propri dell’accesso documentale, istituto distinto e soggetto a un diverso bilanciamento tra interessi contrapposti.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto del procedimento
Il RPCT del Comune di Cles ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sul diniego parziale opposto a un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava la copia degli elaborati scritti, prima e seconda prova, dei primi tre classificati di un concorso per Comandante di Polizia locale, nonché le domande della prova orale.
Qualificazione degli elaborati come dati personali
Il Garante richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-434/16) per ribadire che le risposte scritte fornite da un candidato in un esame professionale costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Il contenuto delle risposte riflette infatti conoscenze, competenze, processi di riflessione, giudizio, spirito critico e, negli elaborati manoscritti, anche informazioni grafologiche.
Prevalenza della tutela dei dati personali nel bilanciamento dell’accesso civico
Ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, l’accesso civico deve essere rifiutato quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il Garante evidenzia che, per l’accesso civico, i documenti ottenuti diventano pubblici e liberamente riutilizzabili, circostanza che impone una valutazione particolarmente rigorosa del rischio per i controinteressati, anche alla luce dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati dell’art. 5 GDPR.
Inidoneità dell’anonimizzazione parziale richiesta
Non è ritenuto possibile concedere l’accesso parziale mediante semplice eliminazione del nominativo e della valutazione. Gli elaborati restano comunque dati personali, perché l’amministrazione può identificarne l’autore e perché la grafia può consentire una re-identificazione anche da parte di terzi. Il Garante richiama anche le tecniche di anonimizzazione e la possibilità di identificazione tramite stilometria.
Distinzione rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990
Il parere precisa che la conclusione sfavorevole all’accesso civico non incide sulla diversa disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, che può essere riconosciuto a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale. Il Garante ribadisce la necessità di tenere distinti i due istituti, poiché bilanciano in modo diverso i contrapposti interessi.
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