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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26672/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.). L'imputato aveva proposto appello e la Corte d'appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha dichiarato improcedibile il reato più grave (capo 1) e ha riconfermato la condanna per il reato residuo (capo 2), determinando per quest'ultimo una pena base superiore a quella fissata in primo grado per il reato ormai venuto meno, aumentando poi la pena in ragione della recidiva (art. 99, comma 3 c.p.). Il ricorrente ha denunciato che tale determinazione ha prodotto un peggioramento della posizione sanzionatoria non consentito poiché l'appello era stato proposto solo dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Ha affermato l'applicabilità del divieto di reformatio in peius quando ricorre il solo appello dell'imputato e ha rilevato che la Corte d'appello, nel fissare la pena per il reato residuo, ha determinato una pena base superiore a quella stabilita per il reato più grave nella sentenza di primo grado, violando il divieto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena e la pena è stata rideterminata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p., in anni uno, mesi tre e giorni diciotto di reclusione (come indicato in primo grado).

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    divieto di reformatio in pejus quando l'appello è proposto dal solo imputato

    Impedisce al giudice dell'impugnazione di aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato che ha impugnato la sentenza; la ratio si estende agli elementi autonomi del calcolo della pena, salvo i limiti richiamati dalla giurisprudenza in presenza di novazione strutturale

  • art. 81 cod. pen.

    disciplina della continuazione

    Regola l'unificazione delle pene nei reati continuati determinando la pena-base e gli aumenti per i reati satellite; è principio guida nella determinazione degli incrementi sanzionatori per ciascun fatto

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata al fatto residuo; ha un proprio minimo edittale che il giudice deve rispettare nella determinazione della pena

  • art. 99, comma 3 cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena per la recidiva, utilizzato dalla Corte d'appello per incrementare la pena base (mezzo aumento), ma non può determinare da solo una reformatio in peius se il divieto opera

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione, in caso di annullamento limitato, di provvedere alla rideterminazione della pena senza rinvio quando ciò sia possibile, come qui avvenuto

  • Sez. U. n. 40910 del 27/9/2005 (William Morales)

    il giudice di appello non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado

    Affermato principio generale per il divieto di reformatio in pejus esteso agli elementi autonomi del calcolo della pena

  • Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014

    Stabilisce che se muta la struttura del reato continuato (es. cambia il reato ritenuto più grave) il giudice d'appello può rideterminare i singoli segmenti della pena purché non superi la pena finale fissata in primo grado; l'unico limite è la pena complessiva

Massime di principio

  • Se il solo imputato impugna la sentenza, il giudice d'appello non può aggravare la sua posizione complessiva: il divieto di reformatio in peius impedisce di aumentare la pena finale e, salvo casi di novazione strutturale, anche gli elementi autonomi che hanno concorso alla sua determinazione
  • Nel reato continuato il giudice deve valutare i singoli reati-satellite per determinare la pena-base e gli aumenti; tuttavia, se la sequenza o l'individuazione del reato più grave cambia (novazione strutturale), è possibile rideterminare i segmenti purché la pena complessiva non sia aumentata rispetto al primo grado
  • La presenza della recidiva (art. 99) può aumentare la pena ma non legittima di per sé una reformatio in peius quando l'appello è del solo imputato; l'aumento complessivo non deve oltrepassare la soglia precedente
  • Quando la Corte di cassazione rileva violazioni limitate al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione è possibile in base agli atti, può annullare senza rinvio e fissare direttamente la pena conformemente al principio di legalità e alla tutela del divieto di reformatio in peius
  • In casi analoghi è fondamentale verificare se si è verificata una 'novazione strutturale' (cambio del reato più grave o della sequenza): se sussiste, il giudice d'appello ha maggiore libertà di ricalcolare le componenti della pena, ma sempre nel limite di non aumentare la pena finale già inflitta

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