Risposta n. 64 del 4/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che per gli acquisti intracomunitari si applichi l'art. 200 Direttiva IVA e che solo il soggetto che acquista (Delta) sia debitore; ritiene non applicabile l'art. 192‑bis o, in subordine, che la stabile organizzazione italiana non intervenga nelle operazioni perché il Sig. Tizio svolge solo attività di assistenza tecnica e supporto post‑vendita, non negoziazione/contrattazione.
Stabile organizzazione e applicabilità dell'art. 192‑bis della Direttiva IVA in caso di acquisti intracomunitari
Il quesito
Se la possibile stabile organizzazione in Italia di Alfa (rappresentata dal Sig. Tizio) possa influire sull'individuazione del debitore d'imposta per gli acquisti intracomunitari tra Alfa (DE) e Delta (IT) (Quesito 1) e, in subordine, se le attività svolte dalla stabile organizzazione escludano il suo intervento negli acquisti, confermando Delta quale debitrice (Quesito 2).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che gli elementi fattuali sono assunti acriticamente e che l'art. 192‑bis e l'art. 53 del Regolamento si applicano anche agli acquisti intracomunitari: la presenza di una stabile organizzazione può influire sull'individuazione del debitore solo se ricorrono i requisiti di permanenza/struttura e l'effettivo utilizzo di mezzi umani/tecnici prima o durante l'operazione. Nel caso concreto, sulla base delle dichiarazioni dell'Istante, il Sig. Tizio sembra svolgere solo funzioni di supporto/assistenza e non intervenire negli acquisti; pertanto, in tale ipotesi, Delta rimarrebbe il debitore d'imposta e applicabile il meccanismo del reverse charge.
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