Risposta n. 61 del 4/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpianti agrivoltaici avanzati – produzione e cessione di energia elettrica – art.1 co.423 L.266/2005 – requisiti di connessione e regime fiscale
Il quesito
Il contribuente chiede se la cessione di energia da impianto agrivoltaico (5 MW) possa essere sempre considerata attività connessa e produttiva di reddito agrario ai sensi del comma 423, come calcolare la prevalenza del volume d'affari tra attività agricola e produzione energetica, se è possibile realizzare un impianto agrivoltaico da 5 MW senza ulteriori vincoli o requisiti di estensione minima del terreno e se una temporanea perdita del requisito di prevalenza per eventi straordinari impedisce l'applicazione del regime agevolato.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che gli impianti agrivoltaici, per le loro caratteristiche (integrazione e non sottrazione di terreno), debbano sempre rientrare nel reddito agrario; in subordine propone di applicare il coefficiente di redditività del 25% alla parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh e ritiene che non vi siano limiti di potenza o estensione per l'applicazione della tassazione catastale; inoltre chiede che episodi straordinari non comportino la perdita del beneficio se la prevalenza è storicamente rispettata.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, anche alla luce del parere del MASE, non condivide la tesi del contribuente: l'energia agrivoltaica è riconducibile alla fonte fotovoltaica e si applicano i criteri della circolare 32/E/2009. Pertanto i primi 260.000 kWh annui sono sempre considerati reddito agrario; la parte eccedente è assoggettata al regime forfettario (coeff. 25%) solo se ricorre almeno uno dei requisiti di connessione (a) integrazione architettonica su strutture aziendali esistenti, (b) prevalenza del volume d'affari agricolo su quello energetico considerato complessivamente per tutti gli impianti, (c) rapporto 1 ha ogni 10 kW entro il limite di 1 MW per azienda. Nel caso concreto l'impianto da 5 MW non soddisfa a) né c), pertanto potrà beneficiare del regime agevolato solo se sussiste la condizione b); la verifica della prevalenza va fatta annualmente e eventi straordinari non giustificano, di per sé, la deroga al requisito.
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