Risposta n. 63 del 4/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società propone di considerare fiscalmente rilevante la correzione effettuata nel 2023, registrando in dichiarazione 2023 una variazione in aumento pari alla differenza tra il costo interamente dedotto nel 2022 e la quota di ammortamento riferita al 2022, senza presentare dichiarazione integrativa, facendo riferimento all'art. 8 D.L. 73/2022 e all'OIC 29.
Errori contabili - errata classificazione - correzione - rilevanza IRES e IRAP (art. 83 co.1 TUIR; art. 8 co.1-bis D.L. 73/2022)
Il quesito
Se la correzione nel bilancio 2023 di un errore contabile commesso nel 2022 (acquisto di due semirimorchi contabilizzato a conto economico invece che come immobilizzazione ammortizzabile) possa assumere rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP nel 2023 senza presentare dichiarazione integrativa, e in che misura (variazione in aumento pari alla differenza tra il costo interamente dedotto nel 2022 e la quota di ammortamento relativa al 2022).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, se la correzione è effettuata in bilancio in conformità ai principi contabili e l'esercizio di rettifica (2023) è sottoposto a revisione legale, la posta correttiva assume rilevanza fiscale in capo alla società nell'esercizio di correzione sia ai fini IRES (art.83 TUIR) sia ai fini IRAP (art.8 co.1-bis D.L. 73/2022) e che non è necessario presentare dichiarazione integrativa. Resta, però, fermo il rispetto delle altre norme fiscali: la deduzione della quota di ammortamento è limitata ai limiti di legge (art.102 TUIR), vanno considerati gli effetti sul ROL e sulle regole sugli interessi passivi (art.96 TUIR) e per l'IRAP occorreranno le relative variazioni in aumento e diminuzione. Il parere è limitato ai fatti esposti e non esclude controlli dell'Amministrazione.
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