Risposta n. 56 del 3/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che gli interessi siano deducibili perché, per analogia alle risposte relative al reddito d'impresa, gli interessi passivi pagati per ritardato pagamento di imposte dovrebbero essere integralmente deducibili anche per i soggetti IRPEF e poiché il Tuir non prevede una specifica esclusione.
Deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54, comma 1, del Tuir
Il quesito
L'Istante chiede se gli interessi da ravvedimento speciale, versati nel 2024 unitamente a imposte e sanzioni per dichiarazioni integrative relative a periodi d'imposta precedenti, siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 Tuir.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che gli interessi da ravvedimento sono interessi moratori accessori all'obbligazione tributaria; poiché le imposte ravvedute (IRPEF, addizionali e IRAP) sono indeducibili dal reddito di lavoro autonomo, anche tali interessi, non essendo inereni all'attività professionale, risultano indeducibili. I chiarimenti relativi al reddito d'impresa non sono estensibili alla fattispecie.
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