L.R. Umbria 12/2017
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - Proroga di termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria 3 agosto 2017, n. 12 interviene su diverse norme regionali in materia di edilizia residenziale sociale, servizi per l’infanzia, diritto allo studio, sport, contributi dell’Assemblea, bonifica, servizio idrico e rifiuti, commercio, turismo e caccia. Introduce anche una disciplina sugli oneri per le grandi strutture di vendita. Alcune disposizioni sono transitorie e limitate nel tempo, in particolare la proroga degli organi degli ATC fino al 31 ottobre 2017.
Modifiche a varie leggi regionali umbre e proroga di termini
Modificazioni legislative regionali e proroghe di termini
La legge regionale dell’Umbria 3 agosto 2017, n. 12, interviene in modo puntuale su numerose leggi regionali vigenti, modificando definizioni, competenze, procedure e termini. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Umbria e contiene anche alcune disposizioni transitorie e di proroga espressamente limitate nel tempo.
Edilizia residenziale sociale
In materia di edilizia residenziale sociale viene soppressa la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 23/2003 e, conseguentemente, sono eliminate dal comma 3 dello stesso articolo le parole riferite al medesimo richiamo normativo.
Servizi socioeducativi per la prima infanzia
Per il sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, la disciplina relativa agli interventi finanziabili viene aggiornata: il termine massimo non è più indicato come “non superiore a tre anni”, ma è fissato nel “non successivo al 31 agosto 2020”.
I Comuni che gestiscono direttamente tali servizi devono inoltre, per i fini previsti dalla norma richiamata, individuare gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 2018 e comunque non oltre il 30 giugno 2018, trasmettendo alla Regione i relativi atti deliberativi.
Diritto allo studio universitario
Nella disciplina del diritto allo studio universitario si estende espressamente ai lavori, oltre che alle forniture e ai servizi, l’ambito delle procedure richiamate dal comma 4-ter dell’articolo 18 della l.r. 6/2006.
Sport e attività motorie
Nella normativa regionale su sport e attività motorie vengono precisati i compiti della Giunta regionale, che deve definire anche gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi previsti dalla legge. Inoltre, per i soggetti e le strutture coinvolti, gli atti di indirizzo devono comprendere non solo i requisiti ma anche gli indirizzi specifici indicati dalla novella.
Contributi per manifestazioni ed eventi dell’Assemblea legislativa
Per le manifestazioni e gli eventi promossi e favoriti dall’Assemblea legislativa, le modalità di svolgimento dell’attività e di erogazione dei relativi contributi sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. I contributi sono finanziati nei limiti della disponibilità del capitolo di bilancio competente dell’Assemblea legislativa.
La legge introduce anche un’interpretazione autentica: il riferimento alla “Regione” contenuto nell’articolo 10, comma 1, della l.r. 4/2011 deve intendersi riferito sia alla Giunta regionale sia all’Assemblea legislativa.
Consorzi di bonifica e assunzioni a tempo determinato
Nelle more dell’approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, fino a 36 mesi, solo per comprovate esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali connesse alla realizzazione di interventi di bonifica e di opere previste dalla l.r. 30/2004.
Le assunzioni sono subordinate a un piano dei fabbisogni da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, al rispetto della normativa vigente e al mantenimento dell’invarianza della spesa complessiva dell’anno precedente all’eventuale assunzione; in caso contrario non vengono trasferite risorse regionali ai consorzi.
Servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti
Nell’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la legge amplia i riferimenti soggettivi ricomprendendo, oltre agli enti locali, anche la Regione e le Aziende e Agenzie regionali. Viene inoltre previsto espressamente che la copertura della dotazione organica e dei fabbisogni di personale possa avvenire mediante trasferimenti e comandi dal personale degli enti locali e, in alternativa, dal personale dell’amministrazione regionale o delle Aziende e Agenzie regionali.
Commercio e grandi strutture di vendita
Nel testo unico del commercio vengono integrati i criteri di competenza regionale includendo quelli per la redazione dello studio progettuale di sviluppo e di incidenza, con specifico riferimento agli aspetti trasportistici e infrastrutturali.
Per le grandi strutture di vendita è introdotto un onere aggiuntivo a favore del Comune competente, finalizzato a perseguire obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale. L’onere è posto a carico del soggetto privato in sede di rilascio dell’autorizzazione commerciale ed è calcolato in una percentuale non superiore al 20% degli oneri di urbanizzazione primaria.
In alternativa, il Comune può autorizzare il privato a realizzare interventi ambientali e/o infrastrutturali. La Giunta regionale, tramite il regolamento previsto dalla legge, deve stabilire criteri e modalità di determinazione e corresponsione dell’onere e di individuazione degli interventi alternativi. La disciplina si applica alle domande di autorizzazione presentate dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo.
Diritto allo studio universitario: aggiornamento terminologico
Viene anche aggiornato il lessico della normativa sul diritto allo studio universitario, sostituendo il riferimento esteso all’“Agenzia per il diritto allo studio universitario” con la sigla “ADiSU”.
Legislazione turistica regionale
Nella legislazione turistica regionale è effettuata una correzione meramente lessicale nel comma 17 dell’articolo 57 della l.r. 8/2017, senza una sostanziale riforma della disciplina.
Proroga degli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia
Nelle more del riordino della normativa sulla gestione programmata dell’attività faunistico-venatoria e degli Ambiti Territoriali di Caccia, gli organi previsti dal regolamento regionale 6/2008 sono prorogati automaticamente dal giorno successivo alla scadenza naturale fino al 31 ottobre 2017.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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