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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14664/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto del Tribunale delle misure di prevenzione che aveva disposto misura ablativa su un immobile formalmente intestato a lei ma ritenuto fittiziamente riconducibile al proposto (Giuseppe Flandina). In Cassazione viene lamentata la violazione dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10 D.Lgs. 159/2011, 591 e 125 c.p.p., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad impugnare; in pratica la ricorrente sosteneva che la decisione di appello avrebbe errato nella valutazione della motivazione e nell'accertamento del suo interesse a proporre appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo era formulato per ipotesi non consentita: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011) e non per i vizi di motivazione ordinariamente sindacabili ai sensi dell'art. 606, lett. e, se non nella forma estrema della motivazione inesistente o meramente apparente. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva correttamente delimitato l'interesse impugnatorio del terzo alla sola prova della effettiva titolarità/disponibilità del bene e non alla contestazione dei presupposti della misura riferibili al proposto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come vizio di motivazione. La Corte osserva però che, nel processo di prevenzione, i vizi motivazionali sindacabili in Cassazione sono limitati e non comprendono la normale triade dell'art. 606, lett. e, salvo i casi estremi di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011

    "Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge"

    La Corte interpreta la norma nel senso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò restringe il sindacato sulle motivazioni ai soli casi di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a versare una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 611, cod. proc. pen.

    Richiamato proceduralmente in testa al provvedimento per indicare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (trattazione ex art. 611 c.p.p.).

  • art. 591 e art. 125, cod. proc. pen.

    Articoli evocati dalla ricorrente nel motivo di ricorso (presumibilmente in relazione alle garanzie e alle impugnazioni in materia di misure), ma la Corte non ha ritenuto il motivo fondato né rilevante ai fini dell'ammissibilità alla luce delle limitazioni previste dall'art. 10 D.Lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il terzo formalmente intestatario di beni può impugnare solo con riferimento alla prova dell'effettiva titolarità o disponibilità dei beni; non può, in genere, sindacare la sussistenza dei presupposti della misura che concernono il proposto.
  • Il ricorso per cassazione avverso i decreti delle corti d'appello in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10 D.Lgs. 159/2011), per cui i normali vizi di motivazione sono sindacabili limitatamente ai casi estremi di motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Le censure in Cassazione devono essere formulate correttamente e riferirsi a profili effettivamente sindacabili: l'indeterminazione del vizio invocato (es. non precisare se si tratta di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) può rendere il motivo inammissibile o manifestamente infondato.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nella proposizione del ricorso, la Corte può infliggere sanzioni pecuniarie (spese processuali e somme alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Errori formali o di citazione di precedenti giurisprudenziali possono essere emendati se la decisione è comunque giuridicamente corretta; ma non scalfiscono l'esito se il principio di diritto applicato è corretto.

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