L.R. Basilicata 23/2003
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 23/2003 aggiorna la L.R. n. 63/1996 sull’Autorità d’Ambito del servizio idrico integrato: ridefinisce composizione e competenze dell’Assemblea e del Consiglio Esecutivo, disciplina nomina e durata del Presidente e del Direttore, e prevede l’entrata in vigore immediata dalla pubblicazione sul BUR. Non contiene limiti temporali di applicazione, ma incide su organi e funzioni già operativi.
Modifiche alla disciplina dell’Autorità d’Ambito del servizio idrico integrato in Basilicata
Modifiche alla disciplina dell’Autorità d’Ambito per il servizio idrico integrato in Basilicata
La legge regionale Basilicata 23 giugno 2003, n. 23 interviene sulla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63, aggiornando l’assetto organizzativo e funzionale dell’Autorità d’Ambito. Le modifiche riguardano in particolare la composizione degli organi, le modalità di elezione, la durata degli incarichi e alcune competenze gestionali.
Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea viene ridefinita nei suoi componenti, con una distinzione tra rappresentanza comunale e provinciale. La partecipazione dei soggetti rappresentativi dei Comuni resta centrale, ma viene precisata la possibilità di delega e il regime di voto.
- I Sindaci, o loro delegati anche esterni al Consiglio comunale, partecipano con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza.
- I Presidenti delle Province di Potenza e Matera, o loro delegati anche esterni al Consiglio provinciale, partecipano senza diritto di voto.
Viene inoltre aggiornato il potere dell’Assemblea in materia di organi dell’Autorità, prevedendo espressamente la nomina e la revoca, anche disgiuntamente, del Presidente e del Consiglio Esecutivo.
Consiglio Esecutivo: composizione, durata e funzionamento
La legge riscrive integralmente la disciplina del Consiglio Esecutivo, che è eletto dall’Assemblea e composto da una pluralità di componenti espressione dei diversi ambiti territoriali.
La composizione è così articolata:
- il Presidente;
- quattro componenti eletti dall’Assemblea con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- quattro componenti eletti dall’Assemblea con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- i componenti già designati in Assemblea da ciascun Comune capoluogo e da ciascuna Provincia.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo tra i propri componenti.
Sul piano temporale, il Consiglio Esecutivo dura in carica cinque anni; i componenti sono rieleggibili per una sola volta. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
Competenze del Consiglio Esecutivo
Al Consiglio Esecutivo sono attribuite le principali funzioni operative e preparatorie dell’attività dell’Autorità, oltre al controllo sull’andamento del servizio idrico integrato. Tra le competenze rientrano:
- la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;
- l’esecuzione delle deliberazioni assembleari, con particolare riferimento al programma degli interventi necessari per infrastrutture e altre dotazioni del servizio, secondo la disciplina statale richiamata;
- l’approvazione del piano finanziario relativo al programma degli interventi;
- il compimento degli atti necessari per l’affidamento della gestione del servizio;
- il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’operato del gestore e sulla gestione del servizio idrico integrato;
- la nomina del Direttore;
- ogni altro atto non riservato dalla legge alla competenza dell’Assemblea.
Ufficio di supporto e Direttore
La legge prevede un ufficio di direzione tecnico-amministrativo a supporto del Consiglio Esecutivo, con funzioni di coadiuvo e obbligo di perseguire gli obiettivi fissati dallo stesso organo.
Il Direttore deve essere scelto tra soggetti dotati di adeguate esperienze, competenze e capacità professionali. Il rapporto è di diritto privato, a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, con trattamento economico parametrato ai valori previsti per la dirigenza regionale.
Presidente dell’Autorità d’Ambito
La rubrica dell’articolo dedicato al Presidente viene aggiornata in “Presidente dell’Autorità d’Ambito”. La disciplina ne definisce durata e modalità di sostituzione.
Il Presidente:
- è eletto dall’Assemblea, anche tra soggetti esterni alla stessa;
- dura in carica cinque anni;
- è rieleggibile una sola volta.
In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa, l’Assemblea elegge un nuovo Presidente, il quale resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Esecutivo che presiede.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Non contiene un regime transitorio autonomo, ma si applica come modifica immediata della disciplina regionale vigente.
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