L.R. Basilicata 21/2003
"Norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6. (Disciplina delle attività' di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano)" (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge chiarisce che, per la Basilicata, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono di competenza del Consiglio regionale, quale funzione amministrativa, secondo la procedura prevista dalla legge regionale n. 6/2001. La legge è stata poi totalmente abrogata dal 16 novembre 2018.
Interpretazione autentica della competenza sull'approvazione del piano regionale rifiuti
Interpretazione autentica sulla competenza del Piano regionale rifiuti
La legge regionale della Basilicata interviene in via interpretativa per precisare chi sia competente ad approvare e aggiornare il Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale n. 6 del 2001. Si tratta di una norma chiarificatrice, rivolta a definire l’assetto delle competenze nell’ambito della disciplina regionale dei rifiuti.
Contenuto dell’interpretazione autentica
La disposizione stabilisce che il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6, deve essere inteso nel senso che:
- l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti spetta al Consiglio regionale;
- la medesima competenza riguarda anche l’aggiornamento del Piano;
- il Consiglio regionale esercita tale attribuzione come funzione amministrativa;
- l’esercizio avviene ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7;
- resta ferma l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2001.
Ambito applicativo e portata
L’intervento riguarda esclusivamente l’ordinamento della Regione Basilicata e ha natura di interpretazione autentica di una disposizione già vigente nel sistema regionale sui rifiuti. Non introduce una nuova disciplina sostanziale del settore, ma chiarisce il corretto riparto di competenza istituzionale per l’adozione e l’aggiornamento del piano.
Regime di efficacia e obsolescenza
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Tuttavia, il testo consolidato segnala che è stata totalmente abrogata dall’articolo 65, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35. Per effetto di tale abrogazione, il provvedimento è oggi privo di utilità applicativa ed è da considerarsi obsoleto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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