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Legge

L.R. Basilicata 19/2003

"Norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza" (3)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 19/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava, per la Basilicata, la riassegnazione dei lotti industriali del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, per completare gli insediamenti produttivi e riattivare attività nelle aree ex art. 32 L. 219/1981 e Contratto d’Area. Prevedeva procedure di locazione, subentro o vendita, controlli regionali e poteri sostitutivi. È stata totalmente abrogata nel 2014.

Riassegnazione dei lotti industriali del Consorzio di Potenza

Riassegnazione dei lotti industriali del Consorzio di Potenza

La legge, applicabile esclusivamente alla Regione Basilicata, disciplinava il completamento degli insediamenti produttivi realizzati nell’area di Potenza ai sensi dell’art. 32 della L. 219/1981 e del Contratto d’Area. L’obiettivo era rimettere in circolazione i lotti trasferiti al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, favorendo l’attivazione o riattivazione di attività produttive.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina riguardava i lotti industriali di proprietà e/o nella disponibilità del Consorzio, con l’intento di completare gli insediamenti produttivi e incentivare l’utilizzo effettivo delle aree già infrastrutturate. La normativa urbanistica ed edilizia richiamata continuava ad applicarsi fino al completamento degli insediamenti e comunque fino all’adozione di una disciplina consortile specifica.

Soggetti beneficiari

I lotti potevano essere ceduti a:

  • imprese operanti prioritariamente nei settori della sezione D “Attività manifatturiere” della classificazione ISTAT/ATECO 91;
  • imprese fornitrici di servizi, in forma individuale o societaria, limitatamente alle attività elencate nell’allegato 2 della circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000.

Era inoltre previsto che, in ogni area industriale, ove richiesto, fosse riservato almeno un lotto a iniziative imprenditoriali promosse da lucani emigrati all’estero, secondo la definizione della L.R. 3 maggio 2002, n. 16.

Modalità di riassegnazione

Il Consorzio procedeva all’assegnazione secondo le proprie norme statutarie e regolamentari, tenendo conto del valore di mercato e della situazione di ciascun lotto. Gli strumenti previsti erano:

  • nuova locazione, anche con opzione di acquisto;
  • subentro nelle locazioni in essere;
  • vendita.

Era consentito il frazionamento dei lotti per migliorarne il collocamento e, nei casi di subentro nelle locazioni, l’adozione di forme di ripartizione dei canoni.

Recupero della disponibilità dei lotti e condizioni per i conduttori attuali

Il trasferimento dei lotti di cui il Consorzio deteneva proprietà e possesso avveniva secondo un Accordo Quadro di Programma tra Regione e Consorzio. L’accordo doveva individuare:

  • gli immobili interessati;
  • il relativo valore di mercato;
  • gli interventi di ripristino a cura del Consorzio, anche con utilizzo delle risorse di cui all’art. 10 della L. 266/1997 e di ulteriori fondi regionali o nazionali disponibili.

Per gli immobili di cui il Consorzio non deteneva il possesso, la locazione poteva essere mantenuta agli attuali conduttori o ai gruppi imprenditoriali aventi causa dall’originario conduttore, purché:

  • l’immobile fosse destinato a effettiva attività d’impresa almeno dal 1° gennaio 2001;
  • fossero rispettate le norme su lavoro, sicurezza e contratti collettivi applicabili;
  • fossero regolarizzate tutte le posizioni amministrative e contabili verso enti assicurativi e previdenziali e verso il Consorzio.

La verifica di tali condizioni doveva essere disciplinata da apposita direttiva del Dipartimento regionale competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Risorse finanziarie

Le somme già trasferite al Consorzio ai sensi dell’art. 10 della L. 266/1997 dovevano essere utilizzate in via prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi della legge, cioè per il recupero e la riassegnazione dei lotti e il completamento degli insediamenti produttivi.

Vigilanza e controlli

La Giunta regionale esercitava la vigilanza sugli atti di attuazione, sulla base dei pareri di un organismo interno al Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa, da istituire entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e composto da almeno tre dirigenti.

Gli atti dovevano essere trasmessi al Dipartimento entro 7 giorni dall’adozione. Il controllo regionale andava concluso entro 20 giorni dalla ricezione; decorso tale termine, gli atti si intendevano approvati.

Termini per l’individuazione dei lotti e poteri sostitutivi

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ufficio regionale competente, d’intesa con il Consorzio, doveva individuare i lotti soggetti a riassegnazione.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni relative a riassegnazione, recupero della disponibilità e individuazione dei lotti, la Giunta regionale poteva nominare un Commissario ad acta. I poteri sostitutivi scattavano se:

  • le attività previste non erano avviate entro 4 mesi dal provvedimento di individuazione dei lotti;
  • nei 15 mesi successivi non veniva collocato almeno il 50% dei lotti.

Il compenso del Commissario era determinato dalla Giunta secondo i parametri della L.R. 3 gennaio 1997, n. 3.

Abrogazione e stato di vigenza

La legge abrogava la L.R. 2 febbraio 1998, n. 7. Tuttavia, il testo consolidato indica che la legge è stata totalmente abrogata dall’art. 41, comma 1, della L.R. 5 novembre 2014, n. 32; pertanto non è più vigente ed è da considerarsi obsoleta.

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