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Legge

L.R. Basilicata 20/2003

"Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 20/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava in Basilicata la programmazione, l’autorizzazione, la modifica e il controllo degli impianti di distribuzione carburanti, fissando criteri per nuovi impianti, GPL, metano e impianti ad uso privato, oltre a sanzioni e monitoraggio. È stata però espressamente abrogata dalla L.R. 5/2010, quindi oggi non è applicabile.

Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti

Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti in Basilicata

La legge regionale disciplinava l’organizzazione della rete distributiva dei carburanti nel territorio della Basilicata, con finalità di razionalizzazione, ammodernamento e miglioramento dei servizi all’utenza. È un testo oggi non più operativo perché espressamente abrogato dalla L.R. 29 gennaio 2010, n. 5.

Finalità e criteri generali

La Regione, in coerenza con la disciplina statale e con il piano nazionale, stabiliva norme di indirizzo programmatico per la rete degli impianti di carburante. L’obiettivo era migliorare l’efficienza complessiva del sistema distributivo, favorire il contenimento dei prezzi, incrementare i servizi all’utenza e assicurare il servizio nel rispetto delle scelte regionali in materia territoriale e ambientale.

Programmazione regionale e Piano triennale

La disciplina era fondata su un Piano regionale con efficacia triennale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il Piano doveva:

  • individuare i bacini di utenza, anche non contigui, per garantire presenza articolata del servizio e evitare squilibri territoriali;
  • definire le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti esistenti o da installare;
  • determinare superfici minime, distanze minime e indici di edificabilità;
  • stabilire obiettivi di bacino e strumenti per raggiungerli;
  • individuare aree carenti di servizio e altre aree idonee a particolari tipologie di impianti;
  • disciplinare i criteri di incompatibilità relativa, ferma restando quella assoluta prevista dalla normativa statale richiamata;
  • definire orari e fasce orarie flessibilizzate;
  • stabilire criteri e modalità per attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande negli impianti;
  • fissare eventuali ulteriori criteri e parametri. Il Piano regionale recepiva anche i piani comunali già adottati ai sensi della normativa statale.

Competenze dei Comuni e poteri sostitutivi della Regione

Per i nuovi impianti su aree private, i Comuni dovevano provvedere entro 90 giorni dalla pubblicazione del Piano regionale a:

  • individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree installabili;
  • stabilire le norme applicabili, incluse quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili;
  • localizzare i nuovi impianti nelle zone omogenee del PRG;
  • dettare ogni altra disposizione utile per la presentazione dell’istanza autorizzativa. La previsione di nuovi impianti costituiva variante urbanistica in specifiche ipotesi, tra cui aree vincolate, zone A e casi di superamento dei parametri di cubatura. Se il Comune non provvedeva, la Regione interveniva entro ulteriori 120 giorni, anche su istanza degli interessati. I Comuni potevano inoltre destinare aree pubbliche agli impianti, fissando criteri di assegnazione secondo la disciplina statale.

Definizioni rilevanti

La legge definiva il contenuto della rete distributiva comprendendovi benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, nonché gli altri carburanti in commercio. Definiva inoltre l’impianto come complesso commerciale unitario comprensivo di erogatori e servizi accessori, distinguendo impianti generici, self-service post-pagamento e impianti senza presenza del gestore. Erano anche precisate nozioni tecniche di erogatore, colonnina, self-service pre-pagamento e post-pagamento, nonché i criteri per determinare l’erogato di vendita.

Autorizzazione dei nuovi impianti e tipologie consentite

I Comuni rilasciavano le autorizzazioni per i nuovi impianti secondo la procedura statale e nel rispetto della programmazione regionale. Tutti i nuovi impianti, salvo quelli eroganti metano o monocarburante metano, dovevano essere dotati almeno di benzine e gasolio e del servizio self-service pre-pagamento. Dovevano inoltre rispettare distanze, superfici, indici di edificabilità e ulteriori parametri del Piano. Gli impianti con self-service post-pagamento dovevano rispettare i requisiti ordinari e disporre anche di autonomi servizi all’auto e all’automobilista e di attività commerciali integrative entro i limiti di superficie previsti dalla normativa sul commercio. La programmazione regionale poteva prevedere ulteriori requisiti e attività integrative. Gli impianti self-service pre-pagamento senza presenza del gestore potevano essere realizzati solo nelle condizioni previste dal Piano per le aree/zone interessate e dovevano comunque assicurare adeguata sorveglianza anche per ragioni di sicurezza.

Modifiche agli impianti esistenti

Costituivano modifica dell’impianto, tra le altre:

  • aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
  • variazione del numero di colonnine;
  • sostituzione di distributori con altri a diversa capacità di erogazione;
  • cambio di destinazione di serbatoi o colonnine;
  • variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  • installazione di dispositivi self-service post-pagamento o pre-pagamento;
  • detenzione o aumento di stoccaggio di oli lubrificanti, oli esausti, gasolio per riscaldamento e altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
  • trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. Le modifiche dovevano rispettare le norme di sicurezza e fiscali ed erano soggette a semplice comunicazione, corredata da attestazione di tecnico abilitato. L’aggiunta di carburanti non precedentemente erogati richiedeva però autorizzazione. Per il self-service pre-pagamento, alla comunicazione doveva essere allegata autocertificazione dei requisiti richiesti.

Incompatibilità e decadenza dell’autorizzazione

La verifica, da parte del Comune, di situazioni di incompatibilità individuate dal Piano regionale comportava la decadenza dell’autorizzazione dell’impianto.

Sportello unico e commissione consultiva regionale

Nei Comuni dotati di Sportello Unico, tutte le autorizzazioni e gli altri titoli necessari per l’esercizio dell’impianto passavano da tale procedura. Era inoltre istituita presso il Dipartimento regionale competente una Commissione consultiva carburanti, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e in carica per la durata della legislatura. La Commissione esprimeva pareri sul recepimento di nuove norme o accordi di settore, sulle variazioni di turni e orari e sulla programmazione regionale.

GPL, metano, impianti lacustri e marini, usi privati

Per gli impianti GPL e metano, la legge imponeva il rispetto di distanze, superfici, indici di edificabilità e altri parametri del Piano regionale, per evitare concentrazioni geografiche e favorire una distribuzione omogenea sul territorio. Per il metano, l’autorizzazione era subordinata alle condizioni del Piano e alle norme di sicurezza, con finalità anche di risparmio energetico e tutela ambientale. Gli impianti lacustri e marini potevano essere collocati in deroga alla programmazione regionale e dovevano essere destinati esclusivamente al rifornimento dei natanti. Per gli impianti ad uso privato, destinati al rifornimento dei veicoli di imprese produttive o di servizio, la legge prevedeva autorizzazione comunale, previa verifica delle effettive necessità aziendali. L’autorizzazione andava richiesta entro 60 giorni per gli impianti già esistenti privi di titolo; doveva essere installata nel piazzale di stabilimenti, cantieri, magazzini o simili di proprietà dell’impresa. Era vietata la cessione a terzi del carburante, pena revoca immediata. La validità dell’autorizzazione era massima decennale.

Collaudo e messa in esercizio

Il collaudo periodico quindicennale era svolto dal Comune tramite apposita commissione composta almeno da funzionario comunale, Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico di Finanza e ASL. I nuovi impianti e le parti modificate o ampliate soggette ad autorizzazione dovevano essere collaudati prima della messa in esercizio. Le spese erano a carico del richiedente e gli esiti del collaudo dovevano essere trasmessi alla Regione.

Monitoraggio, sistema informativo e osservatorio

La Regione svolgeva un monitoraggio sull’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete, con comunicazione annuale al Ministero competente. I Comuni trasmettevano i dati richiesti dalla Regione. Era inoltre previsto un Osservatorio regionale con funzioni di analisi, studio e raccolta dati sulla rete carburanti, finalizzato a supportare la programmazione, diffondere informazioni agli operatori e alle istituzioni e alimentare una banca dati informatizzata.

Sanzioni amministrative

Erano previste sanzioni per:

  • installazione o esercizio di impianto stradale senza autorizzazione o in difformità: da 500 a 5.000 euro;
  • installazione o esercizio di impianto ad uso privato senza autorizzazione o in difformità: da 250 a 2.500 euro;
  • violazione delle disposizioni regionali su orari di apertura e chiusura degli impianti stradali: da 200 a 2.000 euro, con chiusura fino a 15 giorni in caso di recidiva. L’applicazione delle sanzioni spettava al Comune in cui era installato l’impianto.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le domande già in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge dovevano essere ripresentate adeguandole alla nuova disciplina. I Comuni erano tenuti a trasmettere alla Regione i provvedimenti adottati e i piani comunali già esistenti. La legge abrogava le precedenti leggi regionali n. 57 del 1993 e n. 24 del 1997, oltre a ogni norma incompatibile.

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