L.R. Basilicata 24/2003
Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Basilicata la prosecuzione dei LSU nel periodo 1 luglio 2003-31 dicembre 2003, subordinandola al rispetto entro il 31 agosto 2003 delle percentuali minime di stabilizzazione. Prevede contributi regionali per stabilizzazioni, recupero della platea e gestione commissariale, con diverse regole temporali già riferite a periodi 2001-2004. Abroga una disposizione della L.R. 60/2000.
Prosecuzione e stabilizzazione dei lavori socialmente utili (LSU) in Basilicata
Prosecuzione e stabilizzazione dei lavori socialmente utili in Basilicata
La legge regionale disciplina, per il territorio della Basilicata, la prosecuzione delle attività di lavori socialmente utili (LSU), i contributi regionali connessi e gli obblighi di stabilizzazione dei lavoratori interessati. Il provvedimento ha soprattutto una funzione transitoria e finanziaria, collegata a specifici periodi tra il 2001 e il 2004.
Prosecuzione delle attività LSU e condizioni per i contributi
Le attività LSU possono proseguire dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003 beneficiando dei contributi previsti dalla L.R. 60/2000 e dalle leggi regionali richiamate, ma solo se gli enti utilizzatori rispettano entro il 31 agosto 2003 le percentuali minime di stabilizzazione fissate dalla normativa vigente.
Se alla data del 1° settembre 2003 tali vincoli non risultano rispettati, gli enti possono comunque proseguire le attività LSU, ma a proprio carico e senza contributi regionali.
Incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori LSU
La disciplina conferma e integra gli incentivi regionali per la stabilizzazione dei soggetti LSU, prevedendo un contributo a fondo perduto di 7.500 euro per ciascuna unità stabilizzata per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2003 con:
- contratto a tempo pieno e indeterminato;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata minima di 36 mesi.
Il sostegno è riconosciuto anche per le stabilizzazioni effettuate tra il 1° gennaio 2002 e il 30 giugno 2002 quando la percentuale stabilizzata superi il 30% del totale dei LSU impegnati direttamente, limitatamente alle unità che determinano il superamento di tale soglia.
Per le assunzioni con rapporto di lavoro condiviso a tempo indeterminato, l’incentivo è riconosciuto per intero per ogni coppia di lavoratori.
Regole particolari per reimpiego diretto, part-time ed esternalizzazioni
Per il periodo 1° novembre 2001 - 30 giugno 2002, agli enti che abbiano attuato piani di reimpiego diretto o indiretto, anche tramite imprese esterne, la Regione riconosce un sostegno finanziario pari al 70% del sussidio corrisposto per un anno per ogni unità stabilizzata, sempre in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato o con collaborazione coordinata e continuativa di almeno 36 mesi.
Per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanali medie (anche su base annuale), gli incentivi sono ridotti proporzionalmente alle ore effettuate.
Nel caso di esternalizzazione di servizi affidata a cooperative costituite per almeno l’80% da lavoratori socialmente utili, il contributo pari al 100% del sussidio corrisposto per un anno è aumentato del 50% per ogni unità stabilizzata.
Contributi retroattivi per la prosecuzione delle attività
I contributi regionali previsti per la prosecuzione dei LSU sono riconosciuti anche retroattivamente per il periodo 30 giugno 2002 - 30 giugno 2003, a condizione che gli enti utilizzatori rispettino entro il 31 agosto 2003 le condizioni di stabilizzazione minima poste a loro carico.
Nuove soglie minime di stabilizzazione
Gli obblighi minimi di stabilizzazione sono ridefiniti come segue:
- Comuni fino a 3.000 abitanti e Comunità montane: nessun ulteriore obbligo;
- Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: stabilizzazione del 30% della platea di riferimento;
- Comuni con più di 5.000 abitanti e tutti gli altri enti: stabilizzazione del 40% della platea di riferimento.
Per i Comuni sottoposti a gestione commissariale negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, gli obblighi di stabilizzazione previsti dalla normativa richiamata devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2004.
Criteri di calcolo della platea di riferimento
Ai fini del calcolo delle percentuali minime di stabilizzazione, la platea di riferimento è determinata considerando che:
- l’arrotondamento si effettua per difetto per i decimali fino a 5 e per eccesso da 6 a 9;
- la base di calcolo è la platea LSU al 30 aprile 2001, al netto dei lavoratori cancellati per rifiuto alla stabilizzazione con categoria contrattuale uguale o immediatamente inferiore a quella utilizzata nelle attività socialmente utili;
- vanno sottratti dalla platea dell’ente utilizzatore e conteggiati dall’ente ospitante i lavoratori trasferiti con convenzione e quelli stabilizzati in progetti speciali;
- ai soli fini della prosecuzione, rientrano nella percentuale di stabilizzazione anche le assunzioni effettuate da terzi, i programmi straordinari, il ricorso al lavoro autonomo e il pensionamento;
- sono esclusi dalla base di calcolo i lavoratori recuperati ai sensi della L.R. 40/2002;
- sono esclusi anche i lavoratori ultracinquantenni di cui alla L.R. 40/2002.
Recupero della platea LSU
Per gli enti che consentono la prosecuzione ai lavoratori LSU appartenenti alla platea approvata dalla Commissione permanente per l’impiego, impegnati in attività LSU al 30 aprile 2001 e non autorizzati alla prosecuzione al 31 dicembre 2002, la Regione concede:
- un contributo pari all’80% dell’onere posto a carico dell’ente dal D.Lgs. 81/2000 per il pagamento dovuto nel periodo di prosecuzione;
- un contributo pari al 90% dell’assegno di prestazione (ASU) se la prosecuzione riguarda i lavoratori indicati nel comma 2 richiamato.
La stessa disciplina si applica anche agli enti che non abbiano mai realizzato in precedenza progetti LSU o utilizzato lavoratori socialmente utili.
Ai fini del calcolo delle percentuali minime obbligatorie di stabilizzazione, i lavoratori che proseguono beneficiando di questi contributi non si computano nella platea utile.
Disciplina per le amministrazioni commissariate
Il contributo per la prosecuzione previsto dalla L.R. 6/2003 per le amministrazioni sottoposte a gestione commissariale è concesso dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 e si applica alle amministrazioni commissariate nel periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2004.
Limiti temporali e abrogazioni
Le disposizioni già previste dalla L.R. 60/2000, come modificate, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2003 per la norma richiamata in materia di prosecuzione.
La legge abroga inoltre il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 60/2000.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalla legge sono stimati in 2.000.000 euro e coperti nei limiti degli stanziamenti iscritti alla UPB 412.03 del bilancio 2003. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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