Parere del Garante n. 26 del 23/01/2026
Parere su istanza di accesso civico - 23 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT dell’Azienda USL di Bologna ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, su un riesame di diniego parziale a un’istanza di accesso civico proposta da un sindacato. L’istanza riguardava numerosi documenti sulla valutazione della performance di un dirigente, inclusi schede di valutazione, punteggi, relazioni, contestazioni, documenti OIV, criteri premi e atti sulla rotazione degli incarichi. L’Autorità ritiene non accessibili in via civica, per il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, i documenti contenenti valutazioni, giudizi, punteggi e informazioni individuali del dirigente, anche in forma parziale con oscuramento dei dati identificativi. Viene però osservato che alcuni documenti o informazioni possono essere già soggetti a specifici obblighi di pubblicazione o possono non contenere dati personali, come i criteri per i premi o gli atti OIV/rotazione, rispetto ai quali l’amministrazione deve comunque compiere valutazioni distinte. Il Garante richiama inoltre la distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso documentale ex l. 241/1990, precisando che l’eventuale interesse qualificato del sindacato va valutato autonomamente dall’amministrazione.
Parere su riesame di un diniego parziale di accesso civico relativo alla documentazione sulla valutazione della performance di un dirigente di Azienda USL
Parere su istanza di accesso civico relativa alla valutazione della performance di un dirigente
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda USL di Bologna nell’ambito del riesame di un diniego parziale di accesso civico. L’istanza proveniva da un sindacato e riguardava documentazione relativa alla valutazione della performance di un dirigente identificato negli atti.
Oggetto dell’accesso civico e posizione dell’amministrazione
La richiesta aveva ad oggetto, tra l’altro, schede annuali di valutazione, relazioni sulla performance e sugli obiettivi assegnati, punteggi attribuiti dal valutatore, eventuali contestazioni o richiami, documentazione trasmessa all’OIV per la validazione, criteri e motivazioni per l’erogazione di premi di risultato, atti relativi alla rotazione degli incarichi dirigenziali, eventuali audit o rilievi interni e valutazioni connesse a incarichi aggiuntivi o funzioni delegate.
L’amministrazione ha opposto un diniego richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, ritenendo che l’ostensione potesse arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, con particolare riferimento a valutazioni individuali, giudizi professionali e informazioni non anonimizzabili. In sede di riesame il richiedente ha contestato la motivazione, sostenendo che il rifiuto fosse generico e indistinto e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere valutata almeno l’ostensione parziale. Il sindacato ha inoltre dedotto un interesse pubblico qualificato connesso alla verifica del corretto esercizio delle funzioni dirigenziali e ai principi di imparzialità, rotazione e buon andamento.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Ricorda che il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), consente il diniego quando esso sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla normativa di settore.
Vengono richiamati anche i principi del GDPR di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, sanciti dall’art. 5, par. 1, lett. b) e c), nonché la nozione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1. Il Garante sottolinea inoltre che i dati acquisiti tramite accesso civico divengono "pubblici" ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, con conseguenze diverse rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990. Sono richiamate, infine, le Linee guida ANAC, anche quanto alle ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato.
Valutazione dei singoli documenti richiesti
Il Garante osserva che l’istanza aveva ad oggetto documenti di natura eterogenea, rispetto ai quali sarebbe stato necessario compiere valutazioni distinte. In particolare, non per tutti gli atti richiesti può essere richiamato il limite della protezione dei dati personali per negarne integralmente l’ostensione.
L’Autorità evidenzia infatti che:
- le relazioni degli OIV sono soggette a specifiche regole di pubblicazione, con indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 33/2013;
- gli atti relativi agli incarichi dirigenziali e alla loro rotazione possono essere soggetti alle regole di trasparenza di cui all’art. 14 del medesimo decreto;
- alcuni documenti, come i criteri per l’eventuale erogazione dei premi di risultato, potrebbero non contenere dati personali.
Pertanto, il diniego non può essere automaticamente esteso a ogni documento richiesto senza una verifica puntuale della natura e del contenuto di ciascun atto.
Dati sulla performance: diniego confermato
Con riferimento ai documenti contenenti valutazioni della performance, punteggi, giudizi, relazioni, contestazioni, rilievi, premi e relativa motivazione individuale, il Garante ritiene che non emergano elementi idonei a consentirne l’ostensione in accesso civico generalizzato.
L’Autorità richiama la propria giurisprudenza costante in materia di accesso a valutazioni, punteggi, progressioni economiche e di carriera, ribadendo che tali dati non sono “dati pubblici” e che la loro divulgazione può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del controinteressato. Il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali sussiste anche in ragione delle possibili ripercussioni professionali, personali, sociali e relazionali, dentro e fuori l’ambiente di lavoro, nonché delle ragionevoli aspettative di confidenzialità del dirigente.
Esclusione dell’accesso parziale
Il Garante esclude anche la possibilità di accedere in forma parziale mediante oscuramento dei soli dati identificativi del dirigente. Nel caso concreto, il contenuto dettagliato degli atti e il contesto lavorativo consentirebbero comunque la re-identificazione del soggetto, soprattutto perché il richiedente conosce già l’identità del controinteressato.
L’Autorità richiama la nozione europea di identificabilità, che comprende non solo l’identificazione diretta ma anche la possibilità di individuazione, correlabilità e deduzione. Di conseguenza, l’oscuramento non costituirebbe una tecnica di anonimizzazione idonea a evitare il pregiudizio alla protezione dei dati personali.
Interesse del sindacato e accesso documentale
Per completezza, il Garante considera l’argomento del sindacato, che ha rivendicato un interesse pubblico qualificato alla conoscenza degli atti. L’Autorità chiarisce che tale profilo non può incidere sull’accesso civico generalizzato, istituto aperto a chiunque e soggetto ai limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Resta ferma, invece, la possibilità per l’amministrazione di valutare autonomamente un eventuale diverso accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, ove il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
Conclusione
Il Garante esprime parere nei termini sopra indicati: conferma il limite alla divulgazione civica dei documenti contenenti valutazioni individuali della performance e dati analoghi del dirigente, ma richiama l’amministrazione a compiere valutazioni distinte per i documenti che potrebbero essere già soggetti a pubblicazione obbligatoria o che non contengono dati personali. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole al diniego per la parte relativa ai dati personali sulla performance, con precisazioni sui limiti e sugli eventuali obblighi di valutazione differenziata degli altri atti richiesti.
Punti principali
Contesto e oggetto della richiesta
Il RPCT dell’Azienda USL di Bologna ha chiesto il parere del Garante nell’ambito del riesame di un diniego parziale di accesso civico. La richiesta, presentata da un sindacato, riguardava documenti sulla valutazione della performance di un dirigente, inclusi schede annuali, relazioni, punteggi, contestazioni, documentazione OIV, criteri premi, atti sulla rotazione degli incarichi e ulteriori rilievi interni.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama l’art. 5, commi 2, 7 e 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, l’art. 3 del medesimo decreto sul regime di pubblicità dei documenti ottenuti con accesso civico, gli artt. 4 e 5 del GDPR sui dati personali, limitazione della finalità e minimizzazione, nonché le Linee guida ANAC sulla definizione dei limiti all’accesso civico. Richiama inoltre gli obblighi di pubblicazione dell’art. 20 d.lgs. 33/2013 e l’art. 31 per le relazioni OIV.
Valutazione sulla non ostensibilità dei dati sulla performance
Secondo il Garante, per schede di valutazione, punteggi, giudizi, relazioni sulla performance, contestazioni o rilievi, premi e motivazioni individuali non emergono elementi che consentano l’accesso civico generalizzato. La loro ostensione, in ragione della natura delicata e del particolare regime di pubblicità dell’accesso civico, può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del dirigente controinteressato.
Accesso parziale non sufficiente
Il Garante esclude anche l’accesso civico parziale con oscuramento dei dati identificativi del dirigente. Nel caso concreto, il contenuto di dettaglio degli atti e il contesto consentirebbero comunque la re-identificazione del soggetto, anche per il fatto che l’istante ne conosce già l’identità. L’oscuramento non sarebbe quindi una tecnica di anonimizzazione idonea.
Distinzione tra accesso civico e accesso documentale
L’Autorità osserva che l’eventuale interesse qualificato del sindacato non può essere valutato nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, che è riconosciuto a chiunque e si confronta con i limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Restano ferme le valutazioni dell’amministrazione sull’eventuale accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, se il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.
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