Cassazione Penale, Sentenza n. 13590/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore del Cena in relazione a due motivi principali: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. per aver ritenuto la responsabilità dell'imputato anche quando alcuni riconoscimenti fotografici risultavano incerti o difformi; si lamentava la fallacia delle ricognizioni fotografiche e la discrepanza di dati somatici indicati in fase di indagine rispetto alle caratteristiche dell'imputato; 2) censura relativa alla mancata concessione di pene alternative/detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 53-58 legge 24/11/1981 n.689 e art. 133 cod. pen., nonché in relazione alle modifiche del d.lgs. 10/10/2022 n.150: il ricorrente sosteneva che, essendo la pena applicata al minimo edittale e considerata la sua condotta durante gli arresti domiciliari e l'assenza di condizioni ostative significative, la conversione della pena avrebbe dovuto essere disposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo punto ha confermato che i riconoscimenti fotografici, pur essendo indagini di polizia giudiziaria non regolamentate dal codice di rito, costituiscono acquisizioni di fatto valutabili liberamente dal giudice; la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e specifica sulla attendibilità dei testi oculari e sulle ragioni delle apparenti difformità (compatibilità delle caratteristiche fisiche, riscontri su refurtiva riconosciuta). Sul secondo punto la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione sulla concessione di pene sostitutive resta rimessa al giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rifiuto di conversione per la gravità dei fatti, le modalità di commissione e la personalità del condannato, anche alla luce dei precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riconoscimento fotografico è inquadrato come accertamento di fatto; essendo i mezzi di prova non tassativi, il giudice di merito può valutarne la rilevanza e la attendibilità nel libero convincimento, purché motivi in modo congruo.
artt. 53-58 legge 24 novembre 1981, n. 689
artt. 53-58, legge n. 689/1981
Le disposizioni sulle pene sostitutive devono essere valutate dal giudice alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la loro applicazione non è automatica quando sussistono condizioni ostative connesse alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
Definisce i criteri di determinazione della pena e i parametri rilevanti per la valutazione delle pene alternative; il giudice mantiene discrezionalità valutativa che, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione.
d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Le modifiche legislative non eliminano il potere discrezionale del giudice nella valutazione delle pene sostitutive; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione conforme ai criteri di legge.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico, pur se effettuato in fase di indagine e non regolato da specifico rito, è ammissibile come prova e il suo valore probatorio va valutato secondo il libero convincimento del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o l'insufficienza della motivazione.
- Le discrepanze apparenti nella descrizione somatica fornite dai testi non sono automaticamente decisive: il giudice deve valutare la compatibilità complessiva degli elementi descrittivi con l'imputato e fornire motivazione specifica sulle ragioni che rendono attendibile il riconoscimento.
- La presenza di elementi corroboranti (ad es. riconoscimento di oggetti sottratti trovati in disponibilità dell'imputato) rafforza l'attendibilità dei riconoscimenti oculari e può giustificare la condanna anche se alcuni riconoscimenti appaiono parziali o esitanti.
- La concessione di pene sostitutive o della detenzione domiciliare per pene brevi è rimessa al libero apprezzamento del giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; l'esistenza di gravità del fatto, modalità di commissione e precedenti penali possono giustificare il diniego, anche se la pena è al minimo edittale.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione delle valutazioni probatorie e discrezionali del giudice di merito occorre dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, non solo il semplice dissenso sulle conclusioni.
Testo integrale
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