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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento dell’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti emessa dal sindaco di Cascia in data 12.06.2025 n. 36;

Giustizia amministrativa202500402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti riferita a due particelle di proprietà del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 1, lett. a), e 192 d.lgs. 152/2006, manifesta illogicità, difetto di istruttoria, motivazione inadeguata o insufficiente, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Ha sostenuto di non essere responsabile dell’abbandono dei materiali rinvenuti sulla particella 128, di averli rimossi e smaltiti, documentando l’avvenuto conferimento anche tramite impresa autorizzata per i rifiuti speciali. Quanto alla particella 132, ha rilevato che si tratta di area recintata e chiusa da cancello e che essa non era stata indicata nella comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione della partecipazione procedimentale. Ha inoltre dedotto che i materiali residui, costituiti principalmente da bandoni metallici e rete elettrosaldata, erano custoditi per essere riutilizzati in recinzioni o strutture precarie e non erano quindi rifiuti, mancando l’intenzione di disfarsene. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’ordinanza. Nel corso del giudizio è emerso che, al momento della decisione, tutti i materiali erano stati rimossi; il TAR ha tuttavia ritenuto persistente l’interesse alla decisione nel merito, anche in relazione agli effetti dell’accertamento del comportamento tenuto dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ritenuto non dimostrata l’attualità del presupposto di fatto con riferimento alla particella 128, poiché il ricorrente aveva tempestivamente comunicato nel procedimento l’avvenuta rimozione dei materiali e aveva documentato lo smaltimento di quelli qualificabili come rifiuti. Gli accertamenti successivi richiamati dal Comune risultavano coerenti con l’avvenuta sistemazione della particella 128. Quanto ai materiali presenti nella particella 132, il Collegio ha rilevato che appariva mancare l’animus dereliquendi, trattandosi di materiali comunemente recuperati e riutilizzati per recinzioni o opere precarie, privi di accertata capacità inquinante; pertanto risultava dubbia la loro qualificazione come rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006. In ogni caso, l’ordinanza era illegittima per difetto di partecipazione procedimentale, poiché la comunicazione di avvio riguardava soltanto la particella 128 e non anche la particella 132. Il TAR ha quindi ravvisato l’illegittimità dell’ordinanza sia per la mancata dimostrazione della perdurante presenza dei rifiuti sulla particella 128, sia per la mancata comunicazione di avvio relativamente alla particella 132. Le spese sono state compensate; la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi

    La qualificazione di un materiale come rifiuto presuppone il disfarsi, l’intenzione di disfarsi o l’obbligo di disfarsi; materiali custoditi e destinati al riutilizzo possono non integrare tale nozione, in assenza di ulteriori elementi contrari.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    L’ordinanza di rimozione dei rifiuti presuppone l’effettiva e attuale presenza di rifiuti e deve fondarsi su un’adeguata istruttoria e sul rispetto della partecipazione procedimentale nei confronti del destinatario.

  • d.lgs. 205/2010

    La modifica della nozione di rifiuto deve essere considerata alla luce della normativa europea, con rilievo centrale dell’elemento soggettivo del disfarsi o dell’intenzione di disfarsi.

Massime di principio

  • L’ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 è illegittima se, al momento della sua adozione, l’amministrazione non dimostra l’attualità della presenza dei rifiuti che ne costituisce il presupposto di fatto.
  • La qualificazione di una sostanza o di un oggetto come rifiuto richiede la riconducibilità del materiale al concetto di disfarsi, intenzione di disfarsi o obbligo di disfarsi; materiali custoditi e concretamente destinati al riutilizzo possono non rientrare nella nozione di rifiuto.
  • Se l’amministrazione estende l’ordine di rimozione a particelle o aree diverse da quelle indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, il destinatario non è posto in condizione di partecipare in relazione a tale specifico ambito e l’ordinanza è illegittima per violazione della partecipazione procedimentale.
  • L’istruttoria relativa a un’ordinanza di rimozione dei rifiuti deve valutare specificamente la natura dei materiali, la loro destinazione al riutilizzo e le eventuali ragioni ambientali o urbanistico-edilizie che ne giustifichino comunque la rimozione; tali profili non possono essere introdotti soltanto in sede giudiziale senza una precedente valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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