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Legge

L.R. Toscana 62/2007

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Normativa regionaleL.R. Toscana 62/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Toscana, i referendum sullo Statuto, abrogativi, consultivi e su nuovi comuni o modifiche comunali: iniziativa, ammissibilità, raccolta firme, indizione, voto ed effetti. Prevede termini, sospensioni, quorum e rimborsi. Restano rilevanti soprattutto le procedure per consultazioni future; la disciplina è però in parte di contenuto elettorale e transitorio.

Disciplina dei referendum regionali in Toscana

Disciplina dei referendum regionali in Toscana

La legge regionale n. 62 del 2007 regola in modo organico i referendum previsti dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Toscana. Definisce i diversi tipi di consultazione, i soggetti legittimati a promuoverla, le verifiche di regolarità e ammissibilità, le modalità di voto e gli effetti del risultato.

Ambito di applicazione e tipologie di referendum

La disciplina riguarda quattro grandi aree:

  • il referendum eventuale sulle leggi di approvazione o modifica dello Statuto regionale, ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, Cost.;
  • il referendum abrogativo totale o parziale di leggi e regolamenti regionali;
  • il referendum consultivo su proposte di legge o su questioni di particolare interesse per la popolazione;
  • il referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

La legge opera solo nel territorio della Regione Toscana.

Referendum sullo Statuto regionale: pubblicazione, richiesta e promulgazione

Quando il Consiglio regionale approva definitivamente una deliberazione statutaria, il testo è trasmesso al Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul BURT entro dieci giorni. La pubblicazione apre un termine di tre mesi entro cui:

  • un cinquantesimo degli elettori regionali, oppure
  • un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere il referendum popolare.

Alla pubblicazione è allegato il modello obbligatorio del quesito referendario e il suo uso è prescritto a pena di nullità. Se entro i tre mesi non vi sono richieste di referendum e non pende giudizio costituzionale promosso dal Governo, lo Statuto o la legge statutaria sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale.

Referendum sullo Statuto: impugnativa del Governo

Se il Governo impugna la deliberazione statutaria davanti alla Corte costituzionale:

  • il termine per la richiesta di referendum è sospeso dalla pubblicazione dell’avviso sul BURT;
  • fino alla pubblicazione della decisione della Corte non possono svolgersi attività referendarie né essere presentate nuove richieste.

Se la Corte rigetta il ricorso, il termine riprende a decorrere e le operazioni già compiute restano valide. Se la deliberazione è dichiarata parzialmente o totalmente illegittima, le eventuali attività referendarie sulla deliberazione colpita perdono efficacia.

Iniziativa popolare sullo Statuto: deposito, firme e controllo

L’iniziativa popolare richiede almeno tre elettori promotori, che depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il quesito formulato secondo il modello di legge, con le firme autenticate. Il deposito è verbalizzato con indicazione di data e ora.

I promotori indicano due delegati, scelti fra loro, che rappresentano i sottoscrittori e curano i rapporti con gli organi regionali. Il Collegio di garanzia verifica entro quarantacinque giorni lavorativi:

  • la corrispondenza tra firme dichiarate e firme effettive;
  • la regolarità dell’autenticazione;
  • l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune toscano.

Sono nulle, tra l’altro, le firme prive delle indicazioni richieste, non autenticate regolarmente, apposte su fogli non conformi al modello o sottoscritte da chi non risulti elettore di un comune della Regione. Se le firme valide sono inferiori al numero richiesto, la richiesta è improcedibile. In caso contrario, il Presidente della Giunta regionale indice il referendum entro quindici giorni dal ricevimento del verbale finale.

Referendum sullo Statuto: votazione, tempi e sospensioni

Il referendum sullo Statuto si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al decreto di indizione. Le operazioni sono sospese nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale e, in caso di scioglimento anticipato, nel periodo tra il decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio.

Se il referendum già indetto cade in un periodo sospeso, è rinviato alla prima data utile.

Esito del referendum sullo Statuto

La deliberazione statutaria non è approvata se prevale il “No” oppure se i “No” sono pari ai voti validi “Sì”; in tal caso la deliberazione decade. Se prevale il “Sì”, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto o la legge statutaria entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito.

Referendum abrogativo: iniziativa, limiti e termini

Il referendum abrogativo totale o parziale di leggi o regolamenti regionali è richiesto da quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni toscani.

Non sono abrogabili:

  • lo Statuto regionale;
  • i regolamenti interni degli organi regionali;
  • leggi di bilancio e tributarie e i relativi regolamenti attuativi;
  • leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione di accordi internazionali e intese con altre regioni, e i relativi regolamenti;
  • norme la cui abrogazione comporterebbe violazione di obblighi derivanti dall’Unione europea;
  • norme sulla formazione e il funzionamento degli organi statutari e degli istituti previsti dallo Statuto, se l’abrogazione ne comprometterebbe l’operatività.

L’iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale. Un quesito già dichiarato inammissibile può essere ripresentato solo dopo un anno. Un quesito respinto in referendum non può essere riproposto nella stessa legislatura o prima di tre anni dalla votazione, se il referendum è andato negativamente anche per mancato quorum.

Le richieste vanno depositate in un giorno feriale tra il 15 settembre e il 15 ottobre di ogni anno; se presentate fuori termine, si svolgono nella prima data utile compatibile con la legge.

Referendum abrogativo: quesito, raccolta firme e vidimazione

I promotori devono essere almeno tre e depositano:

  • il testo del quesito, con firme autenticate di almeno duemila e non più di quattromila elettori;
  • una relazione illustrativa con estremi dell’atto da abrogare e, in caso di abrogazione parziale, con trascrizione integrale delle parti oggetto di abrogazione.

Il quesito deve essere semplice, chiaro, omogeneo e univoco. Le firme sono raccolte su fogli vidimati e stampati con il quesito. I fogli possono essere vidimati presso i comuni, le cancellerie giudiziarie o l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale; su richiesta, possono essere stampati a cura e spese della Regione. Il numero complessivo dei fogli stampati non può superare il doppio di quelli necessari per raccogliere il numero minimo di firme.

Il termine per la raccolta e autenticazione è di centottanta giorni dalla pubblicazione del quesito; la data di autenticazione fa fede. Entro venti giorni dalla scadenza, i fogli devono essere depositati al Collegio di garanzia.

Referendum abrogativo: verifica, ammissione e concentrazione

Il Collegio di garanzia verifica entro sessanta giorni lavorativi:

  • che le firme dichiarate siano almeno quarantamila e siano state raccolte nel termine;
  • che almeno quarantamila firme siano autenticate;
  • che almeno quarantamila sottoscrittori risultino iscritti nelle liste elettorali di un comune toscano.

Il Collegio può contestare irregolarità e concedere cinque giorni per la sanatoria. Se la richiesta è regolare, decide sull’ammissibilità in relazione a oggetto, limiti di materia, chiarezza, omogeneità e coerenza. Può inoltre correggere il quesito e, se vi sono richieste analoghe, disporne la concentrazione in un unico quesito.

La decisione di ammissibilità è pubblicata insieme al quesito; quella di inammissibilità chiude il procedimento.

Referendum abrogativo: indizione, voto e sospensioni

Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum entro quindici giorni dal verbale del Collegio di garanzia. Tra decreto di indizione e votazione devono intercorrere tra 120 e 180 giorni. Il referendum si svolge in due giornate, domenica e lunedì, in una delle finestre temporali previste dalla legge; sono previste comunicazioni ai comuni, alle Corti d’appello, allo Stato e agli uffici elettorali.

Le operazioni sono sospese nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale e, in caso di scioglimento anticipato, nel periodo successivo al decreto di indizione dei comizi elettorali fino a sei mesi dopo l’elezione del nuovo Consiglio.

Le schede sono fornite dalla Regione, riportano il quesito e le risposte “Sì” e “No”. Sono previste anche, in via sperimentale, postazioni informatiche per il voto elettronico, con possibile riduzione dei componenti dei seggi.

Referendum abrogativo: scrutinio ed effetti

Lo scrutinio segue il calendario indicato nel decreto di indizione. Possono assistere rappresentanti dei promotori e dei gruppi consiliari.

Se il referendum è favorevole all’abrogazione, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara con decreto pubblicato sul BURT entro dieci giorni; l’abrogazione produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, salvo differimento motivato fino a un massimo di sessanta giorni.

Se il referendum è contrario all’abrogazione, il risultato è pubblicato sul BURT.

Referendum consultivo: soggetti partecipanti e limiti

Possono partecipare ai referendum consultivi:

  • i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Toscana;
  • i cittadini dell’Unione europea iscritti nella lista elettorale aggiunta;
  • stranieri e apolidi residenti in Toscana da almeno cinque anni e titolari di carta o permesso di soggiorno validi.

Non sono ammessi referendum consultivi su:

  • materie escluse anche per il referendum abrogativo;
  • questioni di nomine e designazioni;
  • questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale, prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito.

Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi sullo stesso oggetto. Una stessa materia già sottoposta a referendum abrogativo non può essere rimessa a referendum consultivo nella stessa legislatura o prima di tre anni dalla pubblicazione dell’esito; viceversa, dopo un consultivo sul medesimo oggetto, il referendum abrogativo non può essere proposto prima di sei mesi dall’esito. Anche per il consultivo vale il divieto di iniziativa nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Referendum consultivo su proposte di legge o politiche regionali

Il Consiglio regionale può deliberare, con maggioranza dei due terzi, il referendum consultivo su proposte di legge regionale. Il quesito è formulato in modo da chiedere se si approvi il progetto di legge indicato.

Per le proposte di particolare interesse per la popolazione, l’iniziativa può essere assunta da trentamila elettori. Sono considerate tali le proposte attuative di politiche regionali già vigenti oppure le proposte di politiche nelle materie di competenza regionale rientranti nella disponibilità degli organi regionali.

Per questa iniziativa sono richieste almeno 1.500 e non più di 3.000 firme. La relazione illustrativa deve contenere anche le motivazioni della proposta.

Il quesito deve essere sintetico e tale da consentire una risposta “sì” o “no”.

Referendum consultivo: verifica, eventuale riformulazione e indizione

Il Collegio di garanzia valuta ammissibilità e regolarità in relazione a:

  • rispetto dei limiti di materia e delle condizioni di legge;
  • chiarezza del quesito;
  • omogeneità delle questioni.

Può sentire i delegati, acquisire documenti e correggere il quesito. Se, prima della verifica, la proposta di legge è ritirata o la disciplina di riferimento è abrogata o modificata, il quesito può essere riformulato; i delegati possono poi rinunciare all’iniziativa.

Per l’indizione e lo svolgimento del referendum consultivo si applicano, in via compatibile, le regole del referendum abrogativo.

Referendum consultivo: lista aggiunta per stranieri e apolidi

I comuni istituiscono una lista elettorale aggiunta per gli aventi diritto stranieri e apolidi. La disciplina richiama, con adattamenti, le regole del d.lgs. n. 197/1996 e prevede che l’iscrizione avvenga su domanda, con indicazione della residenza attuale e di quella nei cinque anni precedenti.

Referendum consultivo: esito e conseguenze

Il referendum consultivo è valido indipendentemente dalla partecipazione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’esito, il Consiglio regionale deve dedicare una seduta alla discussione della questione sottoposta a voto.

Se nel referendum consultivo sono raggiunte le maggioranze previste dallo Statuto e il Consiglio regionale, o la Giunta, assumono determinazioni contrarie, devono motivarle espressamente e comunicarle ai delegati.

Referendum per nuovi comuni, fusioni e modifiche territoriali

La legge regionale disciplina il referendum consultivo richiesto per:

  • istituzione di nuovi comuni;
  • fusione di comuni;
  • incorporazione di comuni;
  • distacco e aggregazione di porzioni di territorio;
  • modifica delle circoscrizioni o della denominazione comunale.

Non si svolge referendum per semplici rettifiche di confine in alcune ipotesi tipizzate, quando vi sia richiesta concorde dei consigli comunali interessati o assenza di popolazione nel territorio interessato.

La commissione consiliare competente, sentiti i comuni interessati, predispone la proposta di svolgimento del referendum o esprime parere contrario sulla proposta di legge. Se la proposta è di iniziativa consiliare, i pareri comunali sono richiesti agli organi competenti.

Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum o il voto contrario sulla proposta di legge. Il quesito può essere unico o plurimo e deve individuare con precisione i territori chiamati a votare.

Referendum per nuovi comuni: elettorato, indizione e scrutinio

Partecipano al voto i soggetti individuati dalla disciplina generale, ma con regole differenziate a seconda dell’oggetto:

  • per un nuovo comune, votano gli elettori della/e frazione/i interessata/e e del comune o dei comuni da cui si distacca;
  • per fusione, i comuni interessati;
  • per incorporazione, i comuni interessati;
  • per distacco/aggregazione, i comuni interessati;
  • per mutamento di denominazione, gli elettori del solo comune interessato.

Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare favorevole. Il decreto indica il quesito o i quesiti, i territori chiamati al voto e fissa la data in due giornate, domenica e lunedì, con intervallo minimo di sessanta giorni dal decreto.

Il risultato è valido indipendentemente dalla partecipazione. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per la decisione finale sulla proposta di legge, che deve motivare specificamente il risultato dei singoli territori. Se il Consiglio non decide nella legislatura in cui si è votato, il referendum conserva i suoi effetti e la proposta è riassunta di diritto nella legislatura successiva.

Svolgimento contestuale con elezioni europee o regionali

Per l’istituzione di nuovi comuni, la legge prevede norme speciali quando il referendum si svolge contestualmente:

  • alle elezioni per il Parlamento europeo;
  • alle elezioni regionali.

In tali casi, si applicano le regole speciali di coordinamento su avvisi agli elettori, uffici di sezione, orari di voto, scrutinio e funzioni degli uffici elettorali, con rinvio alla normativa statale e alle disposizioni regionali richiamate.

Regole comuni: propaganda, informazione, assistenza e rimborsi

La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno prima del voto. Si applicano le norme statali sulla propaganda elettorale e quelle sull’accesso ai mezzi di informazione. I promotori e i gruppi consiliari dispongono delle facoltà riconosciute dalla disciplina statale ai soggetti partecipanti alla competizione.

La Regione può assistere i promotori nella redazione dei quesiti, fornire dati e informazioni, stampare e vidimare i fogli per la raccolta firme. Può inoltre verificare direttamente, anche per via telematica, l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali.

La Regione eroga un contributo di un euro per ogni firma raccolta fino al numero minimo richiesto, purché la proposta non sia stata dichiarata inammissibile; per l’abrogativo il contributo è dovuto solo se il referendum si è svolto regolarmente e ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto. Le spese del referendum sono a carico della Regione; quelle sostenute dai comuni e quelle relative ai seggi sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione secondo i limiti fissati dalla struttura regionale competente.

Disposizioni transitorie e coordinamento

Fino alla costituzione del Collegio di garanzia statutaria, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Consiglio regionale. In questa fase il Consiglio decide sull’ammissibilità con votazione per appello nominale.

La legge prevede anche sospensioni tecniche dei termini nei periodi di chiusura estiva degli uffici consiliari e regole per il computo dei termini se la scadenza cade in giorno festivo.

Abrogazioni disposte dalla legge

La legge abroga o conferma l’abrogazione di precedenti discipline regionali in materia di referendum, sostituendo il quadro normativo previgente e unificando la materia in un testo organico.

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