L.R. Toscana 57/2007
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 57/2007 aggiorna la l.r. 41/2005 sui diritti di cittadinanza sociale: amplia destinatari e programmazione dei servizi, rafforza il sistema informativo sociale regionale, introduce il criterio ISEE per l’accesso e prevede l’adeguamento dei regolamenti entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
Modifiche alla disciplina toscana dei servizi sociali e del sistema informativo sociale regionale
Modifiche alla disciplina toscana dei servizi sociali
La legge regionale Toscana 12 novembre 2007, n. 57 interviene in modo puntuale sulla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41, aggiornando alcuni profili del sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Le modifiche riguardano soprattutto accesso alle prestazioni, programmazione territoriale, sistema informativo sociale e criteri economici di compartecipazione.
Ambito di applicazione e destinatari degli interventi
La disciplina rafforza il perimetro dei soggetti considerati ai fini degli interventi sociali, includendo espressamente anche le persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato. La modifica incide sulla logica di presa in carico e di priorità nell’accesso ai servizi.
Programmazione territoriale e ricognizione dei bisogni
Nella programmazione locale dei servizi sociali, la legge precisa che la descrizione della rete degli interventi e dei servizi attivati e promossi dai comuni deve includere anche:
- l’indicazione delle capacità di intervento, sia in termini di strutture sia di servizi;
- il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali. Ciò rende più analitica la ricognizione dei bisogni territoriali e della capacità effettiva di risposta del sistema.
Sistema informativo sociale regionale
La legge sostituisce integralmente la disciplina del sistema informativo sociale regionale, stabilendo che Regione, province e comuni concorrano, ciascuno per le rispettive competenze, alla sua realizzazione e gestione. Il sistema deve operare secondo i principi, le modalità organizzative e le infrastrutture tecnologiche previste dalla normativa regionale sull’amministrazione elettronica e sulla rete telematica regionale toscana, per garantire tempestivamente la conoscenza dei dati necessari a programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali.
I soggetti gestori di strutture e gli erogatori di servizi devono fornire le informazioni richieste tramite infrastrutture, procedure e regole regionali finalizzate all’interoperabilità, affinché i dati confluiscano e siano organizzati nel sistema informativo sociale regionale.
Accesso alle prestazioni e criterio ISEE
Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti devono adeguare i regolamenti di accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo, come criterio prioritario per la compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente tramite ISEE. L’adeguamento deve essere coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale.
Ulteriori modifiche tecniche alla l.r. 41/2005
La legge interviene anche su disposizioni della l.r. 41/2005 eliminando un riferimento al “profilo sociale” e abrogando una specifica previsione contenuta nell’articolo 62. Inoltre, integra la disciplina dell’articolo 63 prevedendo un termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento per l’adozione degli adempimenti previsti.
Regime transitorio e termini
L’adeguamento dei regolamenti di accesso alle prestazioni, previsto dalla nuova disciplina sull’ISEE, deve essere effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 57/2007.
Rilevanza pratica
La legge ha carattere modificativo e si inserisce nel sistema toscano dei servizi sociali; per l’operatività concreta rilevano soprattutto l’obbligo di aggiornamento dei regolamenti locali, l’uso dell’ISEE come criterio prioritario di compartecipazione e l’obbligo di alimentazione del sistema informativo sociale regionale.
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