L.R. Toscana 59/2007
Norme contro la violenza di genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Toscana disciplina prevenzione, presa in carico e protezione delle vittime di violenza di genere, istituisce una rete territoriale tra enti pubblici e centri specializzati, regola centri antiviolenza, case rifugio, formazione, monitoraggio e relazioni annuali. Le modifiche del 2024 includono anche interventi verso gli autori di violenza e l’elenco dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.
Norme regionali toscane contro la violenza di genere
Norme contro la violenza di genere in Toscana
La legge regionale della Toscana definisce i principi e gli strumenti per prevenire e contrastare la violenza di genere, assicurando protezione, accoglienza e sostegno alle vittime sul territorio regionale. La disciplina valorizza il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, i centri antiviolenza, le case rifugio e, dal 2024, anche gli interventi rivolti agli autori di violenza.
Principi e destinatari della tutela
La Regione riconosce ogni forma di violenza di genere — psicologica, fisica, sessuale ed economica, incluse minacce, persecuzioni, coercizione e privazione della libertà — come violazione dei diritti fondamentali e grave minaccia per la salute e per una cittadinanza sicura e libera. Sono riconosciuti come vittime anche i soggetti che assistono alle violenze.
Finalità dell’intervento regionale
La legge mira a:
- promuovere attività di prevenzione della violenza di genere;
- garantire accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti, stupro, molestie sessuali, persecuzioni e minacce, indipendentemente da stato civile e cittadinanza;
- promuovere, dal 2024, interventi di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza per interrompere i comportamenti violenti, limitare la recidiva e favorire relazioni improntate a non violenza, parità e rispetto reciproco.
Comitato regionale di coordinamento ed elenchi regionali
Per supportare la Giunta è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, presieduto dal Presidente della Giunta o da un delegato. Ne fanno parte i componenti della Giunta competenti in pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro, la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità, la Consigliera regionale di parità, i rappresentanti dei soggetti iscritti agli elenchi regionali e due rappresentanti designati da ANCI e UPI.
Il Comitato è validamente costituito con almeno la metà più uno dei componenti; la Giunta ne disciplina il funzionamento e può integrarlo con altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto.
Sono istituiti anche:
- l’elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- l’elenco regionale dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere.
L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle intese nazionali richiamate dalla legge ed è condizione indispensabile per ricevere contributi pubblici regionali. Gli elenchi sono aggiornati annualmente, con modalità stabilite dalla Giunta.
Rete territoriale e coordinamento degli interventi
La Regione sostiene la costituzione di una rete tra comuni, province, aziende ospedaliero-universitarie, aziende USL, società della salute, uffici scolastici, forze dell’ordine, prefetture, magistratura, centri antiviolenza e centri per uomini autori di violenza, oltre ad altri soggetti presenti sul territorio con finalità analoghe.
La rete serve a:
- favorire procedure omogenee;
- attivare interventi immediati su base provinciale e zonale-distrettuale;
- assicurare collegamento costante tra i soggetti coinvolti;
- attivare assistenza e protezione su richiesta della vittima, anche se rivolta a un solo soggetto della rete.
La Regione adotta linee guida e indirizzi attraverso gli strumenti di programmazione sociale e promuove intese e protocolli per interventi uniformi. Le province curano il coordinamento territoriale e la definizione di progetti integrati.
Attività di prevenzione
La Regione sostiene progetti, anche in collaborazione con la rete, finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie:
- l’educazione al rispetto tra i sessi;
- il rispetto dell’identità sessuale, religiosa e culturale;
- la non violenza come metodo di convivenza civile.
Sono inoltre promossi e sostenuti progetti antiviolenza, anche per il recupero e il cambiamento comportamentale dei responsabili, secondo criteri e modalità del piano integrato sociale regionale. I progetti possono essere presentati da enti locali singoli o associati e da associazioni, ONLUS o cooperative sociali che gestiscono centri antiviolenza e abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza.
Sostegno, soccorso e presa in carico delle vittime
La rete garantisce alle vittime:
- soccorso presso strutture ospedaliere o aziende USL;
- intervento dei servizi sociali;
- accoglienza, sostegno e protezione presso centri antiviolenza o case rifugio.
I soggetti della rete devono elaborare progetti personalizzati per la vittima e i familiari, finalizzati a un percorso di uscita dalla violenza e al reinserimento sociale, lavorativo e abitativo.
Centri antiviolenza
I centri antiviolenza sono gestiti autonomamente da associazioni, ONLUS o altre forme organizzative, incluse cooperative sociali, operanti in Toscana e aventi come finalità la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e il sostegno alle vittime e ai minori. Devono disporre di personale adeguatamente formato.
Essi forniscono:
- colloqui preliminari per valutazione del rischio e prime indicazioni;
- consulenza/informazione legale;
- affiancamento, su richiesta, nella fruizione dei servizi pubblici e privati;
- sostegno al cambiamento e all’autostima anche tramite gruppi autocentrati;
- percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza.
Svolgono inoltre attività culturali e sociali di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e denuncia, oltre alla raccolta dati sull’utenza dei centri e delle case rifugio.
Presidi sanitari e centro di coordinamento
Le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende USL devono attivare, per i presidi ospedalieri e i consultori, almeno un centro di coordinamento per i problemi della violenza di genere in ogni zona.
Il centro di coordinamento:
- assicura l’immediato intervento di personale sanitario formato per accoglienza, assistenza e cura;
- garantisce esami, prelievi e refertazione utili anche in sede giudiziaria;
- attiva un intervento multidisciplinare e la presa in carico socio-sanitaria;
- attiva la rete di protezione per predisporre subito le azioni e i servizi necessari.
Case rifugio e soluzioni abitative temporanee
Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi protetti a indirizzo segreto per l’accoglienza temporanea delle vittime, anche con figli minori, con finalità di tutela dell’incolumità fisica e psichica e di inclusione sociale.
La rete garantisce:
- protezione in case rifugio nell’ambito dei progetti sostenuti dalla Regione;
- inserimento, se necessario, in strutture situate in un diverso ambito provinciale per assicurare anonimato;
- disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali o collettive, per il periodo necessario al rientro nell’abitazione precedente o al raggiungimento dell’autonomia abitativa.
Formazione degli operatori
La Regione e le province promuovono iniziative e moduli formativi connessi alla rete, con particolare attenzione alla formazione congiunta di operatori sanitari, enti locali, centri antiviolenza, centri per uomini autori di violenza, forze dell’ordine, magistratura e prefetture.
Monitoraggio e valutazione
È istituita presso l’osservatorio regionale una sezione dedicata alla violenza di genere, che raccoglie, elabora e analizza i dati forniti da centri antiviolenza, servizi territoriali e soggetti della rete, per sviluppare conoscenza del fenomeno e armonizzare le metodologie di intervento. L’osservatorio si avvale degli osservatori provinciali.
Clausola valutativa e relazioni alla Regione
A partire dal secondo anno di entrata in vigore, la Giunta regionale riferisce al Consiglio entro il primo semestre di ogni anno sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti.
La relazione annuale deve includere, tra l’altro:
- linee guida e indirizzi adottati;
- intese e protocolli di intervento;
- azioni per la costituzione della rete;
- progetti presentati e attivati;
- attivazione dei centri di coordinamento e interventi svolti;
- interventi formativi promossi.
Deve inoltre consentire la valutazione degli effetti generali della legge, con riferimento all’andamento delle diverse forme di violenza e agli esiti delle azioni di prevenzione e solidarietà.
Copertura finanziaria e adeguamento della programmazione
La copertura degli interventi è assicurata mediante risorse già stanziate e disponibili in relazione a specifici strumenti di programmazione sanitaria e sociale regionali. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta propone gli atti necessari per adeguare la programmazione vigente e individuare le risorse necessarie.
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