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Legge

L.R. Toscana 59/2007

Norme contro la violenza di genere.

Normativa regionaleL.R. Toscana 59/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Toscana disciplina prevenzione, presa in carico e protezione delle vittime di violenza di genere, istituisce una rete territoriale tra enti pubblici e centri specializzati, regola centri antiviolenza, case rifugio, formazione, monitoraggio e relazioni annuali. Le modifiche del 2024 includono anche interventi verso gli autori di violenza e l’elenco dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

Norme regionali toscane contro la violenza di genere

Norme contro la violenza di genere in Toscana

La legge regionale della Toscana definisce i principi e gli strumenti per prevenire e contrastare la violenza di genere, assicurando protezione, accoglienza e sostegno alle vittime sul territorio regionale. La disciplina valorizza il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, i centri antiviolenza, le case rifugio e, dal 2024, anche gli interventi rivolti agli autori di violenza.

Principi e destinatari della tutela

La Regione riconosce ogni forma di violenza di genere — psicologica, fisica, sessuale ed economica, incluse minacce, persecuzioni, coercizione e privazione della libertà — come violazione dei diritti fondamentali e grave minaccia per la salute e per una cittadinanza sicura e libera. Sono riconosciuti come vittime anche i soggetti che assistono alle violenze.

Finalità dell’intervento regionale

La legge mira a:

  • promuovere attività di prevenzione della violenza di genere;
  • garantire accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti, stupro, molestie sessuali, persecuzioni e minacce, indipendentemente da stato civile e cittadinanza;
  • promuovere, dal 2024, interventi di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza per interrompere i comportamenti violenti, limitare la recidiva e favorire relazioni improntate a non violenza, parità e rispetto reciproco.

Comitato regionale di coordinamento ed elenchi regionali

Per supportare la Giunta è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, presieduto dal Presidente della Giunta o da un delegato. Ne fanno parte i componenti della Giunta competenti in pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro, la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità, la Consigliera regionale di parità, i rappresentanti dei soggetti iscritti agli elenchi regionali e due rappresentanti designati da ANCI e UPI.

Il Comitato è validamente costituito con almeno la metà più uno dei componenti; la Giunta ne disciplina il funzionamento e può integrarlo con altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto.

Sono istituiti anche:

  • l’elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
  • l’elenco regionale dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere.

L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle intese nazionali richiamate dalla legge ed è condizione indispensabile per ricevere contributi pubblici regionali. Gli elenchi sono aggiornati annualmente, con modalità stabilite dalla Giunta.

Rete territoriale e coordinamento degli interventi

La Regione sostiene la costituzione di una rete tra comuni, province, aziende ospedaliero-universitarie, aziende USL, società della salute, uffici scolastici, forze dell’ordine, prefetture, magistratura, centri antiviolenza e centri per uomini autori di violenza, oltre ad altri soggetti presenti sul territorio con finalità analoghe.

La rete serve a:

  • favorire procedure omogenee;
  • attivare interventi immediati su base provinciale e zonale-distrettuale;
  • assicurare collegamento costante tra i soggetti coinvolti;
  • attivare assistenza e protezione su richiesta della vittima, anche se rivolta a un solo soggetto della rete.

La Regione adotta linee guida e indirizzi attraverso gli strumenti di programmazione sociale e promuove intese e protocolli per interventi uniformi. Le province curano il coordinamento territoriale e la definizione di progetti integrati.

Attività di prevenzione

La Regione sostiene progetti, anche in collaborazione con la rete, finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie:

  • l’educazione al rispetto tra i sessi;
  • il rispetto dell’identità sessuale, religiosa e culturale;
  • la non violenza come metodo di convivenza civile.

Sono inoltre promossi e sostenuti progetti antiviolenza, anche per il recupero e il cambiamento comportamentale dei responsabili, secondo criteri e modalità del piano integrato sociale regionale. I progetti possono essere presentati da enti locali singoli o associati e da associazioni, ONLUS o cooperative sociali che gestiscono centri antiviolenza e abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza.

Sostegno, soccorso e presa in carico delle vittime

La rete garantisce alle vittime:

  • soccorso presso strutture ospedaliere o aziende USL;
  • intervento dei servizi sociali;
  • accoglienza, sostegno e protezione presso centri antiviolenza o case rifugio.

I soggetti della rete devono elaborare progetti personalizzati per la vittima e i familiari, finalizzati a un percorso di uscita dalla violenza e al reinserimento sociale, lavorativo e abitativo.

Centri antiviolenza

I centri antiviolenza sono gestiti autonomamente da associazioni, ONLUS o altre forme organizzative, incluse cooperative sociali, operanti in Toscana e aventi come finalità la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e il sostegno alle vittime e ai minori. Devono disporre di personale adeguatamente formato.

Essi forniscono:

  • colloqui preliminari per valutazione del rischio e prime indicazioni;
  • consulenza/informazione legale;
  • affiancamento, su richiesta, nella fruizione dei servizi pubblici e privati;
  • sostegno al cambiamento e all’autostima anche tramite gruppi autocentrati;
  • percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza.

Svolgono inoltre attività culturali e sociali di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e denuncia, oltre alla raccolta dati sull’utenza dei centri e delle case rifugio.

Presidi sanitari e centro di coordinamento

Le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende USL devono attivare, per i presidi ospedalieri e i consultori, almeno un centro di coordinamento per i problemi della violenza di genere in ogni zona.

Il centro di coordinamento:

  • assicura l’immediato intervento di personale sanitario formato per accoglienza, assistenza e cura;
  • garantisce esami, prelievi e refertazione utili anche in sede giudiziaria;
  • attiva un intervento multidisciplinare e la presa in carico socio-sanitaria;
  • attiva la rete di protezione per predisporre subito le azioni e i servizi necessari.

Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi protetti a indirizzo segreto per l’accoglienza temporanea delle vittime, anche con figli minori, con finalità di tutela dell’incolumità fisica e psichica e di inclusione sociale.

La rete garantisce:

  • protezione in case rifugio nell’ambito dei progetti sostenuti dalla Regione;
  • inserimento, se necessario, in strutture situate in un diverso ambito provinciale per assicurare anonimato;
  • disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali o collettive, per il periodo necessario al rientro nell’abitazione precedente o al raggiungimento dell’autonomia abitativa.

Formazione degli operatori

La Regione e le province promuovono iniziative e moduli formativi connessi alla rete, con particolare attenzione alla formazione congiunta di operatori sanitari, enti locali, centri antiviolenza, centri per uomini autori di violenza, forze dell’ordine, magistratura e prefetture.

Monitoraggio e valutazione

È istituita presso l’osservatorio regionale una sezione dedicata alla violenza di genere, che raccoglie, elabora e analizza i dati forniti da centri antiviolenza, servizi territoriali e soggetti della rete, per sviluppare conoscenza del fenomeno e armonizzare le metodologie di intervento. L’osservatorio si avvale degli osservatori provinciali.

Clausola valutativa e relazioni alla Regione

A partire dal secondo anno di entrata in vigore, la Giunta regionale riferisce al Consiglio entro il primo semestre di ogni anno sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti.

La relazione annuale deve includere, tra l’altro:

  • linee guida e indirizzi adottati;
  • intese e protocolli di intervento;
  • azioni per la costituzione della rete;
  • progetti presentati e attivati;
  • attivazione dei centri di coordinamento e interventi svolti;
  • interventi formativi promossi.

Deve inoltre consentire la valutazione degli effetti generali della legge, con riferimento all’andamento delle diverse forme di violenza e agli esiti delle azioni di prevenzione e solidarietà.

Copertura finanziaria e adeguamento della programmazione

La copertura degli interventi è assicurata mediante risorse già stanziate e disponibili in relazione a specifici strumenti di programmazione sanitaria e sociale regionali. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta propone gli atti necessari per adeguare la programmazione vigente e individuare le risorse necessarie.

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