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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24183/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione, ritenendo rituale l'atto di rinuncia perché presentato con unico atto scritto dal difensore munito di procura speciale allegata. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per fatti qualificati come tentato omicidio e reati connessi in materia di armi. I motivi dedotti investivano: la responsabilità concorsuale, la riferibilità soggettiva del dolo del tentato omicidio al ricorrente, l'aggravante del metodo mafioso, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale. Successivamente, però, il difensore munito di procura speciale ha presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    indica il procedimento di riesame cautelare davanti al tribunale della libertà avverso l'ordinanza genetica della custodia cautelare.

  • art. 589 c.p.p.

    disciplina forme e termini della rinuncia all'impugnazione; la Corte richiama tale norma per affermare che la rinuncia regolarmente formulata produce l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 581, 582 e 583 c.p.p.

    sono richiamati dall'art. 589 c.p.p. per garantire la provenienza certa dell'atto di rinuncia dal soggetto legittimato.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, che determina l'inammissibilità del ricorso quando sia validamente proposta dal soggetto legittimato.
  • Ai fini dell'efficacia della rinuncia al ricorso per cassazione è necessario il rispetto delle forme e dei termini previsti dall'art. 589 c.p.p., richiamante gli artt. 581, 582 e 583 c.p.p.; in particolare deve risultare con certezza la provenienza dell'atto dal legittimato, anche tramite difensore munito di procura speciale.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per rinuncia, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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