Sentenza del 06/06/2016 n. 3338 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSI - Attività cessata - Rimborso Iva - Termine prescrizionale per l'istanza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'esistenza di un termine prescrizionale per la presentazione dell'istanza di rimborso IVA da parte di un soggetto che aveva cessato l'attività. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 non fosse un termine di prescrizione del diritto al rimborso, ma un termine di decadenza per la proposizione della richiesta quando il rimborso non sia stato già richiesto o non possa essere ottenuto con altre modalità.
La decisione
La sentenza ha affermato che il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 è un termine di decadenza entro il quale il contribuente deve presentare l'istanza di rimborso, qualora questa non sia stata presentata o non possa essere formulata diversamente. La prescrizione ordinaria del diritto al rimborso inizia a decorrere soltanto dopo la presentazione dell'istanza di rimborso. Pertanto, non sussiste un autonomo termine prescrizionale anteriore alla richiesta amministrativa.
Norme richiamate
Art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992 è termine di decadenza che onera il contribuente a chiedere il rimborso, ove tale richiesta non sia stata fatta o non possa essere fatta altrimenti.
La disposizione stabilisce un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, non un termine di prescrizione sostanziale del diritto. La prescrizione ordinaria decorre successivamente alla presentazione dell'istanza.
Massime di principio
- In materia di rimborsi fiscali, occorre distinguere tra decadenza dall'azione amministrativa e prescrizione del diritto sostanziale: il termine per presentare l'istanza può essere di decadenza, mentre la prescrizione ordinaria decorre dopo che l'istanza è stata presentata.
- La cessazione dell'attività non elimina il diritto al rimborso IVA, ma impone al contribuente di rispettare le modalità e i termini previsti per farlo valere.
- Per evitare contestazioni, l'istanza di rimborso dovrebbe essere presentata tempestivamente e in modo documentato; solo da quel momento si consolida la posizione necessaria per valutare la decorrenza della prescrizione ordinaria.
- L'Amministrazione non può qualificare automaticamente il termine per la presentazione dell'istanza come termine prescrizionale anteriore alla richiesta, se la norma lo configura come termine di decadenza.
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